Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni
contenute  nell'articolo  2  del  regolamento  fatta  salva,  per  le
definizioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e  21,  l'applicazione  delle
eventuali   nuove   definizioni   successivamente   adottate    dalla
Commissione europea, con atti delegati ai sensi degli  articoli  3  e
115 dello stesso regolamento. 
  2. Ai fini del presente decreto si applica, altresi',  la  seguente
definizione: 
    a) reclamo: comunicazione scritta, in formato elettronico o orale
che dichiara carenze correlate a  identita',  qualita',  durabilita',
affidabilita', usabilita', sicurezza o prestazioni di un  dispositivo
medico o relative a un servizio che influisce  sulle  prestazioni  di
tali dispositivi medici. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse.