Art. 7 
 
              Notifiche e comunicazioni delle malattie 
                         all'Unione europea 
 
  1.  Il  Ministero  della  salute  e'  responsabile  della  notifica
immediata nonche' delle comunicazioni delle malattie alla Commissione
europea e agli  Stati  membri  secondo  le  modalita'  previste  agli
articoli 19 e 20, del regolamento, come integrati dal regolamento  di
esecuzione (UE) 2020/2002, nonche' all'Organizzazione  internazionale
delle epizoozie (OIE). 
  2. L'unita' territoriale minima di riferimento per le  notifiche  e
comunicazioni  alla  Commissione  europea  di  cui  al  comma  1   e'
rappresentata dall'ambito territoriale provinciale. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse.