Art. 19 
 
Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di
  categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici 
 
  1. A seguito  di  conferma  di  un  focolaio  di  una  malattia  di
categoria  A,  ai  sensi  dell'articolo  58  del  regolamento,   come
integrato rispettivamente dall'articolo 11 per gli  animali  detenuti
terrestri e dall'articolo 77 per gli animali detenuti  acquatici  del
regolamento    (UE)    2020/687,    l'azienda    sanitaria     locale
territorialmente competente: 
    a) informa immediatamente il responsabile dei Servizi  veterinari
della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano,  che
a sua volta ne da' comunicazione  al  Ministero  della  salute  nella
persona del CVO; 
    b)  conduce  immediatamente  l'indagine  epidemiologica  di   cui
all'articolo  57  del   regolamento,   avvalendosi,   ove   presente,
dell'Osservatorio Epidemiologico  Veterinario  regionale  sulla  base
delle indicazioni di cui al relativo Piano di emergenza adottato  dal
Centro nazionale; 
    c) procede immediatamente mettendo  in  atto  le  azioni  di  cui
all'articolo 60 del regolamento, inclusa l'attuazione  del  piano  di
emergenza di cui all'articolo 17; 
    d) adotta le misure previste all'articolo 61,  paragrafo  1,  con
esclusione di quelle previste dalla lettera d), e agli  articoli  62,
64, 65 e 69 del regolamento, sulla base  dei  criteri  ivi  previsti,
come integrati  rispettivamente,  dagli  articoli  da  12  a  67  del
regolamento, per gli animali detenuti terrestri e dagli  articoli  da
78 a 101 per gli animali detenuti acquatici del regolamento  delegato
(UE) 2020/687; 
    e) dopo aver attuato quanto previsto dalle lettere b), c)  e  d),
informa dell'attivita' svolta il responsabile dei servizi  veterinari
della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano che a
sua volta ne  da'  comunicazione  al  Ministero  della  salute  nella
persona del CVO. 
  2. Il Ministero della salute avvalendosi dell'Unita'  di  Crisi  di
cui all'articolo 5, comma 6, valuta l'eventuale adozione delle misure
di cui  all'articolo  61,  paragrafo  1,  lettera  d),  e  di  quelle
supplementari di controllo di cui all'articolo 71 del regolamento. 
  3. L'azienda sanitaria locale territorialmente  competente  applica
le misure di cui al presente articolo fino a che non si verificano le
condizioni di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento. 
  4. Qualora siano coinvolti territori appartenenti  a  piu'  aziende
sanitarie locali o  a  piu'  regioni,  le  aziende  sanitarie  locali
competenti adottano i provvedimenti per l'applicazione  delle  misure
di cui al presente articolo come individuate nell'ambito delle Unita'
di crisi attivate a livello regionale e centrale. 
  5. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche
sono tenuti a rispettare le specifiche  misure  di  cui  al  presente
articolo e a cooperare con l'azienda sanitaria locale per la efficace
attuazione delle stesse. 
  6. In caso di applicazione di  una  o  piu'  delle  misure  di  cui
all'articolo 61, paragrafo 1,  lettere  b)  e  c),  del  regolamento,
l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, al fine della
corresponsione dell'indennita' previste dalla legge 2 giugno 1988, n.
218, con provvedimento separato, stabilisce  l'ammontare  complessivo
delle indennita' da corrispondere secondo i criteri stabiliti con  il
decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298,  detraendo
eventualmente il  ricavo  della  vendita  delle  carni,  degli  altri
prodotti e dei mangimi. I provvedimenti dell'azienda sanitaria locale
sono  definitivi  e  sono  trasmessi  alla  regione  interessata  che
provvede a liquidare le indennita' ai  sensi  dell'articolo  3  della
citata legge n. 218 del 1988 e ne informa il Ministero della salute. 
  7.  Il   provvedimento   con   cui   l'azienda   sanitaria   locale
territorialmente competente dispone l'adozione delle  misure  di  cui
all'articolo 61,  paragrafo  1,  lettera  b),  del  regolamento  (UE)
2016/429, e' trasmesso con la relativa  documentazione  alla  regione
competente per territorio che provvede  direttamente  a  liquidare  a
favore degli aventi diritto le indennita'  ad  essi  riconosciute  ai
sensi dell'articolo 4, della legge n. 218 del 1988. Le indennita'  di
cui all'articolo 4 della legge n. 218 del 1988,  saranno  corrisposte
sulla  base   del   provvedimento   dell'azienda   sanitaria   locale
territorialmente competente relativo all'abbattimento e, se del caso,
alla distruzione degli animali, nel  quale  e'  comprovata  la  piena
esecuzione del decreto  di  abbattimento  e  l'eventuale  distruzione
degli  animali  e  che  gli  operatori  responsabili  degli   animali
abbattuti hanno rispettato le disposizioni  relative  all'obbligo  di
denuncia della malattia. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              -  Per  il  regolamento  (CE)  17  dicembre  2019,   n.
          2020/687/UE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto del Ministro della salute 20 luglio  1989,
          n. 298, recante  «Regolamento  per  la  determinazione  dei
          criteri per il calcolo del valore di mercato degli  animali
          abbattuti ai sensi della  legge  2  giugno  1988,  n.  218,
          recante misure per la lotta  contro  l'afta  epizootica  ed
          altre malattie epizootiche degli  animali»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1989, n. 198. 
              - Gli articoli 3 e 4 della legge 2 giugno 1988, n. 218,
          recante «Misure per la lotta contro  l'afta  epizootica  ed
          altre malattie epizootiche degli animali», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144, cosi' recitano: 
                «Art. 3. - 1. Le indennita'  di  cui  all'articolo  2
          gravano sulla quota  a  destinazione  vincolata  del  Fondo
          sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi
          delle malattie infettive e diffusive degli animali. 
                2. Per tali indennita' il  Ministro  del  tesoro,  in
          deroga alle procedure  previste  dalla  legge  23  dicembre
          1978,  n.  833,  assegna  direttamente  alle  regioni,   su
          proposta del Ministro della sanita', le somme destinate  al
          pagamento delle indennita'  di  abbattimento  in  relazione
          agli abbattimenti effettuati o preventivati  dalle  regioni
          interessate. 
                3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta
          giorni dall'abbattimento, a liquidare  agli  allevatori  le
          indennita' ad essi spettanti. A  decorrere  dalla  scadenza
          del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.». 
                «Art. 4. - 1. Ai fini dell'applicazione  delle  norme
          di cui all'articolo  2,  comma  2,  la  regione  stabilisce
          tempestivamente le modalita' ed i  tempi  di  abbattimento,
          tenuto conto della consistenza numerica degli  allevamenti,
          del sistema di allevamento e della situazione epizoologica,
          in conformita' alle direttive impartite dal Ministro  della
          sanita'. 
                2. Il sindaco adotta l'ordinanza di  abbattimento  e,
          se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi  di
          cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso
          il Ministero della  sanita'  e  la  regione.  Con  separato
          provvedimento  stabilisce  l'ammontare  complessivo   delle
          indennita' da corrispondere al proprietario interessato  in
          ragione del numero degli animali abbattuti e  della  misura
          dell'indennita' calcolata per  ciascun  animale,  detraendo
          eventualmente il ricavo  della  vendita  delle  carni,  dei
          prodotti e degli avanzi,  in  conformita'  all'articolo  2,
          comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono
          trasmessi alla regione.».