Art. 28 Sanzioni relative al movimento all'interno dell'Unione europea di animali acquatici - Parte IV, Titolo II, Capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione dell'articolo 191, paragrafo 1, del regolamento, non adotta le misure appropriate per garantire che i movimenti di animali acquatici non compromettono lo stato sanitario del luogo di destinazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che animali acquatici in uno stabilimento di acquacoltura o per destinarli al consumo umano, ovvero li rilascia in natura senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 191, paragrafi 2 e 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a o 30.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure necessarie e appropriate relative al trasporto degli animali acquatici di cui all'articolo 192, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore, che in violazione dell'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento, utilizza gli animali acquatici movimentati per essere distrutti o abbattuti per altri scopi e l'operatore, incluso il trasportatore, che in violazione dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento, utilizza animali acquatici per scopi diversi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 193, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica che non verifica i documenti di cui all'articolo 194, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che rilevata un'irregolarita' ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 1, del regolamento, non isola gli animali acquatici interessati fino alla decisione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 2, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non provvede affinche' gli animali acquatici destinati all'esportazione verso un Paese terzo o territorio che passano attraverso un altro Stato membro soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 195 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta animali acquatici da uno stabilimento di acquacoltura o dall'ambiente naturale in un altro stabilimento di acquacoltura o li rilascia in natura in violazione delle condizioni di cui all'articolo 196 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore, che movimenta gli animali acquatici senza rispettare le condizioni per la movimentazione degli stessi imposte dall'articolo 197, paragrafo 1 o dall'articolo 197, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta animali acquatici selvatici in Stati membri, zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 200 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 11. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva la deroga di cui all'articolo 201, paragrafo 2, del regolamento, l'operatore che movimenta animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, o in zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione in violazione delle condizioni di cui all'articolo 201, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta animali acquatici che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 203 del regolamento, in uno stabilimento confinato per acquacoltura e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive necessarie affinche' i movimenti degli animali acquatici destinati agli usi di cui all'articolo 205 del regolamento, non comportano rischi di diffusione delle malattie ivi indicate nel luogo di destinazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro. 14. Salvo che il fatto costituisca reato l'operatore che sposta animali di acquacoltura senza il certificato sanitario prescritto ed in violazione delle condizioni di all'articolo 208, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 15. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario accompagni gli animali di acquacoltura dal luogo di origine al loro luogo di destinazione finale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 208, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000. euro 16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta animali acquatici diversi dagli animali di acquacoltura non accompagnati dal certificato sanitario in violazione di quanto previsto dall'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 209, paragrafo 2 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro. 17. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non collabora con l'azienda sanitaria territorialmente competente non fornendo tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 215, lettera a), e che non assicura, ove necessario, che gli animali acquatici siano sottoposti ai controlli individuati all'articolo 215, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro. 18. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non redige l'autodichiarazione per i movimenti di animali di acquacoltura verso un luogo di destinazione in un altro Stato membro e non garantisce che la stessa accompagni gli animali come previsto dall'articolo 218, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 19. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore diverso dal trasportatore che non notifica in anticipo all'azienda sanitaria locale competente i movimenti previsti di animali acquatici verso un altro Stato membro in violazione di quanto previsto dall'articolo 219, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
Note all'art. 28: - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse.