Art. 26 Sanzioni relative alle violazioni delle prescrizioni per i movimenti all'interno dell'Unione europea di materiale germinale - Parte IV, Titolo I, Capo 5 del Regolamento (UE) 2016/429 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate per i movimenti di materiale germinale di cui all'articolo 157, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta dal proprio stabilimento e vi riceve materiale germinale che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di uno stabilimento che riceve materiale germinale da uno stabilimento situato in un altro Stato membro senza effettuare le verifiche di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di uno stabilimento che riceve materiale germinale da uno stabilimento situato in un altro Stato membro risultante non in regola con le prescrizioni di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento, che, in violazione dell'articolo 158, paragrafo 2, del regolamento, non lo mantiene conservato separatamente, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 159, paragrafo 1, del regolamento, o in violazione dei divieti di cui all'articolo 159, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000. euro 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 161, del regolamento, sposta materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame in un altro Stato membro, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nei casi previsti dall'articolo 163, del regolamento, non informa l'azienda sanitaria locale dei movimenti previsti verso un altro Stato membro di materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro materiale germinale di animali detenuti diversi da quelli della specie bovina, caprina, suina ed equina e dal materiale germinale di pollame in violazione di quanto previsto dall'articolo 164, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
Note all'art. 26: - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse.