Art. 18 
 
Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di malattia di
                  categoria A o malattia emergente 
 
  1. Fatto salvo l'obbligo di notifica  di  cui  all'articolo  6,  in
attuazione dell'articolo 53 del regolamento, in caso di  sospetto  di
una malattia di categoria A  o  di  una  malattia  emergente  di  cui
all'articolo 6 del regolamento, gli operatori e le  altre  pertinenti
persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure  di  controllo,
previste rispettivamente, all'articolo 5  per  gli  animali  detenuti
terrestri e all'articolo 70 per gli animali  detenuti  acquatici  del
regolamento (UE) 2020/687, fino a quando l'azienda sanitaria  locale,
territorialmente competente, non esclude la presenza della malattia. 
  2. La azienda sanitaria locale  territorialmente  competente  sulla
base del relativo Piano di emergenza di cui all'articolo 17 svolge le
attivita' e adotta le misure preliminari di  controllo  di  cui  agli
articoli da 54 a 56 del regolamento come integrato,  rispettivamente,
dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 per gli animali detenuti  terrestri  e
dagli articoli da 71 a 76 per  gli  animali  detenuti  acquatici  del
regolamento   (UE)   2020/687,   informandone    immediatamente    il
responsabile  dei  servizi  veterinari  della  regione  o   provincia
autonoma territorialmente competente. 
  3.  Il  responsabile  dei  servizi  veterinari  regionali  e  delle
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in  attesa  degli  esiti
dell'indagine di cui all'articolo 54 del regolamento, come  integrato
dagli articoli 6 e 71 del regolamento delegato (UE) 2020/687, informa
immediatamente il  CVO  presso  il  Ministero  della  salute  con  le
modalita' previste dal Piano di emergenza. 
  4. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche
sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui al comma 2. 
  5. La azienda sanitaria locale territorialmente competente continua
ad applicare le misure di cui al comma 2 fino a  quando  la  presenza
della malattia di categoria A o  della  malattia  emergente  non  sia
esclusa o confermata ai sensi dell'articolo 58 del regolamento. 
  6. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento, in  caso
di malattia emergente gli operatori sono soggetti  agli  obblighi  di
cui al presente articolo solo ove la  Commissione  abbia  emanato  un
apposito atto esecutivo o la malattia emergente  sia  contemplata  in
uno specifico Piano di emergenza di cui all'articolo 17. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              -  Per  il  regolamento  (CE)  17  dicembre  2019,   n.
          2020/687/UE, si veda nelle note alle premesse.