Art. 32 
 
                     Abrogazioni e modificazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le norme seguenti: 
    a) la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli
scambi di animali  tra  l'Italia  e  gli  altri  Stati  membri  della
Comunita' economica europea; 
    b) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 28 maggio 1981,  n.  296,
recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391  del  17
maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio
1979, e norme per  l'accelerazione  della  bonifica  sanitaria  degli
allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; 
    c) gli articoli 1, l'articolo 2, commi 1, 2, 3, gli articoli 4  e
6 della legge 2 giugno 1988, n. 218,  recante  misure  per  la  lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; 
    d) il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  132,  recante
attuazione  della   direttiva   2003/43/CE   relativa   agli   scambi
intracomunitari ed alle  importazioni  di  sperma  di  animali  della
specie bovina; 
    e) il decreto legislativo  12  novembre  1996,  n.  633,  recante
attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce  norme  sanitarie
per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali,  sperma,
ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le  condizioni  di
polizia sanitaria,  alle  normative  comunitarie  specifiche  di  cui
all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE; 
    f) il decreto legislativo  13  dicembre  1996,  n.  674,  recante
attuazione  della   direttiva   92/118/CEE   concernente   condizioni
sanitarie per gli  scambi  e  le  importazioni  dei  patogeni  e  dei
prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche; 
    g)  il  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  225,  recante
attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e
di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini; 
    h) il decreto  legislativo  20  febbraio  2004,  n.  55,  recante
attuazione  della   direttiva   2001/89/CE   relativa   alle   misure
comunitarie di lotta contro la peste suina classica; 
    i) il decreto  legislativo  20  febbraio  2004,  n.  54,  recante
attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche
per la lotta contro la peste suina africana; 
    l) il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  117,  recante
attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia
sanitaria per la produzione, la trasformazione,  la  distribuzione  e
l'introduzione di prodotti di origine animale  destinati  al  consumo
umano; 
    m) il decreto legislativo 18  settembre  2006,  n.  274,  recante
attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a  misure  comunitarie
di lotta contro l'afta epizootica; 
    n) il  decreto  legislativo  31  gennaio  2007,  n.  47,  recante
attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia
sanitaria per le  importazioni  e  il  transito  nella  Comunita'  di
determinati ungulati vivi, che modifica  le  direttive  90/426/CEE  e
92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE; 
    o)  il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante
attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a  misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE; 
    p) il decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  1994,
n. 241, concernente regolamento recante  attuazione  della  direttiva
89/556/CEE che stabilisce  le  condizioni  di  polizia  sanitaria  in
materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di
embrioni di animali della specie bovina; 
    q) il decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  1994,
n. 242, concernete regolamento  recante  attuazione  della  direttiva
90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli
scambi intracomunitari ed alle  importazioni  di  sperma  di  animali
della specie suina; 
    r) il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996,
n. 361, concernente regolamento recante norme per l'attuazione  della
direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che  fissa  le
norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina; 
    s) il decreto del Presidente della Repubblica 15  novembre  1996,
n. 657, concernente  regolamento  per  l'attuazione  della  direttiva
92/66/CEE che  prevede  misure  comunitarie  contro  la  malattia  di
Newcastle; 
    t) il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996,  n.
362, concernente regolamento recante  norme  per  l'attuazione  della
direttiva  92/119/CEE,  del  Consiglio  del  17  dicembre  1992,  che
introduce misure generali  di  lotta  contro  alcune  malattie  degli
animali, nonche' misure specifiche per la  malattia  vescicolare  dei
suini; 
    u) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320, concernente regolamento di polizia veterinaria; 
    v) l'articolo 264 del Regio decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,
recante approvazione del testo unico delle leggi sanitarie; 
    z) il decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  1994,
n. 243, concernente regolamento recante  attuazione  della  direttiva
90/426/CEE  relativa  alle  condizioni  di  polizia   sanitaria   che
disciplinano i movimenti e le importazioni di equini  di  provenienza
dai  Paesi  terzi,  con  le  modifiche  apportate   dalla   direttiva
92/36/CEE; 
    aa) il decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1975,
n. 845, recante integrazione al regolamento  di  polizia  veterinaria
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  febbraio
1954, n. 320, e riguardante la disciplina igienica delle penne, piume
e piumini destinati all'imbottitura; 
    bb) l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  28
marzo 2013, n. 44, concernente regolamento recante il riordino  degli
organi collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero
della salute, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  4,  della  legge  4
novembre 2010, n. 183. 
  2.  Alla  legge  28  maggio  1981,  n.  296,  recante   norme   per
l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del  17  maggio  1977,  n.
78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979,  e  norme
per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti  dalla
tubercolosi e dalla  brucellosi,  l'articolo  6,  e'  sostituito  dal
seguente: «6. Il Ministero della salute con proprio decreto  adottato
di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle  politiche
agricole alimentari e forestali, definisce i criteri per  il  computo
dell'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi,
brucellosi e degli ovini e caprini infetti.». 
  3. All'articolo  2,  della  legge  2  giugno  1988,  n.  218,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  4,  dopo  le  parole  «ad  esclusione  dei  casi  di
tubercolosi e di brucellosi» sono inserite le seguenti: «, in caso di
focolaio di una malattia soggetta  a  denuncia  obbligatoria  per  la
quale e' prevista la misura di  cui  all'articolo  61,  paragrafo  1,
lettera b), del regolamento UE 2016/429»; 
    b) al comma  9,  le  parole  «Il  Ministro  della  sanita'»  sono
sostituite   con   le   seguenti:   «L'azienda    sanitaria    locale
territorialmente competente» e la parola «decreto» e' sostituita  con
la parola provvedimento». 
 
          Note all'art. 32: 
              - La legge 30  aprile  1976,  n.  397,  recante  «Norme
          sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli  altri
          Stati  membri  della  Comunita'  economica   europea»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1976, n. 153. 
              - Gli articoli 1, 2, 3, e 4 della legge 28 maggio  1981
          n. 296, recante «Norme per l'attuazione delle direttive CEE
          n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977
          e  n.  79/110  del   24   gennaio   1979,   e   norme   per
          l'accelerazione della bonifica sanitaria degli  allevamenti
          dalla tubercolosi e  dalla  brucellosi»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1981, n. 163, cosi' recitano: 
                «Art. 1. - La presente legge, in attesa  dell'entrata
          in vigore della disciplina relativa alla  zooprofilassi  di
          cui all'art. 62, legge 23  dicembre  1978,  n.  833  ,  da'
          attuazione alle direttive del Consiglio della CEE n. 77/391
          del 17 maggio 1977, n. 78/52 del  13  dicembre  1977  e  n.
          79/110 del 24 gennaio 1979, concernenti piani triennali per
          la eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovine
          predisposti  dalle  regioni  e   per   la   Sicilia   dalle
          commissioni provinciali  previste  dall'art.  3,  legge  23
          gennaio 1968, n. 33, nonche'  dalle  province  autonome  di
          Trento e Bolzano ammessi al  finanziamento  comunitario  ai
          sensi della decisione della CEE del 21 dicembre 1979.». 
                «Art. 2. - I  piani  triennali  di  cui  all'articolo
          precedente devono tendere  ad  accelerare  e  intensificare
          l'eradicazione della brucellosi  e  della  tubercolosi  dei
          bovini e devono essere  realizzati  ai  sensi  delle  norme
          previste dalle leggi 9 giugno  1964,  n.  615,  23  gennaio
          1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n.  124,
          nonche' delle norme della presente legge e delle  direttive
          comunitarie in materia, in  modo  da  far  considerare  gli
          allevamenti   ufficialmente   indenni   da   brucellosi   e
          ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi  della  legge
          30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche. 
                A tali fini le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano sono tenute a fornire al  Ministero  della
          sanita' le notizie che saranno loro  richieste  concernenti
          l'attuazione  dei  piani  di  cui  all'articolo  1   e   al
          precedente comma.». 
                «Art. 3. - Il Ministero  della  sanita'  presenta  ai
          competenti organi della CEE le domande di rimborso riferite
          alle macellazioni effettuate nell'ambito dei piani  di  cui
          all'art. 2  durante  l'anno  civile,  entro  il  30  giugno
          dell'anno successivo. 
                A tal fine, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano nonche'  i  veterinari  provinciali  della
          Sicilia devono trasmettere al Ministero  della  sanita'  la
          documentazione relativa a dette macellazioni almeno  trenta
          giorni prima del termine di cui al precedente comma. 
                Le somme relative ai rimborsi di cui al primo  comma,
          effettuati dalla Comunita' economica europea, sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato.». 
                «Art. 4. - Il Ministero della sanita', le  regioni  e
          le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  adottano  le
          disposizioni necessarie per agevolare i controlli  previsti
          da  parte  della  commissione  della  Comunita'   economica
          europea e per garantire  in  particolare  che  gli  esperti
          comunitari   ricevano,   a   loro   richiesta,   tutte   le
          informazioni  ed  i  documenti   necessari   per   valutare
          l'esecuzione dei piani.». 
              - Gli articoli 1, 2, commi 1, 2 e 3, 4 e 6 della  legge
          2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta  contro
          l'afta  epizootica  ed  altre  malattie  epizootiche  degli
          animali» pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21  giugno
          1988, n. 144, cosi' recitano: 
                «Art. 1. - Il Ministro  della  sanita',  con  proprio
          decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento
          delle   politiche    comunitarie,    adotta    disposizioni
          tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n.
          84/645 dell'11 dicembre 1984 e  n.  85/322  del  12  giugno
          1985, nonche', anche in deroga alla normativa vigente, alla
          direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, concernenti
          norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e
          prodotti a base di carne e disposizioni  sanitarie  per  la
          profilassi di malattie degli animali nel  territorio  degli
          Stati membri.». 
                «Art. 2.  -  1.  Nei  casi  di  afta  epizootica,  il
          sindaco, su proposta del servizio  veterinario  dell'unita'
          sanitaria locale competente,  ordina  l'abbattimento  e  la
          distruzione degli animali infetti e di quelli  sospetti  di
          infezione. 
                2. Quando sia necessario, per impedire la  diffusione
          della  malattia,  il   Ministro   della   sanita',   previa
          individuazione dell'area interessata, dispone, con  proprio
          decreto, anche l'abbattimento  degli  animali  sospetti  di
          contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando
          eventualmente  l'utilizzazione  delle  carni  e  di   altri
          prodotti ed avanzi, secondo le modalita' e alle  condizioni
          che saranno stabilite con decreto ministeriale. 
                3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai  sensi
          degli articoli 1 e 2 del  vigente  regolamento  di  polizia
          veterinaria, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e' previsto  l'obbligo
          della denuncia,  il  Ministro  della  sanita',  quando  sia
          necessario  per  impedire  la  diffusione  della  malattia,
          stabilisce che gli animali infetti o sospetti di  infezione
          o  di  contaminazione  siano  abbattuti  ed   eventualmente
          distrutti  alle  condizioni  e  secondo  le  modalita'  che
          saranno stabilite con decreto ministeriale. 
                4.  Ad  esclusione  dei  casi  di  tubercolosi  e  di
          brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione
          o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti  a  partire
          dal 4  giugno  1986,  e'  concessa  al  proprietario  o  al
          soccidario, in  ragione  degli  accordi  stipulati  con  il
          soccidante, una indennita' pari al 100 per cento del valore
          di mercato, calcolata sulla base  del  valore  medio  degli
          animali della stessa specie e categoria, secondo i  criteri
          determinati dal Ministro della sanita' di concerto  con  il
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con  decreto  da
          emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore  della
          presente legge, sentite  le  organizzazioni  nazionali  dei
          produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a  seguito
          dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorita'  sanitaria
          competente disponga la distruzione di attrezzature fisse  o
          mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili,  di
          mangimi, di prodotti  agricoli  e  di  prodotti  zootecnici
          contaminati, al proprietario o al  soccidario,  in  ragione
          degli accordi stipulati con il soccidante, e' concessa  una
          indennita' pari all'80 per cento del valore  attribuito  in
          sede di stesura del verbale  di  distruzione.  L'indennita'
          viene maggiorata della percentuale di compensazione di  cui
          al primo comma dell'articolo 34 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso  in  cui
          il proprietario degli animali di  cui  sia  stato  disposto
          l'abbattimento o il soccidario sia un  produttore  agricolo
          che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo  comma
          dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento  di  bovini
          l'indennita' e' concessa alla condizione  che  siano  stati
          vaccinati in conformita' alle ordinanze del Ministro  della
          sanita' e nei casi in esse previsti. 
                5. Qualora  venga  consentita  l'utilizzazione  delle
          carni   degli   animali   di   cui   e'   stato    disposto
          l'abbattimento, dall'indennita' prevista nel comma 4  viene
          detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a
          seguito dell'utilizzazione delle carni. 
                6.   L'indennita'   non   viene    corrisposta    per
          l'abbattimento  degli  animali  in  transito  o   importati
          dall'estero,  ancorche'   nazionalizzati,   qualora   venga
          accertato    che    la    malattia     era     preesistente
          all'importazione.  In  tali  casi  sono  a   carico   dello
          speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese
          relative   all'applicazione   delle   misure   di   polizia
          veterinaria, ivi comprese la macellazione e la  distruzione
          degli  animali,   disposte   dalle   competenti   autorita'
          sanitarie. 
                7. In caso di abbattimento nei posti  di  confine  di
          animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione
          a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo
          della indennita' e' a carico dello Stato. 
                8.  L'indennita'  non  e'  concessa  a   coloro   che
          contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264
          del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con  regio
          decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal
          regolamento di polizia veterinaria, approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 febbraio  1954,  n.  320.
          L'indennita'  non  e'  altresi'  concessa  a   coloro   che
          contravvengono ai  provvedimenti  assunti  dalle  autorita'
          competenti in relazione  alle  malattie  epizootiche  degli
          animali. In tali  casi  l'indennita',  ove  competa,  viene
          corrisposta   soltanto   a   conclusione   favorevole   del
          procedimento di erogazione della  sanzione  amministrativa.
          Per l'accertamento delle infrazioni  e  per  l'applicazione
          delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dalla
          presente legge si applicano le  disposizioni  di  cui  alla
          legge 24 novembre 1981, n. 689,  e  le  relative  norme  di
          attuazione. 
                9. Il Ministro della sanita' dispone che le carni,  i
          prodotti  ed  avanzi  ottenuti   da   animali   normalmente
          macellati, ove esista il sospetto  che  siano  contaminati,
          vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con
          proprio decreto, al fine di  renderli  sicuramente  innocui
          nei riguardi della diffusione delle malattie stesse. 
                10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in
          cui  si  debba  procedere  alla  distruzione  dei  prodotti
          contaminati, agli aventi diritto e' concesso un  indennizzo
          secondo i criteri determinati dal Ministro  della  sanita',
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed  ai  valori
          di mercato dei prodotti distrutti.». 
                «Art. 3. - 1. Le indennita'  di  cui  all'articolo  2
          gravano sulla quota  a  destinazione  vincolata  del  Fondo
          sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi
          delle malattie infettive e diffusive degli animali. 
                2. Per tali indennita' il  Ministro  del  tesoro,  in
          deroga alle procedure  previste  dalla  legge  23  dicembre
          1978,  n.  833,  assegna  direttamente  alle  regioni,   su
          proposta del Ministro della sanita', le somme destinate  al
          pagamento delle indennita'  di  abbattimento  in  relazione
          agli abbattimenti effettuati o preventivati  dalle  regioni
          interessate. 
                3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta
          giorni dall'abbattimento, a liquidare  agli  allevatori  le
          indennita' ad essi spettanti. A  decorrere  dalla  scadenza
          del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.». 
                «Art. 4. - 1. Ai fini dell'applicazione  delle  norme
          di cui all'articolo  2,  comma  2,  la  regione  stabilisce
          tempestivamente le modalita' ed i  tempi  di  abbattimento,
          tenuto conto della consistenza numerica degli  allevamenti,
          del sistema di allevamento e della situazione epizoologica,
          in conformita' alle direttive impartite dal Ministro  della
          sanita'. 
                2. Il sindaco adotta l'ordinanza di  abbattimento  e,
          se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi  di
          cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso
          il Ministero della  sanita'  e  la  regione.  Con  separato
          provvedimento  stabilisce  l'ammontare  complessivo   delle
          indennita' da corrispondere al proprietario interessato  in
          ragione del numero degli animali abbattuti e  della  misura
          dell'indennita' calcolata per  ciascun  animale,  detraendo
          eventualmente il ricavo  della  vendita  delle  carni,  dei
          prodotti e degli avanzi,  in  conformita'  all'articolo  2,
          comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono
          trasmessi alla regione.». 
              - Il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  132,
          recante «Attuazione  della  direttiva  2003/43/CE  relativa
          agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di  sperma
          di  animali  della  specie  bovina»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163. 
              - Il decreto legislativo  12  novembre  1996,  n.  633,
          recante   «Attuazione   della   direttiva   92/65/CEE   che
          stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni
          nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed  embrioni  non
          soggetti, per quanto  riguarda  le  condizioni  di  polizia
          sanitaria, alle normative  comunitarie  specifiche  di  cui
          all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  dicembre  1996,  n.
          296, S.O. 
              - Il decreto legislativo  13  dicembre  1996,  n.  674,
          recante «Attuazione della direttiva 92/118/CEE  concernente
          condizioni sanitarie per gli scambi e le  importazioni  dei
          patogeni  e  dei  prodotti   non   soggetti   a   normative
          comunitarie  specifiche»,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 gennaio 1997, n. 4. 
              - Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante
          "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure
          di lotta e di eradicazione del  morbo  «lingua  blu»  degli
          ovini", e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  22  agosto
          2003, n. 194, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  20  febbraio  2004,  n.  55,
          recante «Attuazione  della  direttiva  2001/89/CE  relativa
          alle misure comunitarie di  lotta  contro  la  peste  suina
          classica»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   28
          febbraio 2004, n. 49, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  20  febbraio  2004,  n.  54,
          recante  «Attuazione  della  direttiva  2002/60/CE  recante
          disposizioni specifiche per la lotta contro la peste  suina
          africana»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   28
          febbraio 2004, n. 49, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  117,
          recante  «Attuazione   della   direttiva   2002/99/CE   che
          stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
          trasformazione,  la  distribuzione  e   l'introduzione   di
          prodotti di origine animale destinati al consumo umano», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2005, n. 152. 
              - Il decreto legislativo 18  settembre  2006,  n.  274,
          recante «Attuazione della direttiva 2003/85/CE  relativa  a
          misure comunitarie di lotta contro l'afta  epizootica»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre  2006,  n.
          258, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  31  gennaio  2007,  n.  47,
          recante  «Attuazione   della   direttiva   2004/68/CE   che
          stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e
          il transito nella Comunita' di determinati  ungulati  vivi,
          che modifica le direttive  90/426/CEE  e  92/65/CEE  e  che
          abroga  la  direttiva  72/462/CEE»  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2007, n. 84. 
              - Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante
          «Attuazione della direttiva 2005/94/CE  relativa  a  misure
          comunitarie di  lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che
          abroga  la  direttiva  92/40/CEE»,  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2010, n. 34, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          febbraio  1994,  n.  241,  recante   «Regolamento   recante
          attuazione della direttiva  89/556/CEE  che  stabilisce  le
          condizioni  di  polizia  sanitaria  in  materia  di  scambi
          intracomunitari  e  di  importazioni  da  Paesi  terzi   di
          embrioni di animali  domestici  della  specie  bovina»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1994, n.  93,
          S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          febbraio  1994,  n.  242,  recante   «Regolamento   recante
          attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le  norme
          di    polizia    sanitaria    applicabili    agli    scambi
          intracomunitari e alle importazioni di  sperma  di  animali
          della specie suina», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          22 aprile 1994, n. 93, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 17  maggio
          1996,  n.  361,  recante  «Regolamento  recante  norme  per
          l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del  Consiglio  del
          29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure
          di lotta contro  la  peste  equina»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          novembre   1996,   n.   657,   recante   «Regolamento   per
          l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che  prevede  misure
          comunitarie contro la malattia di Newcastle», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 17  maggio
          1996,  n.  362,  recante  «Regolamento  recante  norme  per
          l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio  del
          17 dicembre 1992, che introduce misure  generali  di  lotta
          contro  alcune  malattie  degli  animali,  nonche'   misure
          specifiche per  la  malattia  vescicolare  dei  suini»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
          1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno  1954,  n.
          142, S.O. 
              - L'articolo 264 del Regio  decreto  27  luglio1934  n.
          1265, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi
          sanitarie», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  9  agosto
          1934, n. 186, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 264. - I veterinari, i proprietari o detentori,
          a qualunque  titolo,  di  animali  domestici,  nonche'  gli
          albergatori  e  conduttori  di  stalle  di  sosta,  debbono
          denunciare immediatamente al podesta' del  luogo,  dove  si
          verifichi, qualunque caso di malattia  infettiva  diffusiva
          del bestiame, accertata o sospetta,  e  qualunque  caso  di
          morte improvvisa  di  animale  non  riferibile  a  malattia
          comune gia' accertata. 
                Il  contravventore  e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000. 
                L'autorita' sanitaria, mediante  apposite  ordinanze,
          puo' rendere obbligatorie, nei casi di  malattie  infettive
          del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo
          dirette a impedire e limitare la diffusione delle  malattie
          infettive diffusive dell'uomo. 
                Il contravventore a tali disposizioni e'  punito  con
          la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          febbraio  1994,  n.  243,  recante   «Regolamento   recante
          attuazione  della  direttiva   90/426/CEE   relativa   alle
          condizioni  di  polizia  sanitaria   che   disciplinano   i
          movimenti e le importazioni di equini  di  provenienza  dai
          Paesi terzi, con le  modifiche  apportate  dalla  direttiva
          92/36/CEE»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          aprile 1994, n. 93, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1975, n.  845,  recante  «Integrazione  al  regolamento  di
          polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8  febbraio  1954,
          n. 320, e riguardante la disciplina igienica  delle  penne,
          piume e piumini destinati all'imbottitura»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1976, n. 41. 
              - Per l'articolo 10 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28  marzo  2013,  n.  44,  recante  «Regolamento
          recante  il  riordino  degli  organi  collegiali  ed  altri
          organismi operanti presso il  Ministero  della  salute,  ai
          sensi dell'articolo 2, comma  4,  della  legge  4  novembre
          2010, n. 183», vedasi nelle note alle premesse. 
              - L'articolo 6 della  legge  28  maggio  1981  n.  296,
          recante «Norme per  l'attuazione  delle  direttive  CEE  n.
          77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977  e
          n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per  l'accelerazione
          della   bonifica   sanitaria   degli   allevamenti    dalla
          tubercolosi e dalla brucellosi», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 giugno 1981, n. 163, cosi' recita: 
                «Art. 6. - A decorrere dal 1981  il  Ministero  della
          sanita',  di  concerto  con  i  Ministri   del   tesoro   e
          dell'agricoltura e delle foreste,  modifica  a  gennaio  di
          ogni anno con decreto l'indennita' per  l'abbattimento  dei
          bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli  ovini  e
          caprini infetti. 
                In tutto il territorio nazionale il risanamento degli
          allevamenti  ovini  e  caprini  dalla  brucellosi  e'  reso
          obbligatorio nei casi  in  cui  vengano  identificati  capi
          infetti a norma  del  regolamento  di  polizia  veterinaria
          approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e  successive
          modifiche, nonche'  nei  casi  previsti  dall'art.  27  del
          decreto ministeriale 3 giugno 1968.». 
              - L'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n.  218,  recante
          «Misure per la lotta  contro  l'afta  epizootica  ed  altre
          malattie  epizootiche  degli  animali»,  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144, cosi' recita: 
                «Art. 2.  -  1.  Nei  casi  di  afta  epizootica,  il
          sindaco, su proposta del servizio  veterinario  dell'unita'
          sanitaria locale competente,  ordina  l'abbattimento  e  la
          distruzione degli animali infetti e di quelli  sospetti  di
          infezione. 
                2. Quando sia necessario, per impedire la  diffusione
          della  malattia,  il   Ministro   della   sanita',   previa
          individuazione dell'area interessata, dispone, con  proprio
          decreto, anche l'abbattimento  degli  animali  sospetti  di
          contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando
          eventualmente  l'utilizzazione  delle  carni  e  di   altri
          prodotti ed avanzi, secondo le modalita' e alle  condizioni
          che saranno stabilite con decreto ministeriale. 
                3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai  sensi
          degli articoli 1 e 2 del  vigente  regolamento  di  polizia
          veterinaria, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e' previsto  l'obbligo
          della denuncia,  il  Ministro  della  sanita',  quando  sia
          necessario  per  impedire  la  diffusione  della  malattia,
          stabilisce che gli animali infetti o sospetti di  infezione
          o  di  contaminazione  siano  abbattuti  ed   eventualmente
          distrutti  alle  condizioni  e  secondo  le  modalita'  che
          saranno stabilite con decreto ministeriale. 
                4.  Ad  esclusione  dei  casi  di  tubercolosi  e  di
          brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione
          o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti  a  partire
          dal 4  giugno  1986,  e'  concessa  al  proprietario  o  al
          soccidario, in  ragione  degli  accordi  stipulati  con  il
          soccidante, una indennita' pari al 100 per cento del valore
          di mercato, calcolata sulla base  del  valore  medio  degli
          animali della stessa specie e categoria, secondo i  criteri
          determinati dal Ministro della sanita' di concerto  con  il
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con  decreto  da
          emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore  della
          presente legge, sentite  le  organizzazioni  nazionali  dei
          produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a  seguito
          dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorita'  sanitaria
          competente disponga la distruzione di attrezzature fisse  o
          mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili,  di
          mangimi, di prodotti  agricoli  e  di  prodotti  zootecnici
          contaminati, al proprietario o al  soccidario,  in  ragione
          degli accordi stipulati con il soccidante, e' concessa  una
          indennita' pari all'80 per cento del valore  attribuito  in
          sede di stesura del verbale  di  distruzione.  L'indennita'
          viene maggiorata della percentuale di compensazione di  cui
          al primo comma dell'articolo 34 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso  in  cui
          il proprietario degli animali di  cui  sia  stato  disposto
          l'abbattimento o il soccidario sia un  produttore  agricolo
          che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo  comma
          dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento  di  bovini
          l'indennita' e' concessa alla condizione  che  siano  stati
          vaccinati in conformita' alle ordinanze del Ministro  della
          sanita' e nei casi in esse previsti. 
                5. Qualora  venga  consentita  l'utilizzazione  delle
          carni   degli   animali   di   cui   e'   stato    disposto
          l'abbattimento, dall'indennita' prevista nel comma 4  viene
          detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a
          seguito dell'utilizzazione delle carni. 
                6.   L'indennita'   non   viene    corrisposta    per
          l'abbattimento  degli  animali  in  transito  o   importati
          dall'estero,  ancorche'   nazionalizzati,   qualora   venga
          accertato    che    la    malattia     era     preesistente
          all'importazione.  In  tali  casi  sono  a   carico   dello
          speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese
          relative   all'applicazione   delle   misure   di   polizia
          veterinaria, ivi comprese la macellazione e la  distruzione
          degli  animali,   disposte   dalle   competenti   autorita'
          sanitarie. 
                7. In caso di abbattimento nei posti  di  confine  di
          animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione
          a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo
          della indennita' e' a carico dello Stato. 
                8.  L'indennita'  non  e'  concessa  a   coloro   che
          contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264
          del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con  regio
          decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal
          regolamento di polizia veterinaria, approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 febbraio  1954,  n.  320.
          L'indennita'  non  e'  altresi'  concessa  a   coloro   che
          contravvengono ai  provvedimenti  assunti  dalle  autorita'
          competenti in relazione  alle  malattie  epizootiche  degli
          animali. In tali  casi  l'indennita',  ove  competa,  viene
          corrisposta   soltanto   a   conclusione   favorevole   del
          procedimento di erogazione della  sanzione  amministrativa.
          Per l'accertamento delle infrazioni  e  per  l'applicazione
          delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dalla
          presente legge si applicano le  disposizioni  di  cui  alla
          legge 24 novembre 1981, n. 689,  e  le  relative  norme  di
          attuazione. 
                9. Il Ministro della sanita' dispone che le carni,  i
          prodotti  ed  avanzi  ottenuti   da   animali   normalmente
          macellati, ove esista il sospetto  che  siano  contaminati,
          vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con
          proprio decreto, al fine di  renderli  sicuramente  innocui
          nei riguardi della diffusione delle malattie stesse. 
                10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in
          cui  si  debba  procedere  alla  distruzione  dei  prodotti
          contaminati, agli aventi diritto e' concesso un  indennizzo
          secondo i criteri determinati dal Ministro  della  sanita',
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed  ai  valori
          di mercato dei prodotti distrutti.».