Art. 6 
 
               Notifica e comunicazione delle malattie 
                      alla autorita' competente 
 
  1. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere  a)  e  b),
del regolamento, l'operatore e le altre pertinenti persone fisiche  e
giuridiche notificano al servizio veterinario della azienda sanitaria
locale competente per territorio: 
    a)  immediatamente  il  sospetto  della  presenza  di  una  delle
malattie di categoria A o di malattia emergente di cui all'articolo 6
del regolamento; 
    b) tempestivamente, e  comunque  non  oltre  le  dodici  ore,  il
sospetto della presenza di una delle malattie elencate come  definite
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto,  diverse  da
quelle di categoria A. 
  2. La  notifica  di  cui  al  comma  1  deve  contenere  almeno  le
informazioni di cui all'allegato 1 che  forma  parte  integrante  del
presente decreto ed e' effettuata tramite posta elettronica  o  posta
certificata  e,  esclusivamente  laddove  tali  modalita'  non  siano
attivabili, attraverso notifica scritta consegnata  a  mano,  e  puo'
essere  anticipata  a  mezzo  telefono.   Il   servizio   veterinario
dell'azienda sanitaria locale competente per territorio che riceve la
notifica ne garantisce la tracciabilita'. 
  3.  Il  veterinario  ufficiale  della  azienda   sanitaria   locale
competente per territorio che riceve la notifica di cui al  comma  1,
verifica la fondatezza del caso sospetto ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 1, del regolamento (UE) 2020/689, mette in atto tutte le misure
per  confermare  o  meno  la  presenza  della  malattia  e   provvede
direttamente o per il  tramite  del  Servizio  veterinario  regionale
competente, a  inserire  nel  Sistema  Informativo  Malattie  Animali
Nazionale (SIMAN) le informazioni riguardanti  gli  elementi  di  cui
all'allegato 1, del presente decreto: 
    a) immediatamente in caso di sospetto di malattie di categoria A; 
    b) tempestivamente e comunque non oltre le  24  ore  in  caso  di
sospetto di malattie diverse da quelle di categoria A. 
  4.  Nel  caso  in  cui  la  malattia  venga  confermata  ai   sensi
dell'articolo 9, paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  2020/689,  il
veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale  competente  per
territorio inserisce, direttamente o  per  il  tramite  del  Servizio
veterinario regionale, le informazioni  previste  nel  sistema  SIMAN
secondo le medesime tempistiche di cui al comma 3. 
  5. Fatto salvo il comma 1, l'operatore o altre  pertinenti  persone
fisiche  o  giuridiche  adempiono  all'obbligo  di  notifica  di  cui
all'articolo  18,  paragrafo  1,   lettera   c),   del   regolamento,
comunicando  ad  un  veterinario  almeno  le  informazioni   di   cui
all'allegato 2 al presente decreto. 
  6. Il  Ministero  della  salute,  con  decreto  direttoriale,  puo'
definire modelli standardizzati per le notifiche  delle  informazioni
di cui al presente articolo. 
  7. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  lettera  b),  2  e  6  del
presente  articolo  si  applicano  anche   nei   casi   di   malattie
trasmissibili disciplinate dal  regolamento  (CE)  n.  999/2001,  dal
decreto legislativo  4  aprile  2006,  n.  191  di  attuazione  della
direttiva 2003/99/CE e dal regolamento (CE)  n.  2160/2003,  ove  non
elencate. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il regolamento (UE) 2020/689, si veda nelle  note
          alle premesse 
              - Per il regolamento (CE) n. 999/2001,  si  veda  nelle
          note all'art. 1.   
              - Per il regolamento (CE) n. 2160/2003, si  veda  nelle
          note all'art. 1.  
              - La direttiva 2003/99/CE, del Parlamento europeo e del
          Consiglio sulle misure  di  sorveglianza  delle  zoonosi  e
          degli agenti zoonotici, recante  modifica  della  decisione
          90/424/CEE  del  Consiglio  e  che  abroga   la   direttiva
          92/117/CEE del  Consiglio,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 12 dicembre 2003, n. L 325.