Art. 32 Abrogazioni e modificazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme seguenti: a) la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea; b) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; c) gli articoli 1, l'articolo 2, commi 1, 2, 3, gli articoli 4 e 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; d) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; e) il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE; f) il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, recante attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche; g) il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini; h) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica; i) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana; l) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano; m) il decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274, recante attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica; n) il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47, recante attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE; o) il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; p) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina; q) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242, concernete regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina; r) il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996, n. 361, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina; s) il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, concernente regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle; t) il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini; u) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente regolamento di polizia veterinaria; v) l'articolo 264 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante approvazione del testo unico delle leggi sanitarie; z) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE; aa) il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 845, recante integrazione al regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e riguardante la disciplina igienica delle penne, piume e piumini destinati all'imbottitura; bb) l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183. 2. Alla legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, l'articolo 6, e' sostituito dal seguente: «6. Il Ministero della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce i criteri per il computo dell'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.». 3. All'articolo 2, della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo le parole «ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi» sono inserite le seguenti: «, in caso di focolaio di una malattia soggetta a denuncia obbligatoria per la quale e' prevista la misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE 2016/429»; b) al comma 9, le parole «Il Ministro della sanita'» sono sostituite con le seguenti: «L'azienda sanitaria locale territorialmente competente» e la parola «decreto» e' sostituita con la parola provvedimento».
Note all'art. 32: - La legge 30 aprile 1976, n. 397, recante «Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1976, n. 153. - Gli articoli 1, 2, 3, e 4 della legge 28 maggio 1981 n. 296, recante «Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1981, n. 163, cosi' recitano: «Art. 1. - La presente legge, in attesa dell'entrata in vigore della disciplina relativa alla zooprofilassi di cui all'art. 62, legge 23 dicembre 1978, n. 833 , da' attuazione alle direttive del Consiglio della CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, concernenti piani triennali per la eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovine predisposti dalle regioni e per la Sicilia dalle commissioni provinciali previste dall'art. 3, legge 23 gennaio 1968, n. 33, nonche' dalle province autonome di Trento e Bolzano ammessi al finanziamento comunitario ai sensi della decisione della CEE del 21 dicembre 1979.». «Art. 2. - I piani triennali di cui all'articolo precedente devono tendere ad accelerare e intensificare l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi dei bovini e devono essere realizzati ai sensi delle norme previste dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124, nonche' delle norme della presente legge e delle direttive comunitarie in materia, in modo da far considerare gli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche. A tali fini le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a fornire al Ministero della sanita' le notizie che saranno loro richieste concernenti l'attuazione dei piani di cui all'articolo 1 e al precedente comma.». «Art. 3. - Il Ministero della sanita' presenta ai competenti organi della CEE le domande di rimborso riferite alle macellazioni effettuate nell'ambito dei piani di cui all'art. 2 durante l'anno civile, entro il 30 giugno dell'anno successivo. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' i veterinari provinciali della Sicilia devono trasmettere al Ministero della sanita' la documentazione relativa a dette macellazioni almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma. Le somme relative ai rimborsi di cui al primo comma, effettuati dalla Comunita' economica europea, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.». «Art. 4. - Il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le disposizioni necessarie per agevolare i controlli previsti da parte della commissione della Comunita' economica europea e per garantire in particolare che gli esperti comunitari ricevano, a loro richiesta, tutte le informazioni ed i documenti necessari per valutare l'esecuzione dei piani.». - Gli articoli 1, 2, commi 1, 2 e 3, 4 e 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144, cosi' recitano: «Art. 1. - Il Ministro della sanita', con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, nonche', anche in deroga alla normativa vigente, alla direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali nel territorio degli Stati membri.». «Art. 2. - 1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione. 2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanita', previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalita' e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale. 3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e' previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanita', quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto ministeriale. 4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, e' concessa al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, una indennita' pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorita' sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, e' concessa una indennita' pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennita' viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento o il soccidario sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini l'indennita' e' concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformita' alle ordinanze del Ministro della sanita' e nei casi in esse previsti. 5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui e' stato disposto l'abbattimento, dall'indennita' prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni. 6. L'indennita' non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorche' nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorita' sanitarie. 7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo della indennita' e' a carico dello Stato. 8. L'indennita' non e' concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. L'indennita' non e' altresi' concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorita' competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali. In tali casi l'indennita', ove competa, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione. 9. Il Ministro della sanita' dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse. 10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto e' concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.». «Art. 3. - 1. Le indennita' di cui all'articolo 2 gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali. 2. Per tali indennita' il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanita', le somme destinate al pagamento delle indennita' di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate. 3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennita' ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.». «Art. 4. - 1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalita' ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica, in conformita' alle direttive impartite dal Ministro della sanita'. 2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanita' e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennita' da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennita' calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformita' all'articolo 2, comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.». - Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante «Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163. - Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante «Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1996, n. 296, S.O. - Il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, recante «Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1997, n. 4. - Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O. - Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2004, n. 49, S.O. - Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, recante «Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2004, n. 49, S.O. - Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2005, n. 152. - Il decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274, recante «Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2006, n. 258, S.O. - Il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47, recante «Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2007, n. 84. - Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2010, n. 34, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1994, n. 93, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1994, n. 93, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 361, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, recante «Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1954, n. 142, S.O. - L'articolo 264 del Regio decreto 27 luglio1934 n. 1265, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186, S.O., cosi' recita: «Art. 264. - I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonche' gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono denunciare immediatamente al podesta' del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune gia' accertata. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000. L'autorita' sanitaria, mediante apposite ordinanze, puo' rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell'uomo. Il contravventore a tali disposizioni e' punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1994, n. 93, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 845, recante «Integrazione al regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e riguardante la disciplina igienica delle penne, piume e piumini destinati all'imbottitura», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1976, n. 41. - Per l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», vedasi nelle note alle premesse. - L'articolo 6 della legge 28 maggio 1981 n. 296, recante «Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1981, n. 163, cosi' recita: «Art. 6. - A decorrere dal 1981 il Ministero della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti. In tutto il territorio nazionale il risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi e' reso obbligatorio nei casi in cui vengano identificati capi infetti a norma del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, nonche' nei casi previsti dall'art. 27 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.». - L'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144, cosi' recita: «Art. 2. - 1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione. 2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanita', previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalita' e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale. 3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e' previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanita', quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto ministeriale. 4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, e' concessa al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, una indennita' pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorita' sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, e' concessa una indennita' pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennita' viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento o il soccidario sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini l'indennita' e' concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformita' alle ordinanze del Ministro della sanita' e nei casi in esse previsti. 5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui e' stato disposto l'abbattimento, dall'indennita' prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni. 6. L'indennita' non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorche' nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorita' sanitarie. 7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo della indennita' e' a carico dello Stato. 8. L'indennita' non e' concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. L'indennita' non e' altresi' concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorita' competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali. In tali casi l'indennita', ove competa, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione. 9. Il Ministro della sanita' dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse. 10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto e' concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.».