Art. 28 
 
                Istituzione del fondo per il governo 
                       dei dispositivi medici 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute  e'
istituito un fondo per il governo dei dispositivi medici  alimentato,
ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile
2021, n. 53, da una quota  annuale  pari  allo  0,75  per  cento  del
fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla
vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi  apparecchiature
da parte delle aziende che producono o  commercializzano  dispositivi
medici. 
  2. La quota annuale di cui al comma 1, e' versata  da  parte  delle
aziende  che  producono  o  commercializzano  dispositivi  medici  ad
apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 1. 
  3. Fermo restando il vincolo di destinazione  per  il  governo  dei
dispositivi  medici,  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri e le modalita' per il versamento delle quote  annuali,  per
il monitoraggio, nonche' per la gestione del fondo di cui al comma 1. 
  4. Qualora le attivita' per le quali si impiegano  le  risorse  del
fondo di cui al comma 1, afferiscano alla competenza  di  istituzioni
regionali, il decreto di cui al  comma  3,  e'  adottato  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  5. I servizi resi dal Ministero della salute per  le  attivita'  di
cui all'articolo 31, paragrafo 2,  del  regolamento,  possono  essere
finanziati a valere sul fondo alimentato dal  contributo  di  cui  al
comma 1. 
  6. Un terzo delle risorse del fondo di cui al comma 1, e' vincolato
al  finanziamento  delle  attivita'  del   programma   nazionale   di
valutazione HTA dei dispositivi medici attribuite all'AGENAS ai sensi
dell'articolo 22 del presente decreto. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Il testo dell'art. 15 della legge 22 aprile 2021,  n.
          53, recante delega al  Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  23  aprile  2021,  n.  97,  cosi'
          recita: 
                «Art.  15.  (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento  (UE)  2017/745,  relativo  ai  dispositivi
          medici,  che   modifica   la   direttiva   2001/83/CE,   il
          regolamento (CE) n.  178/2002  e  il  regolamento  (CE)  n.
          1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e  93/42/CEE
          del Consiglio, del regolamento (UE)2020/561,  che  modifica
          il  regolamento  (UE)  2017/745  relativo  ai   dispositivi
          medici, per quanto riguarda  le  date  di  applicazione  di
          alcune delle  sue  disposizioni,  e  del  regolamento  (UE)
          2017/746, relativo  ai  dispositivi  medico-diagnostici  in
          vitro e che abroga la direttiva  98/79/CE  e  la  decisione
          2010/227/UE della Commissione). -  1.  Il  Governo  adotta,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
          2017/745 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  5
          aprile 2017, al regolamento (UE)  2020/561  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  23  aprile  2020,  e   al
          regolamento (UE) 2017/746  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 5 aprile 2017. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'art. 32 della legge n.  234  del  2012,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) adeguare e raccordare le disposizioni  nazionali
          vigenti alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/745,
          come  modificato  dal  regolamento  (UE)  2020/561,  e  del
          regolamento (UE) 2017/746, e in particolare le modalita'  e
          le procedure  di  vigilanza,  sorveglianza  del  mercato  e
          controllo  della  sicurezza  dei  dispositivi  medici,  con
          abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili  e
          coordinamento nonche' riordino di quelle residue; 
                  b) stabilire  i  contenuti,  le  tempistiche  e  le
          modalita'  di  registrazione  delle  informazioni   che   i
          fabbricanti e i  distributori  di  dispositivi  medici  sul
          territorio  italiano,  nonche'   gli   utilizzatori,   come
          definiti  dall'articolo  2,  punti  30),  34)  e  37),  del
          regolamento (UE) 2017/745e dall'articolo 2, punti 23),  27)
          e  30),  del  regolamento  (UE)  2017/746,  sono  tenuti  a
          comunicare al Ministero della salute; 
                  c) provvedere al riordino e al coordinamento  delle
          attivita' tra gli enti pubblici  deputati  al  governo  dei
          dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione  dei
          compiti  e  anche  ai  fini  dell'emanazione  di  indirizzi
          generali  uniformi  per  la  garanzia  di  efficienza   del
          sistema,  ivi  incluso  il  riordino  del   meccanismo   di
          definizione dei tetti  di  spesa  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 6 agosto 2015, n. 125; 
                  d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la
          previsione di sanzioni amministrative efficaci,  dissuasive
          e  proporzionate  alla  gravita'  delle  violazioni   delle
          disposizioni  del   regolamento   (UE)   2017/745   e   del
          regolamento (UE) 2017/746e il riordino del sistema vigente.
          Il sistema sanzionatorio deve prevedere la riduzione di  un
          terzo della sanzione amministrativa quando la violazione e'
          commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa,  di
          cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
          6 maggio 2003; 
                  e) individuare le modalita' di  tracciabilita'  dei
          dispositivi medici attraverso il riordino e la  connessione
          delle banche dati esistenti o in via di implementazione  in
          conformita'  al  Sistema  unico  di   identificazione   del
          dispositivo (sistema UDI), previsto  dai  regolamenti  (UE)
          2017/745 e 2017/746, in modo da  salvaguardare  il  livello
          informativo piu' completo; 
                  f) previo accordo in sede di Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, rendere i procedimenti  di
          acquisto piu' efficienti attraverso  l'articolazione  e  il
          rafforzamento   delle   funzioni   di   Health   technology
          assessment (HTA), di cui all'articolo 1, comma  587,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base degli  obiettivi
          individuati dal relativo Programma nazionale HTA e adeguare
          le attivita' dell'Osservatorio dei prezzi di  acquisto  dei
          dispositivi; 
                  g)  adeguare  i  trattamenti  di   dati   personali
          effettuati in applicazione del regolamento (UE) 2017/745  e
          del  regolamento  (UE)  2017/746  alle   disposizioni   del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa vigente  in
          materia di tutela dei dati personali e sensibili; 
                  h)  prevedere  il  sistema  di  finanziamento   del
          governo dei dispositivi medici attraverso il versamento  da
          parte  delle  aziende  che  producono  o   commercializzano
          dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75 per
          cento del  fatturato,  al  netto  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, derivante dalla  vendita  al  Servizio  sanitario
          nazionale   dei   dispositivi   medici   e   delle   grandi
          apparecchiature. 
                Omissis.». 
              - Il testo dell'art. 9-ter del  decreto-legge19  giugno
          2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di
          enti   territoriali.   Disposizioni   per   garantire    la
          continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del
          territorio.  Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio
          sanitario nazionale nonche' norme in materia di  rifiuti  e
          di  emissioni  industriali»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2015, n.  140,  S.O.,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.  125,  cosi'
          recita: 
                «Art. 9-ter (Razionalizzazione della spesa per beni e
          servizi, dispositivi medici e farmaci). - 1. Fermo restando
          quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a),  b)
          ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e
          successive modificazioni, e dalle disposizioni  intervenute
          in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di  fattura
          elettronica di cui,  rispettivamente,  al  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e al  decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          giugno 2014,  n.  89,  e  tenuto  conto  della  progressiva
          attuazione  del  regolamento  recante   definizione   degli
          standard   qualitativi,    strutturali,    tecnologici    e
          quantitativi relativi  all'assistenza  ospedaliera  di  cui
          all'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire
          la    realizzazione    di    ulteriori    interventi     di
          razionalizzazione della spesa: 
                  a) per l'acquisto dei beni e servizi  di  cui  alla
          tabella A  allegata  al  presente  decreto,  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale  sono  tenuti  a  proporre  ai
          fornitori una rinegoziazione dei contratti  in  essere  che
          abbia l'effetto di ridurre i prezzi  unitari  di  fornitura
          e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli  contenuti  nei
          contratti in essere, e senza  che  cio'  comporti  modifica
          della durata del  contratto,  al  fine  di  conseguire  una
          riduzione  su  base  annua  del  5  per  cento  del  valore
          complessivo dei contratti in essere; 
                  b) al fine di garantire, in  ciascuna  regione,  il
          rispetto del tetto di spesa  regionale  per  l'acquisto  di
          dispositivi   medici   fissato,   coerentemente   con    la
          composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare  con
          cadenza  biennale,  fermo  restando  il  tetto   di   spesa
          nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti  del  Servizio
          sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori  di
          dispositivi medici  una  rinegoziazione  dei  contratti  in
          essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi  unitari  di
          fornitura e/o i  volumi  di  acquisto,  rispetto  a  quelli
          contenuti nei contratti in essere, senza che cio'  comporti
          modifica della durata del contratto stesso. 
                2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1
          si applicano anche ai contratti per  acquisti  dei  beni  e
          servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto,
          previsti  dalle  concessioni  di  lavori  pubblici,   dalla
          finanza di progetto, dalla locazione finanziaria  di  opere
          pubbliche  e  dal  contratto  di  disponibilita',  di  cui,
          rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis
          e 160-ter del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143,  comma  8,
          del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
          rinegoziazione delle condizioni contrattuali  non  comporta
          la revisione del piano  economico  finanziario  dell'opera,
          fatta  salva  la  possibilita'  per  il  concessionario  di
          recedere dal contratto; in tale ipotesi si  applica  quanto
          previsto dal comma 4 del presente articolo. 
                3. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui  alla  lettera  b)  del   comma   1,   e   nelle   more
          dell'individuazione dei  prezzi  di  riferimento  da  parte
          dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Ministero della
          salute mette a disposizione delle regioni i prezzi  unitari
          dei  dispositivi  medici   presenti   nel   nuovo   sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 11  giugno  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010. 
                4. Nell'ipotesi di mancato accordo con  i  fornitori,
          nei casi di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  entro  il
          termine di trenta giorni dalla trasmissione della  proposta
          in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati  ai  sensi
          del comma 1, gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
          hanno  diritto  di  recedere  dal  contratto,   in   deroga
          all'articolo 1671 del codice civile, senza  alcun  onere  a
          carico  degli  stessi.  E'  fatta  salva  la  facolta'  del
          fornitore di recedere dal  contratto  entro  trenta  giorni
          dalla comunicazione della  manifestazione  di  volonta'  di
          operare la riduzione, senza  alcuna  penalita'  da  recesso
          verso   l'amministrazione.   Il   recesso   e'   comunicato
          all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni  dal
          ricevimento  della  relativa  comunicazione  da  parte   di
          quest'ultima. 
                5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo  17  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni, gli enti del  Servizio  sanitario
          nazionale che abbiano risolto il  contratto  ai  sensi  del
          comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
          sede  centralizzata  o  aziendale,  possono,  al  fine   di
          assicurare comunque la disponibilita' dei  beni  e  servizi
          indispensabili  per  garantire  l'attivita'  gestionale   e
          assistenziale,  stipulare  nuovi  contratti   accedendo   a
          convenzioni-quadro,  anche  di  altre  regioni,  o  tramite
          affidamento  diretto  a  condizioni  piu'  convenienti   in
          ampliamento  di  contratto  stipulato,  mediante  gare   di
          appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di
          altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali  per
          l'acquisto di beni e servizi,  previo  consenso  del  nuovo
          esecutore. 
                6. Ferma restando la  trasmissione,  da  parte  delle
          aziende fornitrici di  dispositivi  medici,  delle  fatture
          elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini  del
          successivo invio alle amministrazioni destinatarie  secondo
          le regole definite con il regolamento di cui al decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 3  aprile  2013,  n.
          55, ed al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato in applicazione dell'articolo  7-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  le
          informazioni concernenti i dati delle fatture  elettroniche
          riguardanti dispositivi medici acquistati  dalle  strutture
          pubbliche del Servizio sanitario nazionale  sono  trasmesse
          mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze  al
          Ministero  della  salute.  Le   predette   fatture   devono
          riportare il codice di  repertorio  di  cui  aldecreto  del
          Ministro della salute 21 dicembre  2009,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  17  del  22  gennaio   2010.   Con
          successivo   protocollo   d'intesa   tra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
          generale  dello  Stato,  l'Agenzia  delle  entrate   e   il
          Ministero della salute sono definiti: 
                  a)  i  criteri  di  individuazione  delle   fatture
          elettroniche  riguardanti  dispositivi  medici   acquistati
          dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale; 
                  b) le modalita' operative di  trasmissione  mensile
          dei dati dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  al
          Ministero della salute; 
                  c) la data a partire dalla quale sara' attivato  il
          servizio di trasmissione mensile. 
                7. Presso il Ministero  della  salute  e'  istituito,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   l'Osservatorio   nazionale   sui   prezzi   dei
          dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le
          stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei  prezzi  a
          base d'asta rispetto  ai  prezzi  di  riferimento  definiti
          dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari
          disponibili  nel   flusso   consumi   del   nuovo   sistema
          informativo sanitario. 
                8. Il  superamento  del  tetto  di  spesa  a  livello
          nazionale e regionale di cui al comma 1,  lettera  b),  per
          l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla  base  del
          fatturato  di  ciascuna  azienda  al  lordo   dell'IVA   e'
          dichiarato  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          entro il 30 settembre di  ogni  anno.  La  rilevazione  per
          l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio  2020  e,  per
          gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno  seguente
          a quello di riferimento, sulla  base  dei  dati  risultanti
          dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di
          riferimento.  Nell'esecuzione  dei  contratti,   anche   in
          essere, e' fatto obbligo  di  indicare  nella  fatturazione
          elettronica in modo separato il costo del bene e  il  costo
          del servizio. 
                9.  L'eventuale  superamento  del  tetto   di   spesa
          regionale di cui al comma 8, come certificato  dal  decreto
          ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle  aziende
          fornitrici di dispositivi medici per una quota  complessiva
          pari al 40 per  cento  nell'anno  2015,  al  45  per  cento
          nell'anno 2016 e al 50  per  cento  a  decorrere  dall'anno
          2017. Ciascuna azienda fornitrice  concorre  alle  predette
          quote di ripiano in misura pari  all'incidenza  percentuale
          del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto
          di dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio  sanitario
          regionale.  Le  modalita'  procedurali  del  ripiano   sono
          definite, su  proposta  del  Ministero  della  salute,  con
          apposito accordo in sede di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
                10. All'articolo 11 del  decreto-legge  13  settembre
          2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          novembre 2012, n. 189,  come  modificato  dall'articolo  1,
          comma 585, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                  a)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:
          «Disposizioni dirette a  favorire  l'impiego  razionale  ed
          economicamente compatibile  dei  medicinali  da  parte  del
          Servizio sanitario nazionale»; 
                  b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
                    «1. Entro il 30 settembre 2015,  l'AIFA  conclude
          le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche
          volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei  medicinali
          a carico del Servizio sanitario nazionale,  nell'ambito  di
          raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
          individuati  sulla  base  dei   dati   relativi   al   2014
          dell'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei  medicinali
          OSMED-AIFA, separando i medicinali a  brevetto  scaduto  da
          quelli ancora soggetti a  tutela  brevettuale,  autorizzati
          con indicazioni comprese nella medesima  area  terapeutica,
          aventi il medesimo regime  di  rimborsabilita'  nonche'  il
          medesimo  regime  di  fornitura.  L'azienda   farmaceutica,
          tramite l'accordo negoziale con l'AIFA,  potra'  ripartire,
          tra  i  propri  medicinali  inseriti   nei   raggruppamenti
          terapeuticamente assimilabili,  la  riduzione  di  spesa  a
          carico del Servizio sanitario nazionale attesa,  attraverso
          l'applicazione  selettiva  di  riduzioni  del   prezzo   di
          rimborso.  Il  risparmio  atteso  in  favore  del  Servizio
          sanitario  nazionale  attraverso  la   rinegoziazione   con
          l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del  valore
          differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario
          nazionale  di  ciascun  medicinale  di  cui  l'azienda   e'
          titolare  inserito  nei   raggruppamenti   terapeuticamente
          assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni
          autorizzate e commercializzate che consentono  la  medesima
          intensita'  di  trattamento  a  parita'  di  dosi  definite
          giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi
          registrati nell'anno 2014.  In  caso  di  mancato  accordo,
          totale o parziale,  l'AIFA  propone  la  restituzione  alle
          regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica,  da
          effettuare con le modalita' di versamento  gia'  consentite
          ai sensi dell'articolo 1,  comma  796,  lettera  g),  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  fino  a   concorrenza
          dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda  stessa,
          ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
          assimilabili   di   cui   l'azienda   e'    titolare    con
          l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8,  comma
          10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,   fino   a
          concorrenza   dell'ammontare   della    riduzione    attesa
          dall'azienda stessa. 
                    1-bis. In sede  di  periodico  aggiornamento  del
          prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti
          ai sensi di legge  non  possono  essere  classificati  come
          farmaci a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  con
          decorrenza anteriore alla data di scadenza del  brevetto  o
          del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi  delle  vigenti
          disposizioni di legge». 
                11. All'articolo 48 del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo  il
          comma 33 sono inseriti i seguenti: 
                  «33-bis. Alla scadenza del brevetto  sul  principio
          attivo  di  un  medicinale  biotecnologico  e  in   assenza
          dell'avvio di una concomitante procedura di  contrattazione
          del  prezzo  relativa  ad  un  medicinale   biosimilare   o
          terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia  avvia  una  nuova
          procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del  comma
          33, con il titolare dell'autorizzazione  in  commercio  del
          medesimo medicinale biotecnologico al fine  di  ridurre  il
          prezzo  di  rimborso  da  parte  del   Servizio   sanitario
          nazionale. 
                  33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
          parte  del  Servizio  sanitario  nazionale  dei  medicinali
          soggetti a  rimborsabilita'  condizionata  nell'ambito  dei
          registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i  cui  benefici
          rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  siano  risultati  inferiori
          rispetto  a  quelli  individuati  nell'ambito  dell'accordo
          negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura  di
          contrattazione  con  il  titolare  dell'autorizzazione   in
          commercio ai sensi del comma 33.». 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse.