Art. 21 Deroghe alle norme per la prevenzione e controllo delle malattie di Categoria A negli animali terrestri e acquatici 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti, con riferimento all'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di categoria A degli animali detenuti terrestri e acquatici previste dal regolamento (UE) 2020/687, possono concedere le deroghe di seguito elencate, informando tempestivamente il Ministero della salute: a) deroga all'applicazione delle misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A previste dagli articoli 13 e 16 per gli animali detenuti terrestri e ai sensi dell'articolo 79 per gli animali detenuti acquatici; b) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A in zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 23 per gli animali detenuti terrestri e all'articolo 85, paragrafo 4, per gli animali detenuti acquatici; c) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A nelle zone di protezione di cui agli articoli da 28 a 37 per gli animali detenuti terrestri e agli articoli da 90 a 93 per gli animali detenuti acquatici; d) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A nelle zone di sorveglianza di cui agli articoli da 43 a 53 per gli animali detenuti terrestri e 99, paragrafo 4, per gli animali detenuti acquatici; e) deroga applicabile nella zona soggetta a restrizioni in caso di ulteriori focolai di malattia di categoria A di animali detenuti terrestri di cui all'articolo 56; f) deroga alla prescrizione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b) prevista all'articolo 58. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nell'ambito dell'UCC, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, il Ministero della salute puo' disporre con decreto direttoriale di non concedere una o piu' deroghe previste dal presente articolo o di individuare condizioni ulteriori per la loro concessione. 3. La verifica di tutte le condizioni per l'applicabilita' delle deroghe di cui al presente articolo e' di competenza delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
Note all'art. 21: - Per il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n. 2020/687/UE, si veda nelle note alle premesse.