Art. 17 
 
                        Organismi notificati 
 
  1. Con riferimento alla disciplina degli  organismi  notificati  si
applicano le disposizioni contenute negli articoli da  35  a  50  del
regolamento. 
  2. L'organismo notificato  stabilito  nel  territorio  italiano  e'
tenuto a redigere i documenti indicati negli articoli  38  e  39  del
regolamento in lingua italiana. 
  3.  Il  Ministero  della  salute  informa  l'organismo   notificato
dell'esito della procedura di designazione e, se del  caso,  rilascia
l'autorizzazione, tenendo conto della raccomandazione  formulata  dal
Gruppo di coordinamento per  i  dispositivi  medici  (MDCG),  secondo
quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 9, del regolamento. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di  punto  di
contatto nazionale, mediante il sistema  informativo  NANDO  notifica
alla Commissione e agli altri  Stati  membri  la  designazione  degli
organismi di valutazione della conformita'. 
  5. Con decreto del Ministro della salute  possono  essere  definite
ulteriori  modalita'  per   lo   svolgimento   delle   attivita'   di
designazione,   monitoraggio   e   rivalutazione   degli    organismi
notificati. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse.