Art. 25 
 
Sanzioni relative alle violazioni delle condizioni per i movimenti di
  animali selvatici terrestri -  Parte  IV,  Titolo  I,  Capo  4  del
  Regolamento (UE) 2016/429 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  l'operatore  che  sposta
animali selvatici da un habitat sito in uno  Stato  membro  verso  un
habitat o uno stabilimento in un altro Stato  membro,  in  violazione
delle condizioni di cui all'articolo 155 del regolamento,  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della  somma
da 10.000 euro a 100.000 euro. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse.