Art. 23 
 
                      Commercio dei dispositivi 
 
  1. In attuazione dell'articolo 98 del regolamento, con decreto  del
Ministro della salute, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico,  possono  essere,   anche   per   singole   tipologie   di
dispositivi, individuati i soggetti autorizzati alla vendita  nonche'
stabilite le prescrizioni che devono essere osservate per  assicurare
che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi  siano
conformi agli interessi sanitari, nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 5 del presente decreto. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse.