Art. 30 Disposizioni tariffarie 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe per le attivita' previste dal regolamento e le relative modalita' di pagamento, da aggiornare con cadenza almeno triennale. 2. Fino all'adozione del decreto o dei decreti di cui al comma 1, alle attivita' di valutazione conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento, nonche' alle attivita' di monitoraggio e rivalutazione svolte ai sensi dell'articolo 44 del regolamento, nonche' per le attivita' di rilascio dei certificati di libera vendita di cui all'articolo 60 del regolamento, si applicano le corrispondenti tariffe previste dai vigenti decreti del Ministro della salute. 3. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute.
Note all'art. 30: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle premesse.