Art. 27 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immette  sul
mercato, mette a disposizione o mette in servizio un  dispositivo  in
violazione dell'articolo 5, paragrafi 1  e  2,  del  regolamento,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  24.200  euro  a
145.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque,  attraverso  i
servizi della societa' dell'informazione come definiti  dall'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
offre a una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione  europea
un dispositivo non conforme al regolamento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 26.000 euro a 120.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  e  fatte  salve   le
disposizioni  relative  all'esercizio   della   professione   medica,
chiunque offre, attraverso i servizi della societa' dell'informazione
come definiti all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o con altri mezzi di comunicazione,
direttamente o tramite intermediari, un dispositivo non  immesso  sul
mercato, ma  utilizzato  nell'ambito  dell'attivita'  commerciale,  a
titolo oneroso o gratuito, per  fornire  un  servizio  diagnostico  o
terapeutico a una persona fisica o  giuridica  stabilita  nell'Unione
europea non conforme ai requisiti del regolamento, e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 24.200 euro a 145.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte  salve  le  ipotesi
sanzionatorie di cui al comma 5, la violazione  dell'articolo  7  del
regolamento, importa la sanzione amministrativa pecuniaria  da  2.800
euro a 11.300 euro. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
pubblicita' presso  il  pubblico  in  violazione  delle  disposizioni
dell'articolo 26, commi 1 e 2, del presente decreto, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a  15.600  euro.  La
medesima sanzione si applica a chiunque effettua  pubblicita'  presso
il pubblico dei dispositivi indicati dall'articolo 26, comma  3,  del
presente decreto, in assenza dell'autorizzazione del Ministero  della
salute prevista dal medesimo comma 3. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante  che  viola
le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3, 5,  6  e  12,
del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
da 20.000 euro a 112.000 euro. 
  7.  I  fabbricanti  che  non  redigono  e  tengono  aggiornata   la
documentazione tecnica di cui agli allegati II e III del regolamento,
inclusi il piano di cui all'articolo 84 del regolamento, e i rapporti
di cui agli articoli 85 e 86  del  regolamento,  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000  euro  a  120.000  euro.
Alla stessa sanzione sono soggetti i fabbricanti ovvero  i  mandatari
che non conservano la documentazione  tecnica,  la  dichiarazione  di
conformita' UE e, se del caso, una copia del  certificato  pertinente
rilasciato a norma dell'articolo 56 del regolamento,  a  disposizione
delle  autorita'  competenti   per   il   periodo   minimo   previsto
dall'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento medesimo  nonche'  gli
importatori che non rispettano le disposizioni  di  cui  all'articolo
13, paragrafo 9, del regolamento. 
  8. Il fabbricante che  non  dispone,  ai  sensi  dell'articolo  10,
paragrafo 9,  del  regolamento,  di  un  sistema  di  gestione  della
qualita'    che    includa     un     sistema     di     sorveglianza
post-commercializzazione   come   previsto   dall'articolo   83   del
regolamento, e un  sistema  di  registrazione  e  segnalazione  degli
incidenti e delle azioni correttive di sicurezza  conformemente  agli
articoli  87  e  88  del  regolamento,  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 24.200 euro a 145.000 euro. 
  9. Il fabbricante che, in violazione  dell'articolo  10,  paragrafo
16, del regolamento, non dispone di  idonei  strumenti  di  copertura
finanziaria proporzionati alla classe di rischio, alla  tipologia  di
dispositivo e alla dimensione dell'impresa, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 26.000 euro a 120.000 euro. 
  10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore  che  viola
le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8,  del  regolamento,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 20.000 euro a 120.000 euro. 
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che viola
le disposizioni di cui all'articolo 14,  paragrafi  da  2  a  5,  del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da
20.000 euro a 120.000 euro. 
  12. I fabbricanti che non si attengono agli obblighi  connessi  con
il sistema UDI di cui all'articolo 27, paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7,  del
regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da
8.150 euro  a  48.500  euro.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli
operatori economici che non rispettano gli obblighi di  registrazione
di cui agli articoli 29 e 31 del regolamento,  e  a  quelli  che  non
rispettano gli obblighi di cui all'articolo 14, commi 1, 2,  3  e  4,
del presente decreto. 
  13.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  i  fabbricanti  di
dispositivi  su  misura  che  non  si  attengono  agli  obblighi   di
registrazione di cui all'articolo 7, commi 1, 2  e  3,  del  presente
decreto, sono soggetti alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
8.150 euro a 48.500 euro. 
  14. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante  o  il
mandatario che, in  violazione  dell'articolo  10,  paragrafo  14,  o
dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere d), e) e f), del  regolamento,
non fornisce all'autorita' competente  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione  necessaria  per   dimostrare   la   conformita'   del
dispositivo, che non  garantisce  l'accesso  al  dispositivo  stesso,
ovvero che non collabora con detta autorita' nell'adozione di  azioni
correttive al fine di eliminare o attenuare i rischi  presentati  dai
dispositivi da essi immessi sul  mercato  o  messi  in  servizio,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  24.200  euro  a
145.000 euro. Alla medesima sanzione amministrativa  pecuniaria  sono
soggetti: 
    a) il mandatario che viola le previsioni di cui agli articoli 11,
paragrafo 3, primo comma, secondo periodo, e 12, lettere c) e d), del
regolamento; 
    b) l'importatore che viola le disposizioni  di  cui  all'articolo
13, paragrafo 10, del regolamento; 
    c) il distributore che viola le disposizioni di cui  all'articolo
14, paragrafo 6, del regolamento. 
  15.  I  fabbricanti  che  non  corredano   il   dispositivo   delle
informazioni indicate nell'allegato I, punto 23, del  regolamento,  o
che  non  redigono  la  sintesi  relativa  alla  sicurezza   e   alla
prestazione clinica di cui  all'articolo  32  del  regolamento,  sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  20.000  euro  a
112.000 euro. Alla medesima sanzione sono soggetti i fabbricanti  che
non rispettano le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del presente
decreto. 
  16. Salvo che il fatto costituisca reato  il  fabbricante  che,  in
violazione  dell'articolo  15,  paragrafo  1,  del  regolamento,  non
dispone, all'interno della  propria  organizzazione,  di  almeno  una
persona responsabile del rispetto della  normativa  in  possesso  dei
requisiti di cui alle lettere a) e b), del medesimo paragrafo,  e  il
mandatario che, in violazione  dell'articolo  15,  paragrafo  6,  del
regolamento, non dispone in  maniera  permanente  e  continuativa  di
almeno una persona  responsabile  del  rispetto  della  normativa  in
possesso dei requisiti di cui alle lettere  a)  e  b),  del  medesimo
paragrafo, sono soggetti alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da
20.000 euro a 120.000 euro. Le  microimprese  e  piccole  imprese  ai
sensi della raccomandazione 2003/361/CE  della  Commissione  che,  in
violazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, non  hanno
a disposizione in  maniera  permanente  e  continuativa  una  persona
responsabile del rispetto della normativa sono soggette alla medesima
sanzione, ridotta di un terzo in applicazione del comma 48. 
  17. Salvo che il fatto costituisca reato, la  persona  responsabile
del  rispetto  della  normativa  che  viola  gli  obblighi   indicati
dall'articolo 15, paragrafo 3,  del  regolamento,  e'  soggetta  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 120.000 euro. 
  18. I distributori e gli importatori  che  violano  l'articolo  16,
paragrafi 3  e  4,  del  regolamento,  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 11.300 euro a 113.200 euro. 
  19. Il fabbricante che viola le previsioni di cui all'articolo  18,
paragrafo   1,   del   regolamento,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 24.200 euro a 145.000 euro. 
  20. Salvo che il fatto costituisca reato, il  fabbricante  che  non
redige  la  dichiarazione  di  conformita'  secondo   le   previsioni
dell'articolo  19  del  regolamento,  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 26.000 euro a 120.000 euro. 
  21. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  appone  la
marcatura  CE  di  conformita'  su  prodotti  non   contemplati   dal
regolamento o  su  dispositivi  non  conformi  al  regolamento  o  in
violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008,  ovvero
che appone la marcatura CE in maniera  difforme  da  quanto  previsto
dall'articolo 20, paragrafi 2, 3,  4,  5  e  6  del  regolamento,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  24.200  euro  a
145.000 euro. 
  22. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque,  eccetto  nei
casi in cui cio' e' espressamente previsto e consentito dalla  legge,
immette sul  mercato,  mette  a  disposizione  o  mette  in  servizio
dispositivi medici privi di marcatura CE di conformita', violando  le
disposizioni dell'articolo  20,  paragrafo  1,  del  regolamento,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  24.200  euro  a
145.000 euro. 
  23. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  fa  uso  di
documenti originali inerenti ai dispositivi medici nell'ambito  della
catena di fornitura degli stessi, al di fuori dei casi in  cui  l'uso
e' consentito, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
21.400 euro a 128.400 euro. 
  24. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  fabbrica,
fornisce, distribuisce, importa, esporta,  detiene  per  la  vendita,
commercializza dispositivi medici falsificati ovvero loro  accessori,
componenti  o  materiali  falsificati  nonche'  svolge  attivita'  di
intermediazione in relazione all'acquisto degli stessi,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  24.200  euro  a  145.000
euro. 
  25. In  caso  di  mancata  ottemperanza  ai  provvedimenti  di  cui
all'articolo 24, comma 3, del presente decreto, entro il termine  nei
medesimi indicato, si applica una sanzione amministrativa  pecuniaria
da 20.000 euro a 150.000 euro. 
  26.  Chiunque  viola  le  disposizioni  di  cui  all'articolo   22,
paragrafi 1, 2, 3 e 5, del regolamento,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 112.000 euro. 
  27. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
previsioni di cui all'articolo 23 del regolamento, e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 112.000 euro. 
  28. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
previsioni  contenute   nell'articolo   25   del   regolamento,   non
consentendo  l'identificazione  nella  catena   della   fornitura   e
ostacolando   l'appropriato   livello   della   tracciabilita'    dei
dispositivi, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da
11.300 euro a 113.200 euro. 
  29.  L'operatore  economico  che  viola  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 27, paragrafo  8,  del  regolamento,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 11.300 euro a 113.200 euro. 
  30. L'istituzione sanitaria e  l'operatore  sanitario  che  violano
l'articolo  27,  paragrafo  9,  primo  comma,  del   regolamento,   e
l'articolo 15, comma 1, del  presente  decreto,  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.500 euro. 
  31. Salvo che il fatto costituisca reato, gli organismi  notificati
che  svolgono  attivita'  di  valutazione   della   conformita'   non
specificate nello scopo della designazione di  cui  all'articolo  42,
paragrafo 3, del regolamento, o relative a tipologie  di  dispositivi
che non sono autorizzati  a  valutare  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 24.200 euro a 145.000 euro. 
  32. I fabbricanti  che  immettono  dispositivi  sul  mercato  senza
ricorrere  a  una  delle  previste  procedure  di  valutazione  della
conformita' di cui all'articolo 52  del  regolamento,  sono  soggetti
alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  26.000  euro  a  120.000
euro. 
  33. L'organismo notificato che viola le disposizioni in materia  di
comunicazione di cui agli articoli 53, paragrafo 2, 54, paragrafo  3,
55 paragrafo 1 e 56, paragrafi 4 e 5, del  regolamento,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.800 euro a 11.300 euro. 
  34.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  utilizza
dispositivi medici per il trattamento di singoli pazienti nei casi di
cui all'articolo 11,  comma  9,  del  presente  decreto,  senza  aver
richiesto la  prevista  autorizzazione,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 11.300 euro a 113.200 euro. 
  35. Lo sponsor o le persone che li rappresentano  che  omettono  di
inviare le  comunicazioni  di  cui  all'articolo  16,  comma  2,  del
presente  decreto,  sono  soggetti   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 20.000  euro  a  112.000  euro.  Nel  caso  in  cui  la
violazione  riguardi  l'avvio  di  una  indagine  clinica  senza   la
prescritta autorizzazione, la sanzione e' aumentata di un terzo. 
  36. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
prescrizioni relative alle indagini cliniche di cui all'articolo  62,
paragrafi 2, 4 e  6,  del  regolamento,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 24.200 euro a 145.300 euro. 
  37. Lo sponsor che omette le comunicazioni relative  alle  indagini
cliniche di cui all'articolo 74, paragrafo  1,  del  regolamento,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  4.000  euro  a
24.500 euro. 
  38. Lo sponsor che viola le prescrizioni sulla comunicazione  delle
modifiche  sostanziali  da  apportare  a  indagini  cliniche  di  cui
all'articolo  75  del  regolamento,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 112.000 euro. 
  39. Lo sponsor che viola le prescrizioni sulle comunicazioni dovute
al  termine  di  un'indagine  clinica  o  in  caso  di   interruzione
temporanea o  di  conclusione  anticipata  di  cui  all'articolo  77,
paragrafo 1, del regolamento, notificandole al di fuori  dei  termini
previsti, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
4.000 euro a 24.500 euro. 
  40. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  e  fatta  salva  la
responsabilita' civile conseguente ai danni eventualmente  provocati,
gli operatori sanitari che forniscono informazioni  ai  soggetti  che
partecipano alle indagini cliniche o a coloro  che  li  rappresentano
legalmente violando le prescrizioni dell'articolo 63 del regolamento,
in tema di modalita' di acquisizione  del  consenso  informato,  sono
soggetti alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  4.000  euro  a
24.500 euro. 
  41. Lo sponsor e lo sperimentatore che non rispettano le previsioni
sulla conduzione delle indagini cliniche di cui all'articolo  72  del
regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da
20.000 euro a 112.000 euro. 
  42.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  effettua
indagini cliniche in strutture non rispondenti ai requisiti stabiliti
con il decreto del Ministro della  salute  di  cui  all'articolo  16,
comma  8,  del  presente   decreto,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.500  euro.  Le  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al presente comma,  si  applicano  a
decorrere dalla data  di  adozione  del  decreto  di  cui  al  citato
articolo 16, comma 8. 
  43. Lo sponsor che, contravvenendo a quanto  disposto  all'articolo
80 del regolamento, omette di registrare e segnalare  eventi  avversi
che si verificano durante le  indagini  cliniche,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 26.000 euro a 120.000 euro. 
  44. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che omette
di effettuare le segnalazioni di  cui  agli  articoli  87  e  88  del
regolamento, nonche' di  provvedere  tempestivamente  a  svolgere  le
indagini necessarie, implementare le necessarie conseguenti azioni ed
effettuare le previste comunicazioni, come previsto dall'articolo  89
del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
da 24.200 euro a 145.000 euro. 
  45. Gli operatori sanitari, pubblici o privati, o, se  nominati,  i
referenti per la vigilanza che omettono di fornire  le  comunicazioni
di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, sono  soggetti
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 26.000 euro a 120.000 euro 
  46. L'operatore economico che nei casi  previsti  dall'articolo  94
del regolamento, omette di  cooperare  con  le  autorita'  competenti
degli  Stati  membri  e'  soggetto   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 24.200 euro a  145.000  euro.  La  stessa  sanzione  si
applica ai fabbricanti, ai mandatari e agli operatori  economici  che
non intraprendono le azioni previste dagli articoli 95, paragrafi 1 e
3, e 97, paragrafo 1, del  regolamento,  o  che,  nel  caso  previsto
dall'articolo 19, comma 10, del  presente  decreto,  non  ottemperano
all'ordine del Ministero della salute di  intraprendere  ogni  azione
idonea a far cessare l'infrazione entro il termine stabilito. 
  47. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
previsioni  dell'articolo   109   del   regolamento,   contravvenendo
all'obbligo di riservatezza delle informazioni e  dei  dati  ottenuti
nello svolgimento dei  propri  compiti,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 11.300 euro a 113.200 euro. 
  48. Le sanzioni di cui al presente  articolo  sono  ridotte  di  un
terzo quando la violazione e' commessa da imprese aventi i  parametri
di  microimpresa,  di  cui  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione del 6 maggio 2003. 
  49. All'accertamento  delle  violazioni  e  all'applicazione  delle
sanzioni amministrative di cui al presente  articolo  provvedono  gli
organi di vigilanza e, secondo le rispettive competenze,  gli  uffici
del Ministero della salute. E' fatta salva la competenza del  giudice
penale per l'accertamento delle  violazioni  e  l'applicazione  delle
sanzioni  amministrative  per  illeciti   commessi   in   connessione
obiettiva con un reato. 
  50.  I  proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie accertate dagli organi  dello  Stato  nelle
materie di competenza statale, per le violazioni di cui  al  presente
decreto, sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  51. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto e'  aggiornata  ogni  due  anni,  sulla  base  delle
variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  l'intera
collettivita', rilevato dall'ISTAT,  mediante  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute. 
  52. Per quanto non previsto dal presente decreto, si  applicano  le
disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  53. Per la graduazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,
l'autorita' competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, puo' tener conto dei danni  cagionati
a cose o persone per effetto della  violazione  di  disposizioni  del
regolamento e del presente decreto. 
  54. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in
forma ridotta, l'autorita' competente  a  ricevere  il  rapporto,  ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e'  il
Prefetto. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti normativi all'articolo 2, comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003,  n.  70,
          si veda nelle note all'art. 24. 
              - Il regolamento (CE) 9 luglio 2008,  n.  765/2008  che
          fissa le norme in materia di  accreditamento  e  abroga  il
          regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea 13 agosto 2008, n. L 218. 
              - La Raccomandazione della Commissione 6  maggio  2003,
          n.  2003/361/CE  relativa  alla  definizione  delle   micro
          imprese, piccole  e  medie  imprese,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
          al sistema penale» e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il testo degli  articoli  11  e  17  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al  sistema
          penale» pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  30  novembre
          1981, n. 329, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 11 (Criteri per l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie). -  Nella  determinazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge  tra
          un limite minimo ed un limite massimo  e  nell'applicazione
          delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo  alla
          gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
          l'eliminazione  o  attenuazione  delle  conseguenze   della
          violazione, nonche' alla personalita' dello stesso  e  alle
          sue condizioni economiche.» 
                «Art. 17 (Obbligo del rapporto). -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
                Deve  essere  presentato  al  prefetto  il   rapporto
          relativo alle violazioni previste  dal  testo  unico  delle
          norme sulla circolazione stradale,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
          testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio
          decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge  20  giugno
          1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
                Nelle materie di competenza  delle  regioni  e  negli
          altri  casi,  per  le  funzioni  amministrative   ad   esse
          delegate, il rapporto e' presentato  all'ufficio  regionale
          competente. 
                Per  le  violazioni  dei  regolamenti  provinciali  e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
                L'ufficio territorialmente competente e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
                Il  funzionario  o  l'agente  che  ha  proceduto   al
          sequestro  previsto  dall'art.   13   deve   immediatamente
          informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
                Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del decreto del  Presidente
          della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407,  saranno  indicati
          gli uffici periferici dei singoli Ministeri,  previsti  nel
          primo comma, anche per  i  casi  in  cui  leggi  precedenti
          abbiano regolato diversamente la competenza. 
                Con il decreto indicato nel comma precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.».