Art. 10 
 
               Vigilanza sugli incidenti verificatisi 
                    dopo l'immissione sul mercato 
 
  1. I fabbricanti di dispositivi messi a disposizione sul territorio
nazionale, diversi  da  quelli  oggetto  di  indagine,  segnalano  al
Ministero della salute gli incidenti gravi, ivi inclusi  gli  effetti
collaterali  indesiderati  inattesi,  e  le  azioni   correttive   di
sicurezza,  secondo  le   tempistiche   e   le   modalita'   previste
dall'articolo 87 del regolamento. I fabbricanti segnalano,  altresi',
ai   sensi   dell'articolo   88   del   regolamento,   ogni   aumento
statisticamente significativo della frequenza  o  della  gravita'  di
incidenti diversi da quelli gravi o effetti collaterali  indesiderati
attesi che hanno comportato o possono comportare rischi per la salute
o la sicurezza di pazienti, utilizzatori o altre  persone,  che  sono
considerati inaccettabili rispetto ai vantaggi previsti. 
  2. Gli operatori sanitari pubblici  o  privati  che  nell'esercizio
della loro attivita'  rilevano  un  incidente  grave,  come  definito
dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 65), del regolamento, anche solo
sospetto, che coinvolga un dispositivo medico, sono  tenuti  a  darne
comunicazione al  Ministero  della  salute,  nei  termini  e  con  le
modalita' stabilite da uno o piu' decreti del Ministro della salute. 
  3.  Gli  operatori  sanitari  pubblici  o  privati   che,   durante
l'utilizzo,  rilevano  un  incidente  diverso  da   quello   definito
dall'articolo 2,  paragrafo  1,  numero  65),  del  regolamento,  gli
utilizzatori profani e i pazienti che rilevano un  incidente  che,  a
prescindere dalla gravita', coinvolga un dispositivo medico,  possono
darne comunicazione al Ministero della salute, nei termini e  con  le
modalita' stabilite da uno o piu' decreti del Ministro della salute. 
  4. La comunicazione di cui ai commi 2  e  3,  e'  effettuata  dagli
operatori sanitari pubblici o  privati,  direttamente  o  tramite  la
struttura  sanitaria  coinvolta  o,  a  seconda   dei   casi,   dagli
utilizzatori profani e dai pazienti, sempre nel  rispetto  di  quanto
stabilito dalla disciplina  nazionale  e  di  eventuali  disposizioni
regionali che prevedano la presenza di referenti per la vigilanza sui
dispositivi medici. 
  5. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3, da parte degli operatori
sanitari  pubblici  o  privati  deve  essere  inviata,  altresi',  al
fabbricante  o  al  suo  mandatario,  anche  per   il   tramite   del
distributore   del   dispositivo   medico,   cosi'   come    definito
dall'articolo 2,  paragrafo  1,  numero  34),  del  regolamento.  Gli
utilizzatori profani e i pazienti  che  segnalano  incidenti  secondo
quanto  previsto  al  comma  3,  possono   darne   comunicazione   al
fabbricante  o  al  suo  mandatario,  anche  per   il   tramite   del
distributore   del   dispositivo   medico,    contestualmente    alla
comunicazione verso il Ministero della salute. 
  6. Gli  operatori  sanitari  pubblici  o  privati,  direttamente  o
tramite la struttura sanitaria coinvolta, sono tenuti a  segnalare  i
reclami al fabbricante, anche per il tramite dei  relativi  operatori
economici, al fine di  consentire  l'adozione  delle  misure  atte  a
garantire  la  protezione  e  la  salute  pubblica.  Della   predetta
comunicazione deve  essere  informato  contestualmente  il  Ministero
della salute, ai  fini  delle  attivita'  di  gestione  dei  dati  di
vigilanza e dei reclami, prevista dall'articolo 93, paragrafo 1,  del
regolamento. Gli utilizzatori profani e i pazienti possono  segnalare
eventuali reclami al fabbricante, anche per il tramite  dei  relativi
operatori economici. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute
sono definiti  i  termini  e  le  modalita'  della  segnalazione  dei
reclami. Gli operatori  economici,  quali  mandatario,  distributore,
importatore, una volta ricevuti reclami e segnalazioni  da  parte  di
operatori sanitari,  utilizzatori  e  pazienti,  hanno  l'obbligo  di
informare il fabbricante, ai sensi degli articoli  11,  paragrafo  3,
lettera g), 13, paragrafo 8, e 14, paragrafo 5, del  regolamento.  Il
fabbricante, anche per il tramite dei relativi  operatori  economici,
su  richiesta  del  Ministero  della  salute,  mette  a  disposizione
tempestivamente dati e informazioni relativi ai reclami. 
  7.  Il  Ministero  della  salute  adotta  misure  adeguate,   quali
l'organizzazione di  campagne  di  informazione  e  di  comunicazione
mirate a sensibilizzare e incoraggiare la segnalazione  di  incidenti
gravi sospetti da parte di operatori sanitari, utilizzatori profani e
pazienti. 
  8. In seguito alla segnalazione di un incidente grave o di  effetti
collaterali   indesiderati   inattesi,   il   fabbricante    provvede
tempestivamente a svolgere le indagini necessarie di cui all'articolo
89 del regolamento, inclusa, se del  caso,  un'azione  correttiva  di
sicurezza, cooperando con il Ministero  della  salute  e  l'organismo
notificato, ove coinvolto. Il Ministero della salute valuta i  rischi
derivanti dalle segnalazioni ricevute e i  contenuti  dell'avviso  di
sicurezza proposto dal fabbricante, richiedendo, qualora  ne  ravvisi
la  necessita',   adeguamenti,   misure   integrative   e   ulteriori
adempimenti, con oneri a carico del medesimo fabbricante, al fine  di
preservare la  tutela  della  salute  e  la  sicurezza  di  operatori
sanitari, utilizzatori profani e pazienti. Il fabbricante fornisce al
Ministero della salute l'avviso di sicurezza in lingua  italiana.  Il
Ministero della salute valuta, altresi', ai  sensi  dell'articolo  88
del regolamento, gli incidenti di cui alle relazioni sulle tendenze e
impone al fabbricante, con oneri a carico del medesimo,  di  adottare
misure appropriate per  la  tutela  della  salute  pubblica  e  della
sicurezza dei pazienti. 
  9. Con decreto del Ministro della salute sono individuati  i  tempi
di   conservazione   dei   dati   personali   eventualmente   forniti
contestualmente alle comunicazioni  di  incidenti  verificatisi  dopo
l'immissione in commercio di un dispositivo medico. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse.