Art. 3 
 
                        Autorita' competenti 
                  e autorita' veterinaria centrale 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c)
ed e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,  il  Ministero
della salute e' l'autorita'  veterinaria  centrale  responsabile,  ai
sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento: 
    a)  dell'organizzazione  e  del   coordinamento   dei   controlli
ufficiali e delle altre attivita'  ufficiali  in  materia  di  salute
animale e  benessere  animale  in  conformita'  al  regolamento  (UE)
2017/625; 
    b) del coordinamento delle  altre  autorita'  competenti  per  le
attivita' di programmazione ed esecuzione dei controlli  ufficiali  e
delle altre attivita'  ufficiali  concernenti  la  prevenzione  e  il
controllo  delle  malattie  animali  trasmissibili  agli  animali   o
all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al  regolamento
e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione. 
  2.  Il  Ministero  della  difesa  e'  l'autorita'  competente   per
l'applicazione delle disposizioni  del  regolamento  nelle  strutture
delle Forze armate, comprese quelle connesse  con  le  attivita'  dei
contingenti impiegati nelle missioni  internazionali  e  assicura  la
tempestiva comunicazione di ogni sospetto o conferma  delle  malattie
elencate nonche' delle misure adottate al Ministero della  salute  al
fine di consentire l'adempimento degli obblighi di  notifica  di  cui
all'articolo 7. 
  3. Nell'attuazione delle norme di cui al regolamento e al  presente
decreto  e'   fatto   salvo,   ove   applicabile,   quanto   previsto
dall'articolo 2, commi 8, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo  2
febbraio 2021, n. 27. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle  note
          alle premesse.  
              - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 8, 10, 11,  12
          e 13, del citato decreto legislativo 2  febbraio  2021,  n.
          27: 
                «Art.  2  (Autorita'  competenti  e  altro  personale
          afferente alle autorita' competenti). - omissis. 
                8. Con riferimento ai settori di cui al comma  1,  il
          Ministero  della  difesa  e'  Autorita'  competente  per  i
          controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  di  controllo
          ufficiale condotte  nelle  strutture  delle  Forze  armate,
          comprese quelle connesse  alle  attivita'  dei  contingenti
          impiegati  nelle   missioni   internazionali.   Esso   puo'
          procedere anche  a  effettuare  controlli  ufficiali  negli
          stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari  che
          forniscono merce per le Forze Armate, previo  coordinamento
          con   l'Azienda   sanitaria   locale    competente    sullo
          stabilimento  oggetto  di   controllo,   la   quale   sara'
          destinataria anche dell'esito di  tali  controlli.  Restano
          ferme  le  competenze  e  le  attribuzioni   del   servizio
          sanitario  del  Corpo  della  Guardia  di   finanza,   come
          stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo
          2001,  n.  69,  nelle  strutture  che  si   trovano   nella
          disponibilita' del medesimo corpo. 
                omissis. 
                10.  Il  Ministero  della  salute,  in  qualita'   di
          Autorita'   competente,   puo'   avvalersi   del    Comando
          carabinieri per la tutela  della  salute,  garantendone  il
          coordinamento  delle  attivita'  di  accertamento  con   le
          attivita'  di  controllo  svolte  dalle   altre   Autorita'
          territorialmente  competenti.  Il  personale  afferente  al
          Comando dei carabinieri per la  tutela  della  salute,  nel
          caso rilevi la presenza di non conformita' nei  settori  di
          cui al comma 1 del presente articolo,  informa  l'Autorita'
          competente dei provvedimenti adottati. 
                11. Al personale delle Autorita' competenti di cui al
          comma 1,  addetto  ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre
          attivita'  ufficiali,  e'  attribuita   la   qualifica   di
          Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria  nei  limiti  del
          servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso
          conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico
          ufficiale e puo' in  ogni  caso  richiedere,  ove  occorra,
          l'assistenza della forza pubblica. 
                12. Il personale e le forze di polizia  afferenti  ad
          altre Istituzioni che, nell'ambito  dello  svolgimento  dei
          controlli condotti per la propria attivita'  istituzionale,
          sospettino la presenza di non conformita'  nei  settori  di
          cui al comma  1,  ne  danno  tempestiva  segnalazione  alle
          Autorita' competenti. 
                13.  L'autorita'  giudiziaria  che,  nell'ambito   di
          indagini investigative o  programmi  di  repressione  degli
          illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di
          minaccia  alla  salute  pubblica,  informa   le   autorita'
          competenti al fine di contenere il rischio.».