Art. 30 
 
                       Disposizioni tariffarie 
 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro della  salute,  adottati  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinate, sulla base del costo effettivo  del  servizio  reso,  le
tariffe per le attivita'  previste  dal  regolamento  e  le  relative
modalita' di pagamento, da aggiornare con cadenza almeno triennale. 
  2. Fino all'adozione del decreto o dei decreti di cui al  comma  1,
alle attivita' di valutazione conseguenti alle domande presentate  ai
sensi dell'articolo 38 del regolamento,  nonche'  alle  attivita'  di
monitoraggio e rivalutazione svolte ai  sensi  dell'articolo  44  del
regolamento, nonche' per le attivita' di rilascio dei certificati  di
libera vendita di cui all'articolo 60 del regolamento,  si  applicano
le corrispondenti tariffe previste dai vigenti decreti  del  Ministro
della salute. 
  3. Le entrate derivanti dalle  tariffe  determinate  ai  sensi  del
comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  la
successiva riassegnazione,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
della salute. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse.