Art. 11 
 
                    Valutazione della conformita' 
                     e autorizzazioni in deroga 
 
  1. Ai fini della valutazione della conformita' del  dispositivo  si
osservano le prescrizioni contenute nell'articolo 52 del  regolamento
e le procedure ivi indicate. 
  2. Tutti i  documenti,  compresi  la  documentazione  tecnica  e  i
rapporti di audit, valutazione e ispezione riguardanti  le  procedure
di cui all'articolo 52, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,  10  e  11,
del regolamento sono redatti in lingua italiana o in un'altra  lingua
comunitaria   accettata   dall'organismo   notificato.    L'organismo
notificato avente sede in Italia, su richiesta  del  Ministero  della
salute, rende disponibile detta documentazione tradotta, con  perizia
giurata, in lingua italiana. 
  3. In casi eccezionali di necessita'  e  urgenza,  conformemente  a
quanto previsto dall'articolo 59, paragrafo 1,  del  regolamento,  il
Ministero della salute puo'  autorizzare,  su  richiesta  debitamente
motivata, l'immissione sul  mercato  o  la  messa  in  servizio,  nel
territorio  nazionale,  di  dispositivi  specifici  per  i  quali  le
procedure di cui all'articolo 52, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,  9,
10 e 11 del regolamento, non sono state espletate o completate, ma il
cui impiego e' nell'interesse della salute pubblica o della sicurezza
o  salute  dei  pazienti.  La  deroga  eventualmente  autorizzata  ha
validita' temporalmente limitata e puo' essere soggetta a  condizioni
o prescrizioni specifiche. 
  4. Le istituzioni sanitarie, attraverso  i  competenti  assessorati
regionali, possono segnalare al Ministero della salute la  necessita'
dei dispositivi di cui al comma  3,  che  in  mancanza  di  sostituti
adeguati risultano indispensabili a garantire la salute pubblica o la
sicurezza e salute dei pazienti. 
  5. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3, presentata dal
fabbricante: 
    a) identifica chiaramente il dispositivo, contiene la descrizione
del dispositivo, della  destinazione  d'uso  e  le  informazioni  del
fabbricante; 
    b) indica i motivi  per  i  quali  la  domanda  stessa  e'  stata
presentata, identifica circostanze eccezionali  e  imprevedibili  per
cui il fabbricante non ha potuto completare o iniziare la valutazione
della  conformita',  dichiara  e  documenta  l'indisponibilita'   sul
mercato di dispositivi alternativi marcati CE; 
    c) e' accompagnata dalla segnalazione di cui al comma 4. 
  6. Nella valutazione delle domande il Ministero della  salute  puo'
avvalersi del supporto  dell'Istituto  Superiore  di  Sanita'  e  del
Consiglio Superiore di Sanita'. 
  7. Il Ministero della  salute  comunica  la  propria  decisione  in
merito alla domanda di autorizzazione  entro  sessanta  giorni  dalla
ricezione della stessa. 
  8. Con uno o piu' decreti, il Ministro della salute puo'  stabilire
ulteriori requisiti e specifiche modalita' per la presentazione della
domanda  di  cui  al  comma  3,  tenendo  conto  degli   orientamenti
dell'Unione europea in materia. 
  9. Per il trattamento di singoli pazienti, in casi  eccezionali  di
necessita' ed urgenza e in assenza di valide alternative mediche,  il
Ministero della  salute,  con  le  modalita'  stabilite  in  apposito
decreto  ministeriale,  autorizza  le  richieste  delle   istituzioni
sanitarie  responsabili   del   trattamento   relative   all'uso   di
dispositivi medici per i quali  le  procedure  di  valutazione  della
conformita'  non  sono   state   espletate   o   completate,   previa
acquisizione di apposite dichiarazioni dei fabbricanti. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse.