Art. 3 
 
            Autorita' competente e Autorita' responsabile 
                     degli organismi notificati 
 
  1.  Il  Ministero  della  salute  e'  designato   quale   autorita'
competente ai sensi e per gli effetti di  cui  all'articolo  101  del
regolamento.   Ogniqualvolta   il    regolamento    fa    riferimento
all'autorita'  dello  Stato  membro   competente   in   ordine   agli
adempimenti e all'esercizio di potesta' amministrative in materia  di
dispositivi medici, per  essa  deve  intendersi  il  Ministero  della
salute. 
  2. Con  riferimento  alla  disciplina  degli  organismi  notificati
contenuta nel capo  IV  del  regolamento,  e  fermo  restando  quanto
disposto dalla normativa nazionale in ordine alla loro  costituzione,
l'autorita' responsabile degli organismi notificati e'  il  Ministero
della salute, nel rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti  di
cui all'articolo 35 dello stesso regolamento. 
  3. Sono fatte salve le  competenze  del  Ministero  dello  sviluppo
economico quale punto di contatto nazionale del  sistema  informativo
New Approach Notified and Designated Organisations «NANDO» e, per gli
aspetti   non   disciplinati   dal   regolamento,   in   materia   di
commercializzazione dei dispositivi  medici,  nonche'  le  competenze
dell'Autorita' Garante della Concorrenza  e  del  Mercato  (AGCM)  in
materia di  pratiche  commerciali  scorrette  ai  sensi  del  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del  consumo,
a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. 
  4. Ogni  qualvolta  il  regolamento  fa  riferimento  all'autorita'
competente nazionale per i medicinali, per essa si intende  l'Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA). 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse. 
                
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,
          recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della
          legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.