Art. 26 
 
                             Pubblicita' 
 
  1. E'  vietata  la  pubblicita'  verso  il  pubblico  dei  seguenti
dispositivi: 
    a) dispositivi su misura di cui all'articolo 2,  numero  3),  del
regolamento; 
    b) dispositivi per il cui impiego e' prevista come  obbligatoria,
dalle  norme  vigenti,  l'assistenza  di  un  medico   o   di   altro
professionista sanitario; 
    c) dispositivi per il cui impiego e' prevista come  obbligatoria,
secondo le indicazioni del fabbricante, l'assistenza di un  medico  o
di altro professionista sanitario; 
    d) dispositivi medici la cui vendita al pubblico e'  subordinata,
dalle norme vigenti, alla prescrizione di un medico. 
  2. Nell'interesse della salute pubblica o della sicurezza e  salute
dei pazienti, il Ministro della salute, con  apposito  decreto,  puo'
individuare ulteriori tipologie di dispositivi medici per i quali non
e' consentita la pubblicita' presso il pubblico. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del  regolamento,
la pubblicita' presso il pubblico dei dispositivi diversi  da  quelli
di cui al comma 1 e', soggetta ad autorizzazione del Ministero  della
salute. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la sezione per
il rilascio delle licenze per la pubblicita' sanitaria  del  comitato
tecnico  sanitario  previsto  dal  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. 
  4. In ordine alla procedura di  rilascio  dell'autorizzazione  alla
pubblicita'  dei  dispositivi  medici   si   osservano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 118, commi 8, 9, 10,
11, 12, 13, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. 
  5. Relativamente ai  dispositivi  per  i  quali  e'  consentita  la
pubblicita' presso il pubblico, il Ministero della salute, sentite le
associazioni piu' rappresentative degli operatori  del  settore,  con
linee guida disciplina  le  modalita'  operative  consentite  per  lo
svolgimento della pubblicita', ivi  comprese  quelle  che  comportano
l'utilizzo di sistemi elettronici. 
  6. Con decreto  del  Ministro  della  salute  sono  individuate  le
fattispecie che, in  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  3,  non
necessitano di autorizzazione ministeriale. 
  7. L'informazione rivolta agli operatori sanitari non necessita  di
autorizzazione e si svolge nel rispetto delle  modalita'  individuate
con linee guida del Ministero della Salute. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2013, n. 44 «Regolamento recante il riordino  degli  organi
          collegiali ed altri organismi operanti» presso il Ministero
          della salute, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  4,  della
          legge  4  novembre  2010,  n.  183",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2013, n. 98. 
              - Il testo dell'articolo 118 del decreto legislativo 24
          aprile 2006, n. 219, recante  «Attuazione  della  direttiva
          2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
          un codice comunitario  concernente  i  medicinali  per  uso
          umano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006,
          n. 142, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 118 (Autorizzazione della pubblicita' presso il
          pubblico). - 1. Nessuna pubblicita' di medicinali presso il
          pubblico puo' essere effettuata  senza  autorizzazione  del
          Ministero della salute, ad eccezione: 
                  a)  delle  inserzioni  pubblicitarie  sulla  stampa
          quotidiana o  periodica  e  sulle  pagine  web  che,  ferme
          restando le disposizioni dell'articolo  116,  comma  1,  si
          limitano a riprodurre integralmente e  senza  modifiche  le
          indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni
          d'impiego, le  interazioni,  le  avvertenze  speciali,  gli
          effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con
          l'eventuale  aggiunta  di   una   fotografia   o   di   una
          rappresentazione grafica  dell'imballaggio  esterno  o  del
          confezionamento primario del medicinale; 
                  b) delle  fotografie  o  rappresentazioni  grafiche
          dell'imballaggio esterno o del confezionamento primario dei
          medicinali apposte sui siti internet autorizzati  ai  sensi
          dell'articolo 112-quater  e  sui  cartelli  dei  prezzi  di
          vendita al pubblico  e  degli  eventuali  sconti  praticati
          esposti da coloro che svolgono attivita'  di  fornitura  al
          pubblico, limitatamente ai farmaci di  cui  all'articolo  5
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
                2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della
          salute, sentita la Commissione di  esperti  prevista  dall'
          articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie  di  cui
          al regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  e  successive
          modificazioni. 
                3. - 5. 
                6. Il parere della Commissione  non  e'  obbligatorio
          nei seguenti casi: 
                  a) se il messaggio pubblicitario  non  puo'  essere
          autorizzato,  risultando  in  evidente  contrasto  con   le
          disposizioni degli  articoli  114,  115  e  116,  comma  1,
          lettera b), e dell'articolo 117, comma 1, lettere c) ed f); 
                  b)  se  il  messaggio  e'   destinato   ad   essere
          pubblicato sulla stampa quotidiana o periodica, o ad essere
          diffuso a mezzo radiofonico, ed e' stato  approvato  da  un
          istituto  di  autodisciplina  formato  dalle   associazioni
          maggiormente rappresentative  interessate  alla  diffusione
          della  pubblicita'  dei   medicinali   di   automedicazione
          riconosciuto dal Ministero della salute; 
                  c) se il messaggio costituisce parte di altro  gia'
          autorizzato su parere della Commissione. 
                7.  Il   Ministro   della   salute,   verificata   la
          correttezza delle valutazioni dell'Istituto di cui al comma
          6, lettera b), con decreto  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana estende la procedura di
          cui  al  predetto  comma  6,  lettera   b),   ai   messaggi
          pubblicitari televisivi e cinematografici. 
                8. Decorsi quarantacinque giorni dalla  presentazione
          della domanda diretta  ad  ottenere  l'autorizzazione  alla
          pubblicita' di un medicinale, la mancata  comunicazione  al
          richiedente, da parte del Ministero della salute, della non
          accoglibilita'  della  domanda  costituisce,  a  tutti  gli
          effetti,  rilascio   dell'autorizzazione   richiesta.   Nel
          messaggio  pubblicitario  deve,  conseguentemente,   essere
          riportata l'indicazione:  «autorizzazione  su  domanda  del
          ...» seguita dalla data in cui la domanda di autorizzazione
          e' pervenuta al Ministero della salute. 
                9. Se, entro i  quarantacinque  giorni  previsti  dal
          comma 8, il Ministero della salute comunica al  richiedente
          che la pubblicita' sanitaria  oggetto  della  domanda  puo'
          essere accolta soltanto con le modifiche specificate  nella
          comunicazione ministeriale, il richiedente e' autorizzato a
          divulgare  un   messaggio   pubblicitario   conforme   alle
          modifiche indicate dall'Ufficio. In tale caso nel messaggio
          deve essere  riportata  l'indicazione  «autorizzazione  del
          ...» seguita dalla data della  comunicazione  ministeriale.
          Se, entro il termine di quarantacinque giorni previsto  dal
          comma 8, il Ministero della salute comunica al  richiedente
          che la domanda non puo' essere accolta, la  domanda  stessa
          e'   da   intendersi   definitivamente   respinta   qualora
          l'interessato non presenti osservazioni entro il termine di
          dieci  giorni;  se  l'interessato   presenta   osservazioni
          finalizzate ad ottenere modifiche al messaggio, diverse  da
          quelle  previste  nella  comunicazione   ministeriale,   il
          relativo atto e' considerato, a  tutti  gli  effetti,  come
          nuova  domanda  di  autorizzazione;  se   le   osservazioni
          dell'interessato si limitano a  ribadire,  con  l'eventuale
          supporto di  documentazione,  il  contenuto  della  domanda
          iniziale, su di essa si pronuncia, in  via  definitiva,  il
          competente  ufficio  del  Ministero  della  salute,   senza
          necessita' di una nuova consultazione della commissione  di
          cui al comma 2. 
                10.  Eventuali  provvedimenti  del  Ministero   della
          salute  volti  a  richiedere  la  modifica   dei   messaggi
          autorizzati  ai  sensi  dei  commi  8  e  9  devono  essere
          adeguatamente motivati. 
                11. I  messaggi  diffusi  per  via  radiofonica  sono
          esentati   dall'obbligo    di    riferire    gli    estremi
          dell'autorizzazione secondo quanto previsto dai commi  8  e
          9. 
                12. Le autorizzazioni alla pubblicita' sanitaria  dei
          medicinali hanno  validita'  di  ventiquattro  mesi,  fatta
          salva  la  possibilita'  del  Ministero  della  salute   di
          stabilire, motivatamente,  un  periodo  di  validita'  piu'
          breve, in  relazione  alle  caratteristiche  del  messaggio
          divulgato. Il periodo  di  validita'  decorre  dalla  data,
          comunque di non oltre sei mesi posteriore  a  quella  della
          domanda,  indicata  dal  richiedente  per  l'inizio   della
          campagna pubblicitaria; in mancanza di tale indicazione, il
          periodo     di     validita'     decorre     dalla     data
          dell'autorizzazione.  Le   autorizzazioni   in   corso   di
          validita' alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, per le quali non sia stato stabilito un termine di
          validita', decadono decorsi 24 mesi da tale data. 
                13.  Se  la  pubblicita'  presso   il   pubblico   e'
          effettuata in violazione delle  disposizioni  del  presente
          decreto, il Ministero della salute: 
                  a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita'; 
                  b) ordina la diffusione, a spese del  trasgressore,
          di un comunicato di rettifica e  di  precisazione,  secondo
          modalita' stabilite dallo stesso Ministero, fatto  comunque
          salvo il disposto dell'articolo 7 della  legge  5  febbraio
          1992, n. 175. 
                14. Le disposizioni dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e  13,
          si applicano, altresi', ai dispositivi medici, ivi compresi
          i diagnostici in vitro utilizzabili  senza  prescrizione  o
          assistenza del medico o di altro professionista  sanitario,
          nonche' agli altri prodotti diversi dai medicinali per  uso
          umano, soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 201,
          terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie  di  cui
          al regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  e  successive
          modificazioni.».