Art. 8 
 
Delega di attivita'  a  medici  veterinari  non  ufficiali  da  parte
                      dell'autorita' competente 
 
  1. In attuazione dell'articolo  14,  del  regolamento,  le  aziende
sanitarie locali previa autorizzazione della regione o delle Province
autonome di Trento e di Bolzano territorialmente  competenti  possono
delegare a medici veterinari non ufficiali le seguenti attivita': 
    a) l'applicazione pratica di misure  previste  dai  programmi  di
eradicazione  di  cui  all'articolo  13,  del  presente  decreto  ivi
compreso il supporto all'autorita' competente  per  l'attuazione  dei
suddetti programmi; 
    b) l'esecuzione della vaccinazione di  emergenza  in  conformita'
all'articolo 69, del regolamento; 
    d) il rilascio e la compilazione dei documenti di identificazione
per gli animali da compagnia di cui  all'articolo  247,  lettera  c),
all'articolo 248, paragrafo 2, lettera c), del regolamento; 
    e) l'applicazione e l'utilizzo dei mezzi  di  identificazione  di
cui all'articolo  252,  paragrafo  1,  lettera  a),  punto  ii),  del
regolamento. 
  2.  Il  Ministero  della  salute,  con  decreto  direttoriale,   in
particolari  situazioni  di  emergenza  nazionale  o  di  eccezionale
criticita',  su  proposta  della  Direzione  strategica  del   Centro
nazionale puo' autorizzare  le  regioni  e  le  Province  autonome  a
delegare a medici veterinari non ufficiali le seguenti attivita': 
    a)  campionamento  e   esecuzione   di   indagini   e   inchieste
epidemiologiche nel  contesto  dell'articolo  54,  dell'articolo  55,
paragrafo 1, lettere da b) a g), e degli articoli 57, 73,  74,  79  e
80, del regolamento, nel caso di sospetta presenza di una malattia  e
della eventuale adozione degli atti di  esecuzione  o  atti  delegati
adottati a norma dei citati articoli; 
    b) relative a misure di  controllo  delle  malattie  in  caso  di
insorgenza di malattia, per quanto  riguarda  le  attivita'  elencate
agli articoli 61, 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i),  70,
paragrafo 1, 79, 80, 81, paragrafo 1, lettere  a)  e  b),  e  82  del
regolamento, e negli eventuali atti di  esecuzione  o  atti  delegati
adottati a norma dei citati articoli. 
  3. Con accordo sancito dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,   sono   definite,   fermo   restando
l'equilibrio di  bilancio,  le  procedure  per  l'attribuzione  delle
deleghe di cui ai commi  1  e  2  che  devono  rispettare  almeno  le
condizioni di cui agli articoli da 28  a  33,  del  Regolamento  (UE)
2017/625. 
  4. Il Ministro della salute con proprio decreto, puo' prevedere che
persone fisiche, diverse dai medici veterinari, o persone  giuridiche
siano autorizzate dall'autorita' competente ad eseguire le  attivita'
di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con l'esclusione di  tutte  le
attivita' mediche riservate e  rientranti  nella  competenza  propria
della professione del  medico  veterinario.  In  tal  caso,  a  detti
soggetti, si applicano le responsabilita' previste  dall'articolo  12
del regolamento. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse.  
              - Per il regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle  note
          alle premesse.