Art. 24 Sanzioni per le violazioni relative alle prescrizioni per i movimenti all'interno dell'Unione europea di animali terrestri detenuti - Parte IV, Titolo I, Capo 3 del Regolamento (UE) 2016/429 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate relative ai movimenti di animali terrestri detenuti di cui all'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate relative al trasporto degli animali terrestri detenuti di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca, reato l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma a 6.000 euro a 30.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti senza adottare le misure di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 10.000 euro. 5. Salvo che il fatto non costituisca reato l'operatore di stabilimenti o di macelli che riceve da un altro Stato membro animali terrestri detenuti e non effettua le verifiche di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di stabilimenti o macelli che non adempie a quanto previsto dall'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro gli animali detenuti terrestri di cui all'articolo 128 del regolamento, senza l'autorizzazione dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro di passaggio prevista nel medesimo articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta da uno stabilimento in un altro Stato membro ungulati e pollame che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 130 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che effettua le operazioni di raccolta senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 134 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta da uno stabilimento in un altro Stato membro animali terrestri detenuti diversi da ungulati e pollame senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 136 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 4.000 euro a 20.000 euro. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in uno stabilimento confinato animali terrestri detenuti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 137 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro. 12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti ricompresi fra le specie e categorie di cui all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento non accompagnati dal certificato sanitario rilasciato dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro. 13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta all'interno del territorio nazionale o in un altro Stato membro animali terrestri detenuti autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni come previsto all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento non accompagnati dal certificato sanitario rilasciato dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro. 14. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente le informazioni necessarie per completare il certificato sanitario ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, o che non provvede a sottoporre gli animali terrestri detenuti ai controlli fisici, documentari e di identita' di cui all'articolo 148, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro. 15. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non assicura che gli animali terrestri detenuti, non tenuti ad essere accompagnati da un certificato sanitario di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento, siano accompagnati da una autocertificazione redatta ai sensi dell'articolo 151 del regolamento durante i movimenti dal luogo di origine nel territorio nazionale verso il luogo di destinazione in un altro Stato membro, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro. 16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore diverso dal trasportatore che in violazione dell'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento non notifica in anticipo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente i movimenti previsti di animali detenuti verso un altro Stato membro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro 20.000 euro. 17. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale le informazioni di cui all'articolo 152, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.
Note all'art. 24: - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse.