Art. 5 Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali 1. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (di seguito Centro nazionale) e' un organo collegiale di supporto al Ministero della salute per la definizione della strategia e per il coordinamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle malattie e lo svolgimento delle funzioni connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. 2. Il Centro nazionale assicura l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43, del regolamento, per quanto attiene l'elaborazione dei piani di emergenza e i relativi aggiornamenti, nonche' l'individuazione delle misure in caso di pericolo per la salute degli animali e la salute pubblica. 3. Il Centro nazionale e' presieduto dal Capo dei servizi veterinari (di seguito «CVO»), istituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da suo delegato, e si articola: a) nella Direzione strategica permanente; b) nella Unita' centrale di crisi (UCC); c) nei Gruppi operativi di esperti di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento, (di seguito Gruppi). 4. La Direzione strategica permanente e' composta da: a) il CVO con funzione di presidente o come suo delegato il direttore dell'ufficio di sanita' animale della competente Direzione generale del Ministero della salute; b) il direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO; c) la rete dei responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; d) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio; e) un componente indicato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI); f) il direttore dell'Ufficio della Sanita' animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unita' centrale di crisi della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute. 5. La Direzione strategica si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni qual volta uno dei componenti ne faccia motivata richiesta al CVO e assolve, tra l'altro, ai seguenti compiti: a) definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell'intero territorio nazionale inclusa l'adozione dei programmi facoltativi di sorveglianza ed eradicazione; b) definisce i piani di emergenza nazionali e gli eventuali manuali operativi, di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione e degli aggiornamenti. Stabilisce altresi' i criteri del monitoraggio della implementazione del piano di emergenza nazionale sul territorio nazionale, i criteri per le strategie vaccinali e i criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione; c) propone al direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute le misure di emergenza da adottare in conformita' agli articoli 257, 258, 260 e 262, del regolamento. 6. L'Unita' centrale di crisi (UCC) assicura il coordinamento della gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale in caso di insorgenza di una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento. 7. L'Unita' centrale di crisi (UCC) e' composta da: a) il CVO, con funzioni di presidente o come suo delegato il direttore dell'Ufficio di sanita' animale della competente Direzione generale del Ministero della salute; b) il direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO; c) il direttore dell'Ufficio di sanita' animale della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute; d) il direttore del Laboratorio nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata; e) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio; f) il responsabile del servizio veterinario della regione o provincia autonoma il cui assessore alla salute e' il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano; g) il responsabile o i responsabili dei servizi veterinari delle regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano interessate di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza; h) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; i) un rappresentante designato dal Ministero della transizione ecologica; l) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute; m) un rappresentante della struttura organizzativa della Sanita' militare di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 8. La composizione dell'UCC puo' essere integrata di volta in volta, su indicazione del Presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico. Nel caso di adozione di misure di controllo supplementari di cui all'articolo 71 del regolamento, l'UCC e' integrata con uno o piu' rappresentanti delle associazioni di categoria interessate. 9. L'UCC e' convocata dal CVO direttamente o su richiesta motivata del responsabile dei servizi veterinari regionali della regione o della provincia autonoma il cui assessore alla salute e' il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome e ha, tra l'altro, i seguenti compiti, fatto salvo quanto gia' previsto nei piani di emergenza: a) individuazione delle misure di sanita' animale in fase di emergenza; b) individuazione delle modalita' per l'acquisizione, lo stoccaggio e la distribuzione di sieri, vaccini, antigeni e reagenti; c) coordinamento delle unita' di crisi territoriali; d) definizione, in collaborazione con i laboratori ufficiali e i centri di referenza, dei flussi informativi necessari al controllo dell'emergenza. 10. L'UCC assicura il raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture a livello regionale (UCR) e locale (UCL). 11. I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono composti da: a) il direttore del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanita'; b) un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali; c) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»; d) i direttori dei laboratori ufficiali, dei laboratori nazionali di riferimento e dei centri di referenza nazionale per le malattie infettive e diffusive degli animali, interessati di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza; e) un rappresentante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali; f) da un dirigente veterinario della competente Direzione generale del Ministero della salute con funzione di coordinatore. 12. L'Ufficio di sanita' animale della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute svolge le funzioni di Direzione operativa del Centro nazionale e, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, predispone gli atti da sottoporre alla Direzione strategica, da' esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati su proposta della stessa coordinando le attivita' e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali. L'Ufficio di sanita' animale assicura supporto tecnico-amministrativo all'UCC e ai Gruppi ed effettua verifiche ispettive. 13. Ai componenti del Centro nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Note all'art. 5: - L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, cosi' recita: «Art. 1 (Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze). - 1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonche' per incrementare le attivita' di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, e' istituito presso la Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di seguito denominato «Centro nazionale», che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unita' centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalita' di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanita' in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonche' delle Facolta' universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanita' militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, e' effettuata con decreto del Ministro della salute, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Omissis.». - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, vedasi le note all'art. 4. - L'art. 188, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cosi' dispone: «Art. 188 (Organi centrali). - 1. Sono organi centrali della Sanita' militare: a) la struttura organizzativa della Sanita' militare costituita nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa; (149) b) il Collegio medico-legale; (151) c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.».