Art. 7 Notifiche e comunicazioni delle malattie all'Unione europea 1. Il Ministero della salute e' responsabile della notifica immediata nonche' delle comunicazioni delle malattie alla Commissione europea e agli Stati membri secondo le modalita' previste agli articoli 19 e 20, del regolamento, come integrati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, nonche' all'Organizzazione internazionale delle epizoozie (OIE). 2. L'unita' territoriale minima di riferimento per le notifiche e comunicazioni alla Commissione europea di cui al comma 1 e' rappresentata dall'ambito territoriale provinciale.
Note all'art. 7: - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse.