Art. 27 
 
Sanzioni  relative  alla  produzione  e   distribuzione   all'interno
  dell'Unione europea di prodotti di  origine  animale  -  Parte  IV,
  Titolo I, Capo 6 del Regolamento (UE) 2016/429 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta
le misure appropriate previste dall'articolo 166,  paragrafo  1,  del
regolamento, per evitare la diffusione delle malattie  ivi  previste,
e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento
della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
effettua le verifiche di  cui  all'articolo  166,  paragrafo  2,  del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  sposta  i
prodotti di origine animale di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del
regolamento, non accompagnati da un certificato sanitario  rilasciato
dall'azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo  167,  paragrafo
3,  del  regolamento,  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  4. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
fornisce  all'azienda  sanitaria  locale  le  informazioni   di   cui
all'articolo 169, paragrafo 1, lettere a) e b), del  regolamento,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse.