Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento e le seguenti: a) «malattie elencate»: malattie elencate conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, e malattie individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2; b) «malattia di categoria A»: una malattia elencata che normalmente non si manifesta nell'Unione europea e per la quale devono essere adottate misure di eradicazione immediata non appena viene rilevata, come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882; c) «malattia di categoria B»: una malattia elencata che deve essere controllata in tutti gli Stati membri con l'obiettivo di eradicarla in tutta l'Unione europea, come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882; d) «malattia di categoria C»: una malattia elencata che e' rilevante per alcuni Stati membri e per la quale sono necessarie misure per impedirne la diffusione in parti dell'Unione europea che sono ufficialmente indenni da malattia o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata in questione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882; e) «malattia di categoria D»: una malattia elencata per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del suo ingresso nell'Unione europea o dei movimenti tra Stati membri, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882; f) «malattia di categoria E»: una malattia elencata per la quale e' necessaria la sorveglianza all'interno dell'Unione europea, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882; g) «pertinenti persone fisiche o giuridiche»: persone fisiche e giuridiche diverse dagli operatori che a qualsiasi titolo, anche per un breve periodo, sono responsabili di animali, inclusi i veterinari, i professionisti della sanita' degli animali acquatici, i professionisti degli animali, i proprietari e i detentori degli animali da compagnia; h) «professionista degli animali»: una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai medici veterinari; i) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari; l) «trasportatore»: un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi; m) per «ambulatori o cliniche veterinarie» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 27), lettera b), del regolamento, si intendono le strutture medico veterinarie elencate nell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003.
Note all'art. 2: - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (UE) 2018/1882, regolamento di esecuzione della commissione relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 dicembre 2018, n. L 308.