Art. 20 
 
Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma  di
  malattia di categoria B e C in animali terrestri e acquatici 
 
  1. Fatto salvo l'obbligo di notifica  di  cui  all'articolo  6,  in
attuazione dell'articolo 72 del regolamento, in caso di  sospetto  di
una malattia di categoria B, gli  operatori  e  le  altre  pertinenti
persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo di
cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, fino a
quando l'azienda sanitaria  locale  territorialmente  competente  non
esclude la presenza della malattia. 
  2. Fatto salvo l'obbligo di notifica  di  cui  all'articolo  6,  in
attuazione dell'articolo 76 del regolamento, in caso di  sospetto  di
una malattia di categoria C in parti, zone o  compartimenti  soggetti
ad un piano di eradicazione facoltativo, gli  operatori  e  le  altre
pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le  misure  di
controllo di cui  all'articolo  74,  paragrafo  1,  lettera  a),  del
regolamento,   fino   a    quando    l'azienda    sanitaria    locale
territorialmente competente non esclude la presenza della malattia. 
  3. L'azienda sanitaria locale territorialmente  competente,  adotta
le misure preliminari di controllo di cui agli articoli 74 e 75,  per
le malattie di categoria B e  all'articolo  76  per  le  malattie  di
categoria  C,  del  regolamento  come   integrate,   rispettivamente,
dall'articolo 68 per gli animali detenuti terrestri  e  dall'articolo
110 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE)  2020/687
e ne da'  comunicazione  al  CVO  della  regione  o  della  Provincia
autonoma di Trento e di Bolzano competente. 
  4. In caso di conferma di malattia ai sensi  dell'articolo  77  del
regolamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente  competente,
sentita la regione o provincia autonoma  di  appartenenza  adotta  le
misure di controllo di cui agli articoli 79  e  80  del  regolamento,
come integrate, rispettivamente, dall'articolo 69,  per  gli  animali
detenuti terrestri e  dall'articolo  111  per  gli  animali  detenuti
acquatici, del regolamento (UE) 2020/687. 
  5. Qualora il sospetto o la conferma coinvolgano  animali  detenuti
in piu' regioni e  province  autonome  i  relativi  responsabili  dei
servizi veterinari regionali e delle Province autonome  di  Trento  e
Bolzano si coordinano e se, sulla base della valutazione del rischio,
ritengano necessario un coordinamento a livello centrale informano il
CVO che, se ritiene, convoca l'UCC. 
  6. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche
sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui ai commi 1 e 2 e
a collaborare  con  l'autorita'  competente  per  l'attuazione  delle
stesse. 
  7. Ad esclusione dei casi di brucellosi  e  tubercolosi  e  leucosi
bovina enzootica, in caso di applicazione di una o piu' delle  misure
di cui all'articolo 61, comma 1, lettere b) e c), del regolamento, al
fine della corresponsione dell'indennita' di cui alla legge 2  giugno
1988, n. 218, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  19,
comma 6. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              -  Per  il  regolamento  (CE)  17  dicembre  2019,   n.
          2020/687/UE, si veda nelle note alle premesse. 
              - La legge 2 giugno 1988, n. 218, recante  «Misure  per
          la  lotta  contro  l'afta  epizootica  ed  altre   malattie
          epizootiche degli animali», e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144.