Art. 31 
 
                     Competenze all'accertamento 
                  e all'irrogazione delle sanzioni 
 
  1. Le attivita' di controllo ufficiale sono  svolte  dal  Ministero
della salute, dalle regioni, dalle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, dalle aziende unita'  sanitarie  locali  e,  nell'ambito  di
quanto previsto all'articolo 3, comma 2, dal Ministero della difesa i
quali  provvedono,  per  gli   ambiti   di   rispettiva   competenza,
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al  presente
decreto. 
  2. Le autorita' competenti svolgono le attivita' di cui al presente
decreto anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute  agli
obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in
conformita' alla legislazione vigente. 
  3. E' fatta salva l'applicazione degli articoli 13, 14,  16  e  17,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e  la  competenza  degli  altri
organi  preposti  all'accertamento  delle  violazioni  previste   dal
presente decreto. 
  4. Per quanto non previsto dal presente decreto, per  le  procedure
sanzionatorie si applicano le disposizioni della citata legge n.  689
del 1981. 
  5. Ove applicabile  e'  fatta  salva  la  disposizione  concernente
l'istituto  della  diffida  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  6.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie accertate dagli organi  dello  Stato  nelle
materie di competenza statale, per le violazioni di cui  al  presente
decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. 
  7. Per la graduazione della sanzione  amministrativa  irrogata  con
ordinanza   -   ingiunzione,   l'autorita'   competente   ai    sensi
dell'articolo 18, della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  oltre  ai
criteri di cui all'articolo 11,  della  medesima  legge,  puo'  tener
conto del criterio relativo al grado di rischio di  diffusione  della
malattia. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Gli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge 24  novembre
          1981, n. 689, recante «Modifiche al codice  penale»,  cosi'
          recitano: 
                «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
          al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento delle violazioni di  rispettiva  competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica. 
                Possono altresi'  procedere  al  sequestro  cautelare
          delle  cose  che  possono  formare  oggetto   di   confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
                E' sempre disposto il sequestro del veicolo a  motore
          o del natante posto in circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
                All'accertamento  delle  violazioni  punite  con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
                E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.». 
                «Art.  14  (Contestazione  e  notificazione).  -   La
          violazione, quando e'  possibile,  deve  essere  contestata
          immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa. 
                Se non e' avvenuta  la  contestazione  immediata  per
          tutte  o  per  alcune  delle  persone  indicate  nel  comma
          precedente, gli estremi  della  violazione  debbono  essere
          notificati agli interessati residenti nel territorio  della
          Repubblica entro il termine di novanta giorni  e  a  quelli
          residenti all'estero entro il termine  di  trecentosessanta
          giorni dall'accertamento. 
                Quando  gli  atti  relativi  alla   violazione   sono
          trasmessi  all'autorita'   competente   con   provvedimento
          dell'autorita' giudiziaria,  i  termini  di  cui  al  comma
          precedente decorrono dalla data della ricezione. 
                Per la forma della contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. (17) 
                Per i residenti all'estero, qualora la residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. 
                L'obbligazione di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.». 
                «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E'  ammesso
          il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
                Per le violazioni ai regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
                Il pagamento in misura ridotta e' ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.». 
                «Art. 17 (Obbligo del rapporto). -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
                Deve  essere  presentato  al  prefetto  il   rapporto
          relativo alle violazioni previste  dal  testo  unico  delle
          norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R.  15
          giugno 1959, n. 393, dal testo unico per  la  tutela  delle
          strade, approvato con R.D. 8  dicembre  1933,  n.  1740,  e
          dalla legge  20  giugno  1935,  n.  1349,  sui  servizi  di
          trasporto merci. 
                Nelle materie di competenza  delle  regioni  e  negli
          altri  casi,  per  le  funzioni  amministrative   ad   esse
          delegate, il rapporto e' presentato  all'ufficio  regionale
          competente. 
                Per  le  violazioni  dei  regolamenti  provinciali  e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
                L'ufficio territorialmente competente e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
                Il  funzionario  o  l'agente  che  ha  proceduto   al
          sequestro  previsto  dall'art.   13   deve   immediatamente
          informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
                Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
                Con il decreto indicato nel comma precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.». 
              - L'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n.  116,  recante  "Disposizioni  urgenti  per  il  settore
          agricolo,  la   tutela   ambientale   e   l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24
          giugno 2014, n. 144, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli
          sulle  imprese  agricole  e  alimentari  e   mangimistiche,
          istituzione del registro unico dei controlli sulle  imprese
          agricole  e  alimentari  e  mangimistiche  e  potenziamento
          dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare).  -
          1.   Al   fine   di   assicurare    l'esercizio    unitario
          dell'attivita'  ispettiva  nei  confronti   delle   imprese
          agricole e alimentari e mangimistiche  e  l'uniformita'  di
          comportamento  degli  organi  di  vigilanza,   nonche'   di
          garantire    il    regolare    esercizio     dell'attivita'
          imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti  delle
          imprese  agricole  e  alimentari   e   mangimistiche   sono
          effettuati dagli organi di vigilanza  in  modo  coordinato,
          tenuto  conto  del  piano  nazionale   integrato   di   cui
          all'articolo  41  del  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  e
          delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma
          5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  evitando
          sovrapposizioni  e   duplicazioni,   garantendo   l'accesso
          all'informazione   sui   controlli.   I   controlli    sono
          predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro
          di cui al comma  2.  I  controlli  ispettivi  esperiti  nei
          confronti   delle   imprese   agricole   e   alimentari   e
          mangimistiche  sono  riportati  in  appositi  verbali,   da
          notificare anche nei casi di  constatata  regolarita'.  Nei
          casi di attestata regolarita', ovvero  di  regolarizzazione
          conseguente   al   controllo   ispettivo   eseguito,    gli
          adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati
          effettuati  i  controlli  non  possono  essere  oggetto  di
          contestazioni in successive ispezioni relative alle  stesse
          annualita'  e  tipologie   di   controllo,   salvo   quelle
          determinate  da   comportamenti   omissivi   o   irregolari
          dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti,  fatti  o
          elementi  non  conosciuti  al  momento  dell'ispezione.  La
          presente disposizione si  applica  agli  atti  e  documenti
          esaminati dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  del
          controllo ispettivo. 
                2. Al fine di evitare duplicazioni e  sovrapposizioni
          nei  procedimenti  di  controllo  e  di  recare  il  minore
          intralcio   all'esercizio   dell'attivita'   d'impresa   e'
          istituito, con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  presso   il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
          sulle imprese agricole e  alimentari  e  mangimistiche.  Ai
          fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1,
          del   coordinamento   dell'attivita'   di    controllo    e
          dell'inclusione dei dati  nel  registro  di  cui  al  primo
          periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte
          di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e
          di controllo, nonche' da organismi privati autorizzati allo
          svolgimento  di  compiti   di   controllo   dalle   vigenti
          disposizioni, a carico delle imprese agricole e  alimentari
          e mangimistiche sono resi  disponibili  tempestivamente  in
          via telematica e rendicontati annualmente,  anche  ai  fini
          della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42
          del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29  aprile  2004,  alle  altre  pubbliche
          amministrazioni secondo le modalita' definite  con  Accordo
          tra le  amministrazioni  interessate  sancito  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  novanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          All'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1  e  al
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, secondo le modalita'  e  i  termini
          previsti con il medesimo accordo. 
                3.  Per  le  violazioni  delle   norme   in   materia
          agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le  quali  e'
          prevista  l'applicazione  della   sanzione   amministrativa
          pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel  caso  in
          cui accerti per la prima volta  l'esistenza  di  violazioni
          sanabili,   diffida   l'interessato   ad   adempiere   alle
          prescrizioni violate entro  il  termine  di  trenta  giorni
          dalla data di  notificazione  dell'atto  di  diffida  e  ad
          elidere le conseguenze dannose o  pericolose  dell'illecito
          amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori
          e omissioni formali che comportano una mera  operazione  di
          regolarizzazione,  ovvero  violazioni  le  cui  conseguenze
          dannose o pericolose sono eliminabili. In caso  di  mancata
          ottemperanza alle prescrizioni contenute nella  diffida  di
          cui al presente comma entro il termine  indicato,  l'organo
          di   controllo   effettua   la   contestazione   ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689.  In
          tale ipotesi e'  esclusa  l'applicazione  dell'articolo  16
          della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi  per
          adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti
          per la notificazione degli  estremi  della  violazione.  Il
          procedimento di diffida non si applica nel caso  in  cui  i
          prodotti  non  conformi  siano  stati   gia'   immessi   in
          commercio, anche solo in parte. 
                3-bis.  L'articolo  7  del  decreto  legislativo   30
          settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati. 
                4.  Per  le  violazioni   alle   norme   in   materia
          agroalimentare per  le  quali  e'  prevista  l'applicazione
          della   sanzione   amministrativa   pecuniaria,   se   gia'
          consentito  il  pagamento  in  misura  ridotta,  la  somma,
          determinata ai sensi dell'articolo 16, primo  comma,  della
          citata legge n. 689 del 1981, e'  ridotta  del  trenta  per
          cento se il pagamento e'  effettuato  entro  cinque  giorni
          dalla contestazione o dalla notificazione. La  disposizione
          di cui al primo periodo si applica  anche  alle  violazioni
          contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  purche'   l'interessato   effettui   il
          pagamento e trasmetta la relativa  quietanza  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto all'autorita'  competente,
          di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
          all'organo che ha accertato la violazione.». 
              - L'articolo 18 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,
          recante «Modifiche al codice penale», cosi' recita: 
                «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il  termine
          di  trenta  giorni  dalla  data   della   contestazione   o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e  possono
          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. 
                L'autorita' competente, sentiti gli interessati,  ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene fondato l'accertamento,  determina,  con  ordinanza
          motivata, la somma dovuta per la violazione e  ne  ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione  ed  alle  persone   che   vi   sono   obbligate
          solidalmente;  altrimenti  emette  ordinanza  motivata   di
          archiviazione  degli   atti   comunicandola   integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto. 
                Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere  disposta  la
          restituzione, previo pagamento  delle  spese  di  custodia,
          delle cose sequestrate, che non  siano  confiscate  con  lo
          stesso   provvedimento.   La   restituzione   delle    cose
          sequestrate  e'  altresi'  disposta  con   l'ordinanza   di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. 
                Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
          al diverso ufficio  indicato  nella  ordinanza-ingiunzione,
          entro il termine di trenta giorni  dalla  notificazione  di
          detto  provvedimento,   eseguita   nelle   forme   previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha  ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. 
                Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni  se
          l'interessato risiede all'estero. 
                La  notificazione   dell'ordinanza-ingiunzione   puo'
          essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo  le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. 
                L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
          Tuttavia  l'ordinanza  che  dispone  la  confisca   diventa
          esecutiva  dopo  il  decorso  del  termine   per   proporre
          opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e'  proposta,
          con il passaggio in giudicato della sentenza con  la  quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene dichiarata inammissibile l'opposizione o  convalidato
          il  provvedimento  opposto  diviene  inoppugnabile   o   e'
          dichiarato inammissibile il  ricorso  proposto  avverso  la
          stessa.».