Art. 20 Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria B e C in animali terrestri e acquatici 1. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 72 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria B, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, fino a quando l'azienda sanitaria locale territorialmente competente non esclude la presenza della malattia. 2. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 76 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria C in parti, zone o compartimenti soggetti ad un piano di eradicazione facoltativo, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, fino a quando l'azienda sanitaria locale territorialmente competente non esclude la presenza della malattia. 3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente, adotta le misure preliminari di controllo di cui agli articoli 74 e 75, per le malattie di categoria B e all'articolo 76 per le malattie di categoria C, del regolamento come integrate, rispettivamente, dall'articolo 68 per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 110 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687 e ne da' comunicazione al CVO della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano competente. 4. In caso di conferma di malattia ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, sentita la regione o provincia autonoma di appartenenza adotta le misure di controllo di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento, come integrate, rispettivamente, dall'articolo 69, per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 111 per gli animali detenuti acquatici, del regolamento (UE) 2020/687. 5. Qualora il sospetto o la conferma coinvolgano animali detenuti in piu' regioni e province autonome i relativi responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano si coordinano e se, sulla base della valutazione del rischio, ritengano necessario un coordinamento a livello centrale informano il CVO che, se ritiene, convoca l'UCC. 6. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui ai commi 1 e 2 e a collaborare con l'autorita' competente per l'attuazione delle stesse. 7. Ad esclusione dei casi di brucellosi e tubercolosi e leucosi bovina enzootica, in caso di applicazione di una o piu' delle misure di cui all'articolo 61, comma 1, lettere b) e c), del regolamento, al fine della corresponsione dell'indennita' di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 6.
Note all'art. 20: - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n. 2020/687/UE, si veda nelle note alle premesse. - La legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144.