Art. 23 
 
           Sanzioni in materia di attuazione delle misure 
                     di controllo delle malattie 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  o  qualsiasi
altra pertinente persona fisica o  giuridica  che  non  adempie  agli
obblighi di notifica previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a),  e
b) e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento
della somma da 1.000 euro a 10.000 euro. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  o  altra
pertinente persona fisica o giuridica che non adempie all'obbligo  di
notifica di cui all'articolo 6, comma 5, e' punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da  500  euro  a
5.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta
le misure di biosicurezza di cui all'articolo 10, comma 1, e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della  somma
da 500 euro a 5.000 euro. 
  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  ed  il
professionista  degli  animali  che  non  partecipa   agli   appositi
programmi di formazione come  definiti  ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 2, e' punito con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento della somma da 300 euro a 3000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non  tiene
traccia  delle  informazioni  e   dei   dati   raccolti   nell'ambito
dell'attivita' di sorveglianza e  delle  visite  di  sanita'  animale
svolte,  rispettivamente,  ai  sensi  degli  articoli  24  e  25  del
regolamento, inclusi gli  esiti  delle  analisi  di  laboratorio,  in
conformita' a quanto prescritto dall'articolo 11, commi 1  e  4,  del
presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro. 
  6. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
sottopone i propri stabilimenti alle visite di sanita' animale di cui
all'articolo 11, comma 1, secondo le modalita' e le frequenze  minime
individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della  somma
da 500 euro a 5.000 euro. 
  7. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  o  altra
pertinente persona fisica o giuridica che non rispetta le  misure  di
cui  all'articolo  13,  comma  10,  e  non  fornisce  la   necessaria
collaborazione alla autorita' competente, e' punito con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.500  euro  a
15.000 euro. 
  8. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  o  altra
pertinente persona fisica o giuridica che non rispetta le  misure  di
cui  all'articolo  13,  comma  11,  e  non  fornisce  la   necessaria
collaborazione alla autorita' competente, e' punito con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000  euro  a
10.000 euro. 
  9. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  o  altra
pertinente persona fisica o giuridica  che  non  pone  in  essere  le
misure di cui all'articolo 18, comma 1, e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000  euro  a
20.000 euro. 
  10. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  o  altra
pertinente persona fisica o giuridica  che  non  pone  in  essere  le
misure di cui all'articolo 18, comma 4, e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  11. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  o  altra
pertinente persona fisica o giuridica  che  non  pone  in  essere  le
misure di cui all'articolo 19, comma 5, e non fornisce la  necessaria
collaborazione alla autorita' competente e' punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000  euro  a
20.000 euro. 
  12. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  o  altra
pertinente  persona  fisica   o   giuridica   che   contravviene   al
provvedimento di abbattimento  degli  animali  disposto  dall'azienda
sanitaria locale territorialmente competente ai  sensi  dell'articolo
61, comma 1, lettera b), del regolamento, e' punito con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di 150  euro  per
ogni animale non abbattuto. 
  13. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  o  altra
pertinente persona fisica o giuridica che contravviene all'obbligo di
cui  all'articolo  20,  comma  1,   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000  euro  a
10.000 euro. 
  14. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  o  altra
pertinente persona fisica o giuridica che contravviene all'obbligo di
cui  all'articolo  20,  comma  2,   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da  500  euro  a
5.000 euro. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse.