Art. 27 Sanzioni relative alla produzione e distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale - Parte IV, Titolo I, Capo 6 del Regolamento (UE) 2016/429 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure appropriate previste dall'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento, per evitare la diffusione delle malattie ivi previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta i prodotti di origine animale di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento, non accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale le informazioni di cui all'articolo 169, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
Note all'art. 27: - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse.