Art. 29 Sanzioni relative alle violazioni nella produzione, trasformazione e distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi - Parte IV, Titolo II, Capo 3 del Regolamento (UE) 2016/429 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 222, paragrafo 1, del regolamento, non adotta appropriate misure preventive affinche' in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, non provochino la diffusione delle malattie previste dall'articolo 222, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 222, paragrafo 2, del regolamento, non provvede affinche' i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, non provengono da stabilimenti o aziende alimentari di cui al medesimo articolo 222, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, di cui all'articolo 223, paragrafo 1, del regolamento, senza il certificato sanitario prescritto dalla medesima disposizione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 225, del regolamento, non fornisce all'azienda sanitaria locale competente le informazioni di cui al medesimo articolo, paragrafo 1, lettere a) e b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
Note all'art. 29: - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse.