Art. 26 
 
Sanzioni relative alle violazioni delle prescrizioni per i  movimenti
  all'interno dell'Unione europea di materiale germinale - Parte  IV,
  Titolo I, Capo 5 del Regolamento (UE) 2016/429 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta
le  misure  preventive  appropriate  per  i  movimenti  di  materiale
germinale di cui all'articolo 157, paragrafo 1, del  regolamento,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta dal
proprio stabilimento e vi riceve materiale germinale che non soddisfa
le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 2, del  regolamento,
e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento
della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  3. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  di  uno
stabilimento che  riceve  materiale  germinale  da  uno  stabilimento
situato in un altro Stato membro senza effettuare le verifiche di cui
all'articolo 158, paragrafo 1, del  regolamento,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da  euro
da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  4. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  di  uno
stabilimento che  riceve  materiale  germinale  da  uno  stabilimento
situato in un altro Stato membro risultante  non  in  regola  con  le
prescrizioni di cui all'articolo 158, paragrafo 1,  del  regolamento,
che, in violazione dell'articolo 158, paragrafo 2,  del  regolamento,
non lo mantiene conservato separatamente, e' punito con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000  euro  a
20.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta  in
un altro Stato membro materiale germinale di animali  detenuti  della
specie bovina, caprina, suina ed  equina  e  materiale  germinale  di
pollame che non soddisfa  le  condizioni  di  cui  all'articolo  159,
paragrafo 1, del regolamento, o in  violazione  dei  divieti  di  cui
all'articolo 159, paragrafo 2, del  regolamento,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000
euro a 20.000. euro 
  6. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  in
violazione di quanto previsto  dall'articolo  161,  del  regolamento,
sposta materiale germinale di animali detenuti della  specie  bovina,
caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame in un altro
Stato membro, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  nei  casi
previsti dall'articolo 163, del regolamento,  non  informa  l'azienda
sanitaria locale dei movimenti previsti verso un altro  Stato  membro
di materiale germinale  di  animali  detenuti  della  specie  bovina,
caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame, e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della  somma
da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta  in
un altro Stato membro materiale germinale di animali detenuti diversi
da quelli della  specie  bovina,  caprina,  suina  ed  equina  e  dal
materiale germinale di  pollame  in  violazione  di  quanto  previsto
dall'articolo  164,  del  regolamento,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000  euro  a
20.000 euro. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse.