Art. 24 
 
                    Offerta in vendita a distanza 
                       dei dispositivi medici 
 
  1. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi medici offerti
in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi  della  societa'
dell'informazione di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero  della  salute
e'  l'autorita'  cui  compete  emanare  provvedimenti  per   impedire
l'accesso  agli  indirizzi  internet  corrispondenti  ai   siti   web
individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti  dal
territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3,  15,  comma
2, e 16, comma 3, del medesimo decreto. 
  2.  Qualora  necessario,  il  Ministero  della  salute  indice  una
conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei  casi  segnalati  o
riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei
carabinieri  per  la  tutela  della  salute   (N.A.S.),   finalizzata
all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita  a
distanza   al   pubblico   mediante   i   servizi   della    societa'
dell'informazione dei dispositivi medici. Alla conferenza di  servizi
partecipano, come amministrazioni  interessate,  il  Ministero  dello
sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la  tutela  della
salute  (N.A.S.)  e,  come  osservatori,  l'Autorita'  garante  della
concorrenza e  del  mercato  e  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni. 
  3.  Il  Ministero   della   salute   dispone,   anche   a   seguito
dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma  2,  con
provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione  di  pratiche
commerciali consistenti nell'offerta di dispositivi medici attraverso
i  mezzi  della  societa'  dell'informazione  in   violazione   delle
disposizioni del regolamento. 
  4. I provvedimenti di cui al comma 3, sono eseguiti dal Comando dei
Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.). 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto  legislativo  9  aprile  2003,   n.   70,   recante
          «Attuazione della direttiva 2000/31/CE  relativa  a  taluni
          aspetti    giuridici    dei    servizi    della    societa'
          dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare
          riferimento al  commercio  elettronico»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14  aprile  2003,  n.  87,  S.O.,  cosi'
          recita: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) "servizi della societa'  dell'informazione":  le
          attivita' economiche svolte in linea - on line - nonche'  i
          servizi definiti dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),
          della  legge  21  giugno  1986,  n.   317,   e   successive
          modificazioni; 
              Omissis.». 
              -Si riporta il testo degli articoli 14,  15  e  16  del
          citato decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70: 
                «Art. 14 (Responsabilita' nell'attivita' di  semplice
          trasporto - Mere conduit). - 1.  Nella  prestazione  di  un
          servizio della societa' dell'informazione  consistente  nel
          trasmettere, su una  rete  di  comunicazione,  informazioni
          fornite da un destinatario del servizio, o nel  fornire  un
          accesso alla rete di comunicazione, il  prestatore  non  e'
          responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: 
                  a) non dia origine alla trasmissione; 
                  b)   non   selezioni    il    destinatario    della
          trasmissione; 
                  c) non  selezioni  ne'  modifichi  le  informazioni
          trasmesse. 
                2. Le attivita' di trasmissione  e  di  fornitura  di
          accesso, di cui al comma  1,  includono  la  memorizzazione
          automatica, intermedia  e  transitoria  delle  informazioni
          trasmesse,  a  condizione  che  questa  serva   solo   alla
          trasmissione sulla rete  di  comunicazione  e  che  la  sua
          durata non ecceda il  tempo  ragionevolmente  necessario  a
          tale scopo. 
                3. L'autorita' giudiziaria  o  quella  amministrativa
          avente funzioni di vigilanza puo'  esigere,  anche  in  via
          d'urgenza,  che   il   prestatore,   nell'esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 2, impedisca o  ponga  fine  alle
          violazioni commesse.» 
                «Art.   15   (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione  temporanea   -   caching).   -   1.   Nella
          prestazione    di    un     servizio     della     societa'
          dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete
          di comunicazione, informazioni fornite da  un  destinatario
          del servizio,  il  prestatore  non  e'  responsabile  della
          memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di  tali
          informazioni effettuata  al  solo  scopo  di  rendere  piu'
          efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a  loro
          richiesta, a condizione che: 
                  a) non modifichi le informazioni; 
                  b) si conformi  alle  condizioni  di  accesso  alle
          informazioni; 
                  c) si conformi alle norme  di  aggiornamento  delle
          informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e
          utilizzato dalle imprese del settore; 
                  d) non interferisca con l'uso lecito di  tecnologia
          ampiamente  riconosciuta  e  utilizzata  nel  settore   per
          ottenere dati sull'impiego delle informazioni; 
                  e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni
          che ha  memorizzato,  o  per  disabilitare  l'accesso,  non
          appena venga effettivamente a conoscenza del fatto  che  le
          informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
          inizialmente sulla rete o che l'accesso  alle  informazioni
          e' stato disabilitato oppure che un organo  giurisdizionale
          o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o
          la disabilitazione. 
                2. L'autorita' giudiziaria  o  quella  amministrativa
          avente funzioni di vigilanza puo'  esigere,  anche  in  via
          d'urgenza,  che   il   prestatore,   nell'esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 1, impedisca o  ponga  fine  alle
          violazioni commesse.» 
                «Art.   16   (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione di  informazioni  -  hosting).  -  1.  Nella
          prestazione    di    un     servizio     della     societa'
          dell'informazione.  consistente  nella  memorizzazione   di
          informazioni fornite da un destinatario  del  servizio,  il
          prestatore   non   e'   responsabile   delle   informazioni
          memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio,  a
          condizione che detto prestatore: 
                  a) non sia effettivamente a  conoscenza  del  fatto
          che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per  quanto
          attiene ad azioni risarcitorie,  non  sia  al  corrente  di
          fatti o di circostanze che rendono  manifesta  l'illiceita'
          dell'attivita' o dell'informazione; 
                  b) non  appena  a  conoscenza  di  tali  fatti,  su
          comunicazione   delle    autorita'    competenti,    agisca
          immediatamente  per  rimuovere  le   informazioni   o   per
          disabilitarne l'accesso. 
                2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita'  o
          il controllo del prestatore. 
                3. L'autorita' giudiziaria  o  quella  amministrativa
          competente puo' esigere, anche in  via  d'urgenza,  che  il
          prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al  comma
          1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.».