Art. 19 Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici 1. A seguito di conferma di un focolaio di una malattia di categoria A, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento, come integrato rispettivamente dall'articolo 11 per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 77 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente: a) informa immediatamente il responsabile dei Servizi veterinari della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che a sua volta ne da' comunicazione al Ministero della salute nella persona del CVO; b) conduce immediatamente l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57 del regolamento, avvalendosi, ove presente, dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario regionale sulla base delle indicazioni di cui al relativo Piano di emergenza adottato dal Centro nazionale; c) procede immediatamente mettendo in atto le azioni di cui all'articolo 60 del regolamento, inclusa l'attuazione del piano di emergenza di cui all'articolo 17; d) adotta le misure previste all'articolo 61, paragrafo 1, con esclusione di quelle previste dalla lettera d), e agli articoli 62, 64, 65 e 69 del regolamento, sulla base dei criteri ivi previsti, come integrati rispettivamente, dagli articoli da 12 a 67 del regolamento, per gli animali detenuti terrestri e dagli articoli da 78 a 101 per gli animali detenuti acquatici del regolamento delegato (UE) 2020/687; e) dopo aver attuato quanto previsto dalle lettere b), c) e d), informa dell'attivita' svolta il responsabile dei servizi veterinari della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano che a sua volta ne da' comunicazione al Ministero della salute nella persona del CVO. 2. Il Ministero della salute avvalendosi dell'Unita' di Crisi di cui all'articolo 5, comma 6, valuta l'eventuale adozione delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera d), e di quelle supplementari di controllo di cui all'articolo 71 del regolamento. 3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente applica le misure di cui al presente articolo fino a che non si verificano le condizioni di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento. 4. Qualora siano coinvolti territori appartenenti a piu' aziende sanitarie locali o a piu' regioni, le aziende sanitarie locali competenti adottano i provvedimenti per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo come individuate nell'ambito delle Unita' di crisi attivate a livello regionale e centrale. 5. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui al presente articolo e a cooperare con l'azienda sanitaria locale per la efficace attuazione delle stesse. 6. In caso di applicazione di una o piu' delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, al fine della corresponsione dell'indennita' previste dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, con provvedimento separato, stabilisce l'ammontare complessivo delle indennita' da corrispondere secondo i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, degli altri prodotti e dei mangimi. I provvedimenti dell'azienda sanitaria locale sono definitivi e sono trasmessi alla regione interessata che provvede a liquidare le indennita' ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 218 del 1988 e ne informa il Ministero della salute. 7. Il provvedimento con cui l'azienda sanitaria locale territorialmente competente dispone l'adozione delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, e' trasmesso con la relativa documentazione alla regione competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennita' ad essi riconosciute ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 218 del 1988. Le indennita' di cui all'articolo 4 della legge n. 218 del 1988, saranno corrisposte sulla base del provvedimento dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali, nel quale e' comprovata la piena esecuzione del decreto di abbattimento e l'eventuale distruzione degli animali e che gli operatori responsabili degli animali abbattuti hanno rispettato le disposizioni relative all'obbligo di denuncia della malattia.
Note all'art. 19: - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n. 2020/687/UE, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Ministro della salute 20 luglio 1989, n. 298, recante «Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1989, n. 198. - Gli articoli 3 e 4 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144, cosi' recitano: «Art. 3. - 1. Le indennita' di cui all'articolo 2 gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali. 2. Per tali indennita' il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanita', le somme destinate al pagamento delle indennita' di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate. 3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennita' ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.». «Art. 4. - 1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalita' ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica, in conformita' alle direttive impartite dal Ministro della sanita'. 2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanita' e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennita' da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennita' calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformita' all'articolo 2, comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.».