Art. 31 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fino al 27 maggio 2025, per i dispositivi  di  cui  all'articolo
120, paragrafi 3 e 4, del  regolamento,  continua  ad  applicarsi  la
normativa nazionale nella misura necessaria all'applicazione di  tali
disposizioni. 
  2.  Per  i  dispositivi  medici  immessi  in  commercio  ai   sensi
dell'articolo 120 del regolamento con un certificato emesso ai  sensi
della direttiva 90/385/CEE, o della direttiva 93/42/CEE,  l'organismo
notificato che lo  ha  rilasciato  continua  ad  essere  responsabile
dell'appropriata  sorveglianza  di  tutti  i  requisiti   applicabili
relativi al dispositivo  che  ha  certificato  ed  e'  soggetto  alla
sorveglianza da parte del Ministero della salute. 
  3. Fino al 27 maggio 2024, continua ad applicarsi il regolamento di
esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione, del 24 settembre 2013,
relativo  alla  designazione  e  alla  sorveglianza  degli  organismi
notificati a norma della direttiva 90/385/CEE sui dispositivi  medici
impiantabili attivi  e  della  direttiva  93/42/CEE  sui  dispositivi
medici, per gli aspetti relativi alla sorveglianza e al  monitoraggio
degli organismi notificati. 
  4. Fino alla pubblicazione  dell'avviso  di  cui  all'articolo  34,
paragrafo 3, del regolamento, per i dispositivi immessi  sul  mercato
ai sensi degli articoli 5 e 120, paragrafo  3,  del  regolamento,  si
applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  15,  commi  5-bis  e
5-ter, del decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46,  nonche'
quelle contenute negli articoli 7-bis e 5,  commi  5,  5-quinquies.1,
5-quinquies.2, del decreto  legislativo  14  dicembre  1992  n.  507;
continuano ad applicarsi,  inoltre,  le  disposizioni  contenute  nei
decreti applicativi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1997 n. 46,  nonche'  le  procedure  nazionali  implementate
nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario di cui alla legge
23 dicembre 2000, n. 388, per la notifica delle informazioni relative
alla vigilanza e alle indagini cliniche di cui agli articoli 10 e  16
del presente decreto. 
  5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo  34,
paragrafo 3, del regolamento, e fino alle abrogazioni di all'articolo
32, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del presente decreto, al  fine  di
ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni del regolamento
per  quanto  riguarda  lo  scambio  di  informazioni  tra   cui,   in
particolare, quelle riguardanti i rapporti di vigilanza, le  indagini
cliniche, la registrazione  di  dispositivi  e  operatori  economici,
nonche' le notifiche di certificazione, e' consentito l'impiego delle
modalita' di comunicazione dettate dalle disposizioni di cui al comma
4. 
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 120 del regolamento. 
 
          Note all'art. 31: 
              - La  direttiva  20  giugno  1990,  n.  90/385/CEE  del
          Consiglio, per il ravvicinamento delle  legislazioni  degli
          Stati membri relative ai  dispositivi  medici  impiantabili
          attivi, e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 1990,  n.  L
          189. 
              -  La  direttiva  14  giugno  1993,  n.  93/42/CEE  del
          Consiglio, concernente i dispositivi medici, e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 12 luglio 1993, n. L 169. 
              - Il regolamento di esecuzione della  commissione  (CE)
          24 settembre 2013, n. 920/2013, relativo alla  designazione
          e alla sorveglianza  degli  organismi  notificati  a  norma
          della direttiva del Consiglio  90/385/CEE  sui  dispositivi
          medici impiantabili attivi e della direttiva 93/42/CEE  del
          Consiglio, sui  dispositivi  medici,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 25 settembre 2013, n. L 253. 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse. 
              - L'art. 15 del decreto legislativo 24  febbraio  1997,
          n.  46,  recante  «Attuazione  della  direttiva  93/42/CEE,
          concernente i dispositivi medici» pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54, S.O, cosi' recita: 
                «Art.  15  (Organismi  designati  ad   attestare   la
          conformita'). - 1. Possono essere autorizzati ad  espletare
          le  procedure  di  valutazione  di   conformita'   di   cui
          all'articolo 11, nonche' i compiti specifici  per  i  quali
          sono  stati  autorizzati,  i  soggetti  che  soddisfano   i
          requisiti fissati con decreto del Ministro della salute, di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico.  Con  lo
          stesso  decreto  e'   disciplinato   il   procedimento   di
          autorizzazione  e  fino  alla  sua  entrata  in  vigore,  i
          requisiti e le prescrizioni  procedimentali  sono  fissati,
          rispettivamente, negli allegati XI e XII.» 
                2.  I  soggetti  interessati  inoltrano  istanza   al
          Ministero  della  salute  che  provvede  d'intesa  con   il
          Ministero   dello   sviluppo   economico   alla    relativa
          istruttoria    ed    alla    verifica    dei     requisiti.
          L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della  salute,
          di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
          entro novanta  giorni;  decorso  tale  termine  si  intende
          rifiutata. 
                3. L'autorizzazione di  cui  al  comma  2  ha  durata
          quinquennale e puo' essere rinnovata.  L'autorizzazione  e'
          revocata quando i requisiti di cui al comma 1 vengano  meno
          ovvero nel caso in cui siano accertate  gravi  o  reiterate
          irregolarita' da parte dell'organismo. 
                4.  All'aggiornamento  delle  prescrizioni,   nonche'
          all'aggiornamento dei  requisiti  in  attuazione  di  norme
          comunitarie, si provvede con  decreto  del  Ministro  della
          salute,  di  concerto  con  il  Ministro   dello   sviluppo
          economico. 
                5. Il Ministero della salute  e  il  Ministero  dello
          sviluppo economico vigilano sull'attivita' degli  organismi
          designati. Il Ministero della salute  per  il  tramite  del
          Ministero degli affari  esteri  notifica  alla  Commissione
          europea e agli altri Stati membri l'elenco degli  organismi
          designati ad espletare le procedure  di  certificazione  ed
          ogni successiva variazione. 
                5-bis. Copia dei certificati CE di conformita' emessi
          dagli organismi notificati deve essere inviata al Ministero
          della salute e al Ministero  dello  sviluppo  economico,  a
          cura degli stessi. L'organismo notificato fornisce altresi'
          al  Ministero  della  salute  tutte  le  informazioni   sui
          certificati  rilasciati,  modificati,  integrati,  sospesi,
          ritirati  o  rifiutati  e  informa  gli   altri   organismi
          designati sui certificati sospesi, ritirati o rifiutati  e,
          su  richiesta,  sui  certificati  rilasciati.  Esso   mette
          inoltre a disposizione, su richiesta, tutte le informazioni
          supplementari pertinenti. 
                5-ter. Qualora un organismo notificato constati che i
          requisiti pertinenti  della  presente  direttiva  non  sono
          stati o non sono piu' soddisfatti  dal  fabbricante  oppure
          che un certificato non avrebbe  dovuto  essere  rilasciato,
          esso  sospende,  ritira  o  sottopone  a   limitazioni   il
          certificato rilasciato, tenendo conto del  principio  della
          proporzionalita',  a  meno  che  la  conformita'  con  tali
          requisiti non sia  assicurata  mediante  l'applicazione  di
          appropriate misure correttive  da  parte  del  fabbricante.
          L'organismo notificato informa il Ministero della salute in
          caso di sospensione, ritiro o limitazioni del certificato o
          nei  casi  in  cui  risulti  necessario  l'intervento   del
          Ministero della salute. Il Ministero della  salute  informa
          gli altri Stati membri e la Commissione europea. 
                5-quater.   L'organismo   notificato   fornisce    al
          Ministero della salute, su richiesta dello stesso, tutte le
          informazioni e i documenti pertinenti, compresi i documenti
          di bilancio, necessari per verificare la conformita' con  i
          requisiti di cui all'allegato XI e al decreto del  Ministro
          della salute 1° luglio 1998, n. 318. 
                5-quinquies. L'organismo notificato e il  fabbricante
          o il suo mandatario decidono di comune  accordo  i  termini
          per il completamento delle operazioni di valutazione  e  di
          verifica di cui agli allegati da II a VI.». 
              - Il testo dell'art 7-bis del  decreto  legislativo  14
          dicembre 1992, n. 507, recante attuazione  della  direttiva
          90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati  membri   relative   ai   dispositivi   medici
          impiantabili attivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          dicembre 1992, n. 305, cosi' recita: 
                «Art. 7-bis (Registrazione delle persone responsabili
          dell'immissione in commercio.). -  1.  Il  fabbricante  che
          immette in commercio dispositivi medici impiantabili attivi
          a nome proprio, secondo la procedura di cui all'articolo 6,
          comma 1, e che  ha  sede  legale  nel  territorio  italiano
          comunica al Ministero della salute il proprio  indirizzo  e
          la descrizione dei dispositivi in questione. 
                2. A richiesta, il Ministero della salute informa gli
          Stati membri e la Commissione circa i dati di cui ai  commi
          1 e 3. 
                3.  Il   fabbricante   che   immette   in   commercio
          dispositivi medici  impiantabili  attivi  a  nome  proprio,
          secondo le  procedure  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          informa il Ministero della salute di tutti i dati  atti  ad
          identificare tali dispositivi  unitamente  all'etichetta  e
          alle istruzioni per l'uso, quando i dispositivi sono  messi
          in servizio in Italia. 
                4. Se non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante
          che immette in commercio a nome proprio un dispositivo,  di
          cui ai commi 1 o 3, designa un unico mandatario nell'Unione
          europea. Il mandatario comunica al Ministero  della  salute
          le informazioni richieste al comma 3 e, se ha  sede  legale
          nel territorio italiano, quelle di cui al comma 1.». 
              - Il testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  14
          dicembre 1992, n. 507, recante «Attuazione della  direttiva
          90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati  membri   relative   ai   dispositivi   medici
          impiantabili attivi», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre 1992, n. 305, cosi' recita: 
                «Art.  5  (Certificazione   CE).   -   1.   Ai   fini
          dell'apposizione della marcatura  CE  di  conformita',  per
          dimostrare che un dispositivo medico  impiantabile  attivo,
          che non  sia  un  dispositivo  su  misura  o  destinato  ad
          indagini cliniche, corrisponde ai requisiti  essenziali  di
          cui  all'allegato  1,  il  fabbricante  sceglie  una  delle
          seguenti procedure: 
                  a) la  procedura  relativa  alla  dichiarazione  di
          conformita' CE di cui all'allegato 2; 
                  b) la procedura relativa alla certificazione CE  di
          cui all'allegato 3 insieme con: 
                    1) la procedura relativa alla verifica CE di  cui
          all'allegato 4; 
                    2) la procedura relativa alla dichiarazione CE di
          conformita' di cui all'allegato 5. 
                1-bis. Le procedure  di  cui  agli  allegati  3  e  4
          possono  essere   eseguite   anche   dal   mandatario   del
          fabbricante del dispositivo. 
                2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dello sviluppo  economico  sono  fissati  i
          requisiti dei quali devono essere in possesso gli organismi
          da designare ai  fini  dello  svolgimento  delle  procedure
          relative al rilascio delle certificazioni CE  previste  dal
          presente decreto. 
                3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dello sviluppo economico sono designati gli
          organismi  autorizzati   allo   svolgimento   dei   compiti
          attinenti  alle  procedure  relative  al   rilascio   delle
          certificazioni CE. L'autorizzazione ha durata  quinquennale
          rinnovabile ed e' revocata se vengono meno i  requisiti  di
          cui al comma 2, ovvero se sono accertate gravi o  reiterate
          irregolarita' da parte dell'organismo notificato. 
                4.  Le  spese  necessarie   per   l'attestazione   di
          conformita' dei dispositivi sono a carico del richiedente. 
                5. Copia dei certificati  CE  di  conformita'  emessi
          dagli organismi designati ai sensi del comma 3, deve essere
          inviata  ai  Ministeri  della  salute  e   dello   sviluppo
          economico a cura degli stessi. 
                5-bis.  Nel   procedimento   di   valutazione   della
          conformita'  del  dispositivo  di  cui  al  comma   1,   il
          fabbricante o l'organismo notificato ai sensi del comma  3,
          tengono  conto  di  tutti  i  risultati  disponibili  delle
          operazioni  di  valutazione  e  di  verifica  eventualmente
          svolte, secondo la disciplina del presente decreto  in  una
          fase intermedia della fabbricazione. 
                5-ter.  Se  il  procedimento  di  valutazione   della
          conformita'  presuppone  l'intervento   di   un   organismo
          notificato, il fabbricante, o  il  suo  mandatario  possono
          rivolgersi ad un organismo di loro scelta nell'ambito delle
          competenze  per  le  quali  l'organismo  stesso  e'   stato
          designato. 
                5-quater.  L'organismo  puo'  esigere,  giustificando
          debitamente la richiesta, informazioni o dati necessari per
          rilasciare o non ritirare il certificato di conformita'  ai
          fini della procedura scelta dall'interessato. 
                5-quinquies. Le decisioni  adottate  dagli  organismi
          notificati a norma degli  allegati  2,  3  e  5  hanno  una
          validita' massima di cinque anni e possono essere prorogati
          per i successivi di cinque anni al  massimo,  su  richiesta
          presentata entro il termine convenuto nel contratto firmato
          dalle due parti. 
                5-quinquies.1.  L'organismo  notificato  fornisce  al
          Ministero  della   salute   tutte   le   informazioni   sui
          certificati  rilasciati,  modificati,  integrati,  sospesi,
          ritirati  o  rifiutati  e  informa  parimenti   gli   altri
          organismi, designati in forza del comma 3, sui  certificati
          sospesi,  ritirati  o  rifiutati  e,  su   richiesta,   sui
          certificati rilasciati. Esso mette inoltre a  disposizione,
          su   richiesta,   tutte   le   informazioni   supplementari
          pertinenti. 
                5-quinquies.2.  Qualora   un   organismo   notificato
          constati che i requisiti pertinenti  del  presente  decreto
          non sono stati o non sono piu' soddisfatti dal fabbricante,
          oppure  che  un  certificato  non  avrebbe  dovuto   essere
          rilasciato, esso sospende, ritira o sottopone a limitazioni
          il certificato  rilasciato,  tenendo  conto  del  principio
          della proporzionalita', a meno che la conformita' con  tali
          requisiti non sia  assicurata  mediante  l'applicazione  di
          appropriate misure correttive  da  parte  del  fabbricante.
          L'organismo notificato informa il Ministero della salute in
          caso di sospensione, ritiro o limitazioni del certificato o
          nei  casi  in  cui  risulti  necessario  l'intervento   del
          Ministero. Il Ministero  della  salute  informa  gli  altri
          Stati membri e la Commissione europea. 
                5-quinquies.3.  L'organismo  notificato  fornisce  al
          Ministero della salute, su richiesta dello stesso, tutte le
          informazioni e i documenti pertinenti, compresi i documenti
          di bilancio, necessari per  verificare  la  conformita'  ai
          requisiti di cui all'allegato 8. 
                5-sexies. Il Ministero  della  salute  autorizza,  su
          richiesta motivata, l'immissione in commercio e la messa in
          servizio, nel territorio nazionale, di singoli  dispositivi
          per i quali le procedure di cui agli articoli 5, comma 1, e
          6, comma 1, non sono state espletate o completate,  il  cui
          impiego e' nell'interesse della protezione della salute. La
          domanda d'autorizzazione deve contenere la descrizione  del
          dispositivo, dell'azione principale cui e' destinato e  dei
          motivi per i quali  la  domanda  e'  stata  presentata.  Il
          Ministero della salute comunica, entro  trenta  giorni,  il
          provvedimento in merito alla autorizzazione. 
                5-sexies.1. Per il trattamento di singoli pazienti, a
          scopo compassionevole, in casi eccezionali di necessita' ed
          urgenza e con le modalita' stabilite con successivo decreto
          ministeriale, il Ministero della salute autorizza l'uso  di
          dispositivi medici per i quali le procedure  indicate  agli
          articoli  5,  comma  1,  e  6,  comma  1,  non  sono  state
          espletate. 
                5-septies. Il Ministero della salute, d'intesa con il
          Ministero  dello   sviluppo   economico   puo'   stabilire,
          conformemente alla procedura comunitaria, che in deroga  al
          comma 1 e all'art. 6, comma 1, ai fini della conformita' di
          un dispositivo o di una  categoria  di  dispositivi,  venga
          obbligatoriamente seguita una  delle  procedure  specifiche
          previste in dette disposizioni.». 
              - Per il testo dell'art.13 del decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, si veda nelle note all'art. 32. 
              -  La  legge  23  dicembre  2000,   n.   388,   recante
          disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (Legge  finanziaria  2001),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2000,  n.
          302, S.O.