Art. 30 
 
Sanzioni relative  alle  violazioni  per  l'ingresso  nell'Unione  di
  determinate  merci  diverse  da  animali,  materiale  germinale   e
  prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e  territori
  - Parte V, Capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   l'operatore,   il
veterinario, il professionista della sanita' degli animali  acquatici
e il professionista degli animali  che  introducono  agenti  patogeni
nell'Unione europea e qualsiasi altra persona fisica o giuridica  che
introduce  intenzionalmente  tali  agenti  nell'Unione  europea,   in
violazione delle prescrizioni di cui all'articolo  240,  paragrafo  1
del  regolamento,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa   da
pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  in
violazione di quanto previsto dall'articolo  242,  paragrafo  1,  del
regolamento  non  adotta  le  necessarie  e  appropriate  misure   di
prevenzione  delle  malattie  durante  il   trasporto   conformemente
all'articolo 125, paragrafo 1 e all'articolo 192,  paragrafo  1,  del
regolamento e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse.