Art. 22 Autorita' competenti per la concessione di determinate deroghe 1. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente a concedere le deroghe previste dai seguenti articoli del regolamento: a) articolo 138, concernente i movimenti a fini scientifici di animali detenuti; b) articolo 139, concernente le introduzioni degli animali terrestri per l'uso ricreativo, per gli eventi sportivi e culturali, per il lavoro in prossimita' delle frontiere e per il pascolo; c) articolo 165, concernente i movimenti di materiale germinale a fini scientifici; d) articolo 198, concernente deroghe agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di animali di acquacoltura tra Stati Membri, zone o compartimenti sottoposti a un programma di eradicazione; e) articolo 199, concernente misure degli Stati membri relativamente al rilascio in natura di animali acquatici; f) articolo 204, concernente i movimenti a fini scientifici di animali acquatici. 2. L'azienda sanitaria locale e' l'autorita' competente a concedere le deroghe previste dall'articolo 201 del regolamento concernente movimenti di animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione.
Note all'art. 22: - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse.