Art. 5 
 
               Centro nazionale di lotta ed emergenza 
                     contro le malattie animali 
 
  1. Il Centro nazionale di lotta ed  emergenza  contro  le  malattie
animali (di seguito Centro nazionale)  e'  un  organo  collegiale  di
supporto al Ministero della salute per la definizione della strategia
e per il coordinamento delle azioni di  prevenzione  e  di  contrasto
alle malattie e lo svolgimento delle funzioni connesse al compito  di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1°  ottobre  2005,  n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.
244. 
  2. Il Centro nazionale assicura l'attuazione delle disposizioni  di
cui  all'articolo   43,   del   regolamento,   per   quanto   attiene
l'elaborazione dei piani di emergenza  e  i  relativi  aggiornamenti,
nonche' l'individuazione delle misure in  caso  di  pericolo  per  la
salute degli animali e la salute pubblica. 
  3.  Il  Centro  nazionale  e'  presieduto  dal  Capo  dei   servizi
veterinari (di seguito «CVO»), istituito dall'articolo 2 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.  59  o
da suo delegato, e si articola: 
    a) nella Direzione strategica permanente; 
    b) nella Unita' centrale di crisi (UCC); 
    c) nei Gruppi  operativi  di  esperti  di  cui  all'articolo  43,
paragrafo 2, lettera d), punto iii),  del  regolamento,  (di  seguito
Gruppi). 
  4. La Direzione strategica permanente e' composta da: 
    a) il CVO con funzione di  presidente  o  come  suo  delegato  il
direttore dell'ufficio di sanita' animale della competente  Direzione
generale del Ministero della salute; 
    b) il direttore della Direzione generale della sanita' animale  e
dei farmaci veterinari del Ministero della salute,  ove  diverso  dal
CVO; 
    c) la rete dei responsabili dei servizi  veterinari  regionali  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
    d)  il  direttore  del  Centro   di   Referenza   Nazionale   per
l'Epidemiologia  Veterinaria,  la  Programmazione,  l'Informazione  e
l'Analisi del Rischio; 
    e) un  componente  indicato  dalla  Federazione  nazionale  degli
ordini dei veterinari italiani (FNOVI); 
    f) il direttore dell'Ufficio della  Sanita'  animale  e  gestione
operativa del Centro  nazionale  di  lotta  ed  emergenza  contro  le
malattie animali e unita' centrale di crisi della Direzione  generale
della sanita' animale e dei farmaci veterinari  del  Ministero  della
salute. 
  5. La Direzione strategica si riunisce almeno una  volta  l'anno  e
comunque ogni qual  volta  uno  dei  componenti  ne  faccia  motivata
richiesta al CVO e assolve, tra l'altro, ai seguenti compiti: 
    a)  definisce  gli  obiettivi  e  le  strategie  di  prevenzione,
controllo  ed  eradicazione  delle   malattie   animali   nell'intero
territorio nazionale inclusa l'adozione dei programmi facoltativi  di
sorveglianza ed eradicazione; 
    b) definisce i piani  di  emergenza  nazionali  e  gli  eventuali
manuali  operativi,  di  cui  all'articolo  43,  paragrafo   2,   del
regolamento e le tempistiche  di  redazione  e  degli  aggiornamenti.
Stabilisce altresi' i criteri del monitoraggio della  implementazione
del piano di emergenza nazionale sul territorio nazionale, i  criteri
per le strategie vaccinali e i criteri per  la  pianificazione  degli
esercizi di simulazione; 
    c) propone al direttore generale  della  sanita'  animale  e  dei
farmaci veterinari del Ministero della salute le misure di  emergenza
da adottare in conformita' agli articoli 257, 258,  260  e  262,  del
regolamento. 
  6. L'Unita' centrale di crisi (UCC) assicura il coordinamento della
gestione  degli  interventi  e  delle  misure  sanitarie  sull'intero
territorio nazionale  in  caso  di  insorgenza  di  una  malattia  di
categoria A o di una malattia emergente di  cui  all'articolo  6  del
regolamento. 
  7. L'Unita' centrale di crisi (UCC) e' composta da: 
    a) il CVO, con funzioni di presidente  o  come  suo  delegato  il
direttore dell'Ufficio di sanita' animale della competente  Direzione
generale del Ministero della salute; 
    b) il direttore della Direzione generale della sanita' animale  e
dei farmaci veterinari del Ministero della salute,  ove  diverso  dal
CVO; 
    c) il direttore dell'Ufficio di sanita' animale  della  Direzione
generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute; 
    d) il direttore del Laboratorio nazionale  di  referenza  per  la
malattia di volta in volta interessata; 
    e)  il  direttore  del  Centro   di   Referenza   Nazionale   per
l'Epidemiologia  Veterinaria,  la  Programmazione,  l'Informazione  e
l'Analisi del Rischio; 
    f) il responsabile  del  servizio  veterinario  della  regione  o
provincia autonoma il cui assessore alla salute  e'  il  coordinatore
della Commissione salute della Conferenza delle  regioni  e  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
    g) il responsabile o i responsabili dei servizi veterinari  delle
regioni o Province autonome di Trento e  di  Bolzano  interessate  di
volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza; 
    h) un rappresentante  designato  dal  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali; 
    i) un rappresentante designato dal  Ministero  della  transizione
ecologica; 
    l) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute; 
    m) un rappresentante della struttura organizzativa della  Sanita'
militare di cui all'articolo 188, comma 1, lettera  a),  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  8. La composizione dell'UCC  puo'  essere  integrata  di  volta  in
volta,   su   indicazione   del   Presidente,   con    rappresentanti
istituzionali, con esponenti di categoria o  con  esperti  del  mondo
scientifico e accademico. Nel caso di adozione di misure di controllo
supplementari di  cui  all'articolo  71  del  regolamento,  l'UCC  e'
integrata  con  uno  o  piu'  rappresentanti  delle  associazioni  di
categoria interessate. 
  9. L'UCC e' convocata dal CVO direttamente o su richiesta  motivata
del responsabile dei servizi veterinari  regionali  della  regione  o
della  provincia  autonoma  il  cui  assessore  alla  salute  e'   il
coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle  regioni
e Province autonome e ha, tra  l'altro,  i  seguenti  compiti,  fatto
salvo quanto gia' previsto nei piani di emergenza: 
    a) individuazione delle misure di  sanita'  animale  in  fase  di
emergenza; 
    b)  individuazione  delle  modalita'   per   l'acquisizione,   lo
stoccaggio e la distribuzione di sieri, vaccini, antigeni e reagenti; 
    c) coordinamento delle unita' di crisi territoriali; 
    d) definizione, in collaborazione con i laboratori ufficiali e  i
centri di referenza, dei flussi informativi  necessari  al  controllo
dell'emergenza. 
  10. L'UCC assicura il raccordo tecnico-operativo  con  le  analoghe
strutture a livello regionale (UCR) e locale (UCL). 
  11. I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono composti da: 
    a)  il  direttore  del  Dipartimento  di   medicina   veterinaria
dell'Istituto Superiore di Sanita'; 
    b) un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidi delle
facolta' di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli
animali; 
    c)  il  direttore  del  Centro   di   Referenza   Nazionale   per
l'Epidemiologia  Veterinaria,  la  Programmazione,  l'Informazione  e
l'Analisi  del  Rischio  dell'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»; 
    d) i direttori dei laboratori ufficiali, dei laboratori nazionali
di riferimento e dei centri di referenza nazionale  per  le  malattie
infettive e diffusive degli animali, interessati di  volta  in  volta
dalla malattia o dalla situazione di emergenza; 
    e) un rappresentante dell'Istituto Superiore per la Protezione  e
la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie
trasmissibili degli animali; 
    f)  da  un  dirigente  veterinario  della  competente   Direzione
generale del Ministero della salute con funzione di coordinatore. 
  12. L'Ufficio di sanita' animale  della  Direzione  generale  della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero  della  salute
svolge le funzioni di Direzione operativa  del  Centro  nazionale  e,
anche  sulla  base  delle  direttive  annuali  del  direttore   della
Direzione generale della sanita' animale e  dei  farmaci  veterinari,
predispone gli atti da  sottoporre  alla  Direzione  strategica,  da'
esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati su  proposta  della
stessa  coordinando  le  attivita'   e   le   misure   sanitarie   di
sorveglianza,  controllo  ed  eradicazione  delle  malattie  animali.
L'Ufficio di sanita' animale assicura supporto tecnico-amministrativo
all'UCC e ai Gruppi ed effettua verifiche ispettive. 
  13. Ai componenti  del  Centro  nazionale  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
 
          Note all'art. 5: 
              - L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  1°  ottobre
          2005,  n.  202   «Misure   urgenti   per   la   prevenzione
          dell'influenza  aviaria»  convertito,  con   modificazioni,
          dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, cosi' recita: 
                «Art.  1  (Prevenzione  e  lotta  contro  l'influenza
          aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze).
          - 1. Ai fini del potenziamento  e  della  razionalizzazione
          degli strumenti di lotta  contro  l'influenza  aviaria,  le
          malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonche'  per
          incrementare  le  attivita'  di   prevenzione,   profilassi
          internazionale  e  controllo  sanitario  esercitato   dagli
          uffici centrali e periferici del Ministero della salute, e'
          istituito  presso  la  Direzione  generale  della   sanita'
          veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il
          Centro nazionale di lotta ed emergenza contro  le  malattie
          animali, di  seguito  denominato  «Centro  nazionale»,  che
          definisce e programma  gli  obiettivi  e  le  strategie  di
          controllo  e  di  eradicazione  delle  malattie  e   svolge
          mediante l'Unita' centrale di crisi,  unica  per  tutte  le
          malattie  animali  e  raccordo  tecnico-operativo  con   le
          analoghe  strutture  regionali   e   locali,   compiti   di
          indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per  le
          finalita'   di   profilassi   internazionale,   avvalendosi
          direttamente degli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali
          con i loro Centri di referenza ed in particolare di  quello
          per l'influenza aviaria di Padova, del Centro di  referenza
          nazionale  per   l'epidemiologia,   del   Dipartimento   di
          veterinaria   dell'Istituto   superiore   di   sanita'   in
          collaborazione con  le  regioni  e  le  province  autonome,
          nonche'   delle   Facolta'   universitarie   di    medicina
          veterinaria  e  degli  organi   della   sanita'   militare.
          L'individuazione dettagliata delle funzioni e  dei  compiti
          del Centro nazionale, unitamente alla sua  composizione  ed
          alla   organizzazione   necessaria   ad   assicurarne    il
          funzionamento, e' effettuata con decreto del Ministro della
          salute, nel limite massimo di spesa  di  190.000  euro  per
          l'anno 2005 e di  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2006. 
              Omissis.». 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              - Per l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri 11  febbraio  2014,  n.  59,  vedasi  le  note
          all'art. 4.  
              - L'art. 188, comma 1, lettera a), del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cosi' dispone: 
                «Art.  188  (Organi  centrali).  -  1.  Sono   organi
          centrali della Sanita' militare: 
                  a)  la  struttura   organizzativa   della   Sanita'
          militare costituita nell'ambito dell'Area tecnico-operativa
          del Ministero della difesa; (149) 
                  b) il Collegio medico-legale; (151) 
                  c) gli organi direttivi delle Forze armate  di  cui
          all'articolo 191.».