Art. 29 
 
Sanzioni relative alle violazioni nella produzione, trasformazione  e
  distribuzione  all'interno  dell'Unione  europea  di  prodotti   di
  origine  animale  ottenuti  da  animali  acquatici,  diversi  dagli
  animali  acquatici  vivi  -  Parte  IV,  Titolo  II,  Capo  3   del
  Regolamento (UE) 2016/429 
 
  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  in
violazione di quanto previsto dall'articolo  222,  paragrafo  1,  del
regolamento, non adotta appropriate misure  preventive  affinche'  in
tutte le fasi della produzione,  trasformazione  e  distribuzione  di
prodotti di origine animale ottenuti da  animali  acquatici,  diversi
dagli animali acquatici vivi,  non  provochino  la  diffusione  delle
malattie previste dall'articolo 222, paragrafo 1, lettere  a)  e  b),
del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che,  in
violazione di quanto previsto dall'articolo  222,  paragrafo  2,  del
regolamento, non provvede affinche' i  prodotti  di  origine  animale
ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici  vivi,
non provengono  da  stabilimenti  o  aziende  alimentari  di  cui  al
medesimo articolo 222, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento,
e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento
della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  sposta  i
prodotti di origine animale ottenuti da  animali  acquatici,  diversi
dagli animali acquatici vivi, di cui all'articolo 223,  paragrafo  1,
del regolamento, senza  il  certificato  sanitario  prescritto  dalla
medesima disposizione,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  4. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che,  in
violazione di quanto previsto dall'articolo 225, del regolamento, non
fornisce all'azienda sanitaria locale competente le  informazioni  di
cui al medesimo articolo, paragrafo 1, lettere a) e b), e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della  somma  da
2.000 euro a 20.000 euro. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse.