Art. 20 
 
                      Provvedimenti di diniego 
                          o di restrizione 
 
  1. Ogni provvedimento di diniego o di restrizione,  inclusi  quelli
relativi  alle  indagini   cliniche,   di   divieto   o   limitazione
dell'immissione sul mercato, della messa a  disposizione,  ovvero  di
ritiro o richiamo dei dispositivi dal mercato deve essere motivato. 
  2. Prima dell'adozione dei provvedimenti di  cui  al  comma  1,  il
destinatario del provvedimento, ove individuato o individuabile, deve
essere invitato a presentare le proprie controdeduzioni, a  meno  che
cio' sia reso impossibile dall'urgenza del provvedimento. 
  3. Nel caso di grave rischio per la salute pubblica,  il  Ministero
della salute adotta d'urgenza i provvedimenti di cui al comma  1,  in
assenza delle controdeduzioni di cui al comma 2. I  provvedimenti  in
tal modo adottati vengono notificati al destinatario unitamente  alle
motivazioni e all'assegnazione di un termine non superiore  a  trenta
giorni per presentare  elementi  che  provino  inequivocabilmente  la
conformita' del dispositivo. 
  4. Decorsi inutilmente i trenta giorni di cui al  comma  3,  ovvero
nel caso in  cui  gli  elementi  presentati  dal  destinatario  siano
valutati insufficienti  per  mutare  le  determinazioni  assunte,  il
Ministero della salute notifica al destinatario con atto motivato  la
definitivita' del provvedimento di cui al comma 3. 
  5. I  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  3,  sono  notificati
all'interessato con l'indicazione del termine  entro  il  quale  puo'
essere proposto ricorso.