Art. 8 Delega di attivita' a medici veterinari non ufficiali da parte dell'autorita' competente 1. In attuazione dell'articolo 14, del regolamento, le aziende sanitarie locali previa autorizzazione della regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti possono delegare a medici veterinari non ufficiali le seguenti attivita': a) l'applicazione pratica di misure previste dai programmi di eradicazione di cui all'articolo 13, del presente decreto ivi compreso il supporto all'autorita' competente per l'attuazione dei suddetti programmi; b) l'esecuzione della vaccinazione di emergenza in conformita' all'articolo 69, del regolamento; d) il rilascio e la compilazione dei documenti di identificazione per gli animali da compagnia di cui all'articolo 247, lettera c), all'articolo 248, paragrafo 2, lettera c), del regolamento; e) l'applicazione e l'utilizzo dei mezzi di identificazione di cui all'articolo 252, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento. 2. Il Ministero della salute, con decreto direttoriale, in particolari situazioni di emergenza nazionale o di eccezionale criticita', su proposta della Direzione strategica del Centro nazionale puo' autorizzare le regioni e le Province autonome a delegare a medici veterinari non ufficiali le seguenti attivita': a) campionamento e esecuzione di indagini e inchieste epidemiologiche nel contesto dell'articolo 54, dell'articolo 55, paragrafo 1, lettere da b) a g), e degli articoli 57, 73, 74, 79 e 80, del regolamento, nel caso di sospetta presenza di una malattia e della eventuale adozione degli atti di esecuzione o atti delegati adottati a norma dei citati articoli; b) relative a misure di controllo delle malattie in caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le attivita' elencate agli articoli 61, 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i), 70, paragrafo 1, 79, 80, 81, paragrafo 1, lettere a) e b), e 82 del regolamento, e negli eventuali atti di esecuzione o atti delegati adottati a norma dei citati articoli. 3. Con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, fermo restando l'equilibrio di bilancio, le procedure per l'attribuzione delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 che devono rispettare almeno le condizioni di cui agli articoli da 28 a 33, del Regolamento (UE) 2017/625. 4. Il Ministro della salute con proprio decreto, puo' prevedere che persone fisiche, diverse dai medici veterinari, o persone giuridiche siano autorizzate dall'autorita' competente ad eseguire le attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con l'esclusione di tutte le attivita' mediche riservate e rientranti nella competenza propria della professione del medico veterinario. In tal caso, a detti soggetti, si applicano le responsabilita' previste dall'articolo 12 del regolamento.
Note all'art. 8: - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.