Art. 21 Riservatezza 1. Ai fini della riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 109 del regolamento. 2. Ai fini del trattamento dei dati di carattere personale detenuti o ottenuti nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al regolamento, al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le disposizioni relative al regolamento (UE) 2018/1725, con riguardo al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione europea. 3. Qualora per il dispositivo medico siano previste dal fabbricante attivita' di taratura, calibrazione, manutenzione o assistenza, da svolgersi anche a distanza, il responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e' il fabbricante del dispositivo medico.
Note all'art. 21: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle premesse. - Il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alregolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga ladirettiva 95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Il regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 novembre 2018, n. L 295.