Art. 6 Notifica e comunicazione delle malattie alla autorita' competente 1. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, l'operatore e le altre pertinenti persone fisiche e giuridiche notificano al servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio: a) immediatamente il sospetto della presenza di una delle malattie di categoria A o di malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento; b) tempestivamente, e comunque non oltre le dodici ore, il sospetto della presenza di una delle malattie elencate come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, diverse da quelle di categoria A. 2. La notifica di cui al comma 1 deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto ed e' effettuata tramite posta elettronica o posta certificata e, esclusivamente laddove tali modalita' non siano attivabili, attraverso notifica scritta consegnata a mano, e puo' essere anticipata a mezzo telefono. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio che riceve la notifica ne garantisce la tracciabilita'. 3. Il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio che riceve la notifica di cui al comma 1, verifica la fondatezza del caso sospetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento (UE) 2020/689, mette in atto tutte le misure per confermare o meno la presenza della malattia e provvede direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale competente, a inserire nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) le informazioni riguardanti gli elementi di cui all'allegato 1, del presente decreto: a) immediatamente in caso di sospetto di malattie di categoria A; b) tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore in caso di sospetto di malattie diverse da quelle di categoria A. 4. Nel caso in cui la malattia venga confermata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/689, il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio inserisce, direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale, le informazioni previste nel sistema SIMAN secondo le medesime tempistiche di cui al comma 3. 5. Fatto salvo il comma 1, l'operatore o altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adempiono all'obbligo di notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, comunicando ad un veterinario almeno le informazioni di cui all'allegato 2 al presente decreto. 6. Il Ministero della salute, con decreto direttoriale, puo' definire modelli standardizzati per le notifiche delle informazioni di cui al presente articolo. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 6 del presente articolo si applicano anche nei casi di malattie trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001, dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 di attuazione della direttiva 2003/99/CE e dal regolamento (CE) n. 2160/2003, ove non elencate.
Note all'art. 6: - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento (UE) 2020/689, si veda nelle note alle premesse - Per il regolamento (CE) n. 999/2001, si veda nelle note all'art. 1. - Per il regolamento (CE) n. 2160/2003, si veda nelle note all'art. 1. - La direttiva 2003/99/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 12 dicembre 2003, n. L 325.