Art. 22 
 
               Autorita' competenti per la concessione 
                       di determinate deroghe 
 
  1. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente a  concedere
le deroghe previste dai seguenti articoli del regolamento: 
    a) articolo 138, concernente i movimenti a  fini  scientifici  di
animali detenuti; 
    b)  articolo  139,  concernente  le  introduzioni  degli  animali
terrestri per l'uso ricreativo, per gli eventi sportivi e  culturali,
per il lavoro in prossimita' delle frontiere e per il pascolo; 
    c) articolo 165, concernente i movimenti di materiale germinale a
fini scientifici; 
    d)  articolo  198,  concernente  deroghe  agli   obblighi   degli
operatori per quanto riguarda i movimenti di animali di  acquacoltura
tra Stati Membri, zone o compartimenti sottoposti a un  programma  di
eradicazione; 
    e)  articolo  199,  concernente   misure   degli   Stati   membri
relativamente al rilascio in natura di animali acquatici; 
    f) articolo 204, concernente i movimenti a  fini  scientifici  di
animali acquatici. 
  2. L'azienda sanitaria locale e' l'autorita' competente a concedere
le deroghe previste dall'articolo  201  del  regolamento  concernente
movimenti di animali di acquacoltura vivi destinati al consumo  umano
in Stati  membri,  zone  o  compartimenti  degli  stessi,  dichiarati
indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse.