Art. 15 
 
                   Identificazione, tracciabilita' 
                   e nomenclatura dei dispositivi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  27,  paragrafo  9,
primo  comma,  del  regolamento,  le  istituzioni  sanitarie  e   gli
operatori  sanitari   sono   tenuti   a   registrare   e   conservare
l'identificativo unico del  dispositivo  (UDI)  dei  dispositivi  che
hanno ricevuto, secondo disposizioni stabilite, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, con uno o piu' decreti del  Ministro
della salute adottati di concerto con il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  2. Nell'adottare le disposizioni di cui al comma  1,  il  Ministero
della salute tiene conto delle tipologie e delle  classi  di  rischio
dei dispositivi, nonche' degli orientamenti  dell'Unione  europea  in
materia. 
  3. Con decreto del Ministro della  salute,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono essere determinati  ulteriori
rami   della   nomenclatura   nazionale   al   fine   di   consentire
l'aggregazione dei dispositivi  medici  in  classi  omogenee  per  le
necessita' del SSN, inclusa l'acquisizione dei dispositivi medici. 
  4.  Ai  sensi  dell'articolo  108  del  regolamento,  al  fine   di
consentire  la  tracciabilita'  di   dispositivi   impiantabili   sul
territorio nazionale gli operatori economici sono tenuti  a  fornire,
con  le  modalita'  previste,  i  dati  richiesti  dai  decreti   che
disciplinano  i  registri  di   dispositivi   impiantabili   di   cui
all'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 12 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e alla legge 5 giugno 2012, n. 86. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Il testo dell'art. 12, comma 10, del decreto-legge 12
          ottobre 2012, n. 179, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          19 ottobre 2012, n. 245,  S.O,  recante  «Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18  dicembre  2012,  n.
          294, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 12 (Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di
          sorveglianza nel settore sanitario e governo della  sanita'
          digitale). - Omissis. 
                10.  I  sistemi  di  sorveglianza  e  i  registri  di
          mortalita', di tumori e di altre patologie, di  trattamenti
          costituiti da trapianti di cellule e tessuti e  trattamenti
          a base di medicinali per terapie  avanzate  o  prodotti  di
          ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
          ai fini di prevenzione, diagnosi,  cura  e  riabilitazione,
          programmazione sanitaria,  verifica  della  qualita'  delle
          cure, valutazione dell'assistenza sanitaria  e  di  ricerca
          scientifica in ambito medico, biomedico  ed  epidemiologico
          allo scopo di  garantire  un  sistema  attivo  di  raccolta
          sistematica di dati anagrafici, sanitari ed  epidemiologici
          per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
          la salute, di una particolare malattia o di una  condizione
          di salute rilevante in una popolazione definita.». 
              - La legge 5 giugno 2012, n. 86,  recante  «Istituzione
          del registro  nazionale  e  dei  registri  regionali  degli
          impianti  protesici  mammari,  obblighi  informativi   alle
          pazienti,  nonche'  divieto  di  intervento   di   plastica
          mammaria alle persone minori», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 giugno 2012, n. 148.