Art. 25 
 
                   Dispositivi medici falsificati 
 
  1. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi sul mercato  e
razionalizzare le attivita' di  segnalazione  previste  dall'articolo
13, paragrafo 2, e dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento, in
materia di dispositivi falsificati, il Ministero  della  salute  puo'
definire termini e modalita' di segnalazione. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse.