Art. 28 
 
Sanzioni relative al movimento  all'interno  dell'Unione  europea  di
  animali acquatici - Parte IV, Titolo II,  Capo  2  del  Regolamento
  (UE) 2016/429 
 
  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  in
violazione dell'articolo  191,  paragrafo  1,  del  regolamento,  non
adotta le misure appropriate per garantire che i movimenti di animali
acquatici  non  compromettono  lo  stato  sanitario  del   luogo   di
destinazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  che  animali
acquatici in uno stabilimento di acquacoltura  o  per  destinarli  al
consumo umano, ovvero li  rilascia  in  natura  senza  rispettare  le
condizioni di cui all'articolo 191, paragrafi 2 e 3, del regolamento,
e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento
della somma da 3.000 euro a o 30.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta
le misure  necessarie  e  appropriate  relative  al  trasporto  degli
animali acquatici di cui all'articolo 192, del regolamento, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della  somma
da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore,  incluso  il
trasportatore, che in violazione dell'articolo 193, paragrafo 1,  del
regolamento, utilizza gli animali acquatici  movimentati  per  essere
distrutti o abbattuti per  altri  scopi  e  l'operatore,  incluso  il
trasportatore, che in violazione dell'articolo 193, paragrafo 2,  del
regolamento, utilizza  animali  acquatici  per  scopi  diversi  senza
l'autorizzazione  di  cui  all'articolo   193,   paragrafo   3,   del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore   degli
stabilimenti di acquacoltura e  degli  stabilimenti  di  alimenti  di
origine acquatica che non verifica i documenti  di  cui  all'articolo
194,  paragrafo  1,  del  regolamento,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000  euro  a
30.000 euro. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  che  rilevata
un'irregolarita'  ai  sensi  dell'articolo  194,  paragrafo  1,   del
regolamento, non isola gli animali acquatici  interessati  fino  alla
decisione dell'azienda sanitaria locale  territorialmente  competente
ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 2, del  regolamento  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della  somma
da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  7. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
provvede affinche' gli animali acquatici  destinati  all'esportazione
verso un Paese terzo o territorio che  passano  attraverso  un  altro
Stato membro soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo  195  del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  8. Salvo che il fatto costituisca  reato,  l'operatore  che  sposta
animali acquatici da uno stabilimento di acquacoltura o dall'ambiente
naturale in un altro stabilimento di acquacoltura o  li  rilascia  in
natura in violazione delle condizioni di  cui  all'articolo  196  del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  9. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore,  incluso  il
trasportatore, che movimenta gli animali acquatici  senza  rispettare
le  condizioni   per   la   movimentazione   degli   stessi   imposte
dall'articolo 197, paragrafo 1 o dall'articolo 197, paragrafo 2,  del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta
animali acquatici selvatici in Stati  membri,  zone  o  compartimenti
degli stessi, dichiarati  indenni  da  malattia  o  sottoposti  a  un
programma  di  eradicazione,  in  violazione  di  quanto   prescritto
dall'articolo  200  del  regolamento,  e'  punito  con  la   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000  euro  a
20.000 euro. 
  11. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva la deroga di
cui all'articolo 201, paragrafo 2, del regolamento,  l'operatore  che
movimenta animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano  in
Stati membri, o in zone  o  compartimenti  degli  stessi,  dichiarati
indenni da malattia o sottoposti a un programma  di  eradicazione  in
violazione delle condizioni di cui all'articolo 201, paragrafo 1, del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta
animali  acquatici  che  non  soddisfano   le   condizioni   di   cui
all'articolo 203 del regolamento, in uno stabilimento  confinato  per
acquacoltura e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  13. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
adotta le misure preventive necessarie affinche'  i  movimenti  degli
animali acquatici destinati agli usi  di  cui  all'articolo  205  del
regolamento, non comportano rischi di diffusione delle  malattie  ivi
indicate nel  luogo  di  destinazione,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da  2.000
euro a 20.000 euro. 
  14. Salvo che il fatto costituisca  reato  l'operatore  che  sposta
animali di acquacoltura senza il certificato sanitario prescritto  ed
in violazione delle condizioni di all'articolo 208, paragrafi 1 e  2,
del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  15. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
adotta tutte le misure necessarie per garantire  che  il  certificato
sanitario accompagni gli animali di acquacoltura dal luogo di origine
al loro luogo di destinazione finale in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 208, paragrafo 3, del regolamento,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000
euro a 20.000. euro 
  16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta
animali  acquatici  diversi  dagli  animali   di   acquacoltura   non
accompagnati  dal  certificato  sanitario  in  violazione  di  quanto
previsto dall'articolo  209,  paragrafo  1,  del  regolamento,  senza
l'autorizzazione  di  cui   all'articolo   209,   paragrafo   2   del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  17. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
collabora con l'azienda  sanitaria  territorialmente  competente  non
fornendo tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 215,
lettera a), e che non  assicura,  ove  necessario,  che  gli  animali
acquatici siano sottoposti ai controlli individuati all'articolo 215,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e' punito con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da  2.000
euro a 20.000 euro. 
  18. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
redige l'autodichiarazione per i movimenti di animali di acquacoltura
verso un luogo di  destinazione  in  un  altro  Stato  membro  e  non
garantisce  che  la  stessa  accompagni  gli  animali  come  previsto
dall'articolo  218,  del  regolamento,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000  euro  a
20.000 euro. 
  19. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  diverso  dal
trasportatore che non  notifica  in  anticipo  all'azienda  sanitaria
locale competente i movimenti previsti di animali acquatici verso  un
altro Stato membro in violazione  di  quanto  previsto  dall'articolo
219, del  regolamento,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse.