Art. 32 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Salvo quanto stabilito nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10,  i
decreti legislativi 24 febbraio 1997, n. 46, e 14 dicembre  1992,  n.
507, sono abrogati dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2. L'articolo 9, commi 2 e 7, del decreto legislativo  24  febbraio
1997 n. 46, con riferimento alle disposizioni contenute  nei  decreti
applicativi, e' abrogato decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione
dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento. 
  3. L'articolo 13, commi  1,  2,  3,  3-bis  e  3-ter,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 e' abrogato  decorsi  ventiquattro
mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo  34,
paragrafo 3, del regolamento. 
  4. L'articolo 13-bis,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, e' abrogato decorsi  ventiquattro
mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo  34,
paragrafo 3, del regolamento. 
  5. L'articolo 13-bis,  comma  1,  lettere  c)  e  d),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1997 n. 46,  e'  abrogato  decorsi  sei  mesi
dalla data di  pubblicazione  dell'avviso  di  cui  all'articolo  34,
paragrafo 3, del regolamento. 
  6. L'articolo 15, commi 5-bis e 5-ter, del decreto  legislativo  24
febbraio 1997 n. 46, e' abrogato decorsi ventiquattro mesi dalla data
di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del
regolamento. 
  7. L'articolo  5,  commi  5,  5-quinquies.1  e  5-quinquies.2,  del
decreto legislativo 14 dicembre 1992  n.  507,  e'  abrogato  decorsi
ventiquattro mesi dalla data  di  pubblicazione  dell'avviso  di  cui
all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento. 
  8. L'articolo 7-bis, commi 1, 3 e  4  del  decreto  legislativo  14
dicembre 1992 n. 507, e' abrogato  decorsi  ventiquattro  mesi  dalla
data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo  34,  paragrafo
3, del regolamento. 
  9. L'articolo  7-ter,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e' abrogato  decorsi  sei  mesi
dalla data di  pubblicazione  dell'avviso  di  cui  all'articolo  34,
paragrafo 3, del regolamento. 
  10. Le disposizioni dei decreti legislativi 24  febbraio  1997,  n.
46, e 14 dicembre 1992, n. 507, relative ai dispositivi medici di cui
all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del regolamento, restano in vigore
fino al 27 maggio 2025, nella misura necessaria  all'applicazione  di
tali paragrafi. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Il decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46,
          recante «Attuazione della direttiva 93/42/CEE,  concernente
          i  dispositivi  medici»  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54, S.O. 
              - Il decreto legislativo  14  dicembre  1992,  n.  507,
          recante «Attuazione della direttiva 90/385/CEE  concernente
          il ravvicinamento delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative ai dispositivi  medici  impiantabili  attivi»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1992,  n.
          305. 
              - Il testo degli articoli  9,  13,  13-bis  e  15,  del
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.  46,  cosi'
          recita: 
                «Art. 9 (Vigilanza sugli incidenti verificatisi  dopo
          l'immissione in commercio).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per incidente: 
                  a) qualsiasi malfunzionamento o  alterazione  delle
          caratteristiche  e  delle  prestazioni  di  un  dispositivo
          medico, nonche' qualsiasi inadeguatezza  nell'etichettatura
          o nelle istruzioni per l'uso che possono  essere  o  essere
          stati  causa  di  decesso  o  grave   peggioramento   delle
          condizioni di salute di un paziente o di un utilizzatore; 
                  b) qualsiasi motivo  di  ordine  tecnico  o  medico
          connesso alle caratteristiche  o  alle  prestazioni  di  un
          dispositivo medico che, per le ragioni di cui alla  lettera
          a), comporti il ritiro sistematico  dei  dispositivi  dello
          stesso tipo da parte del fabbricante. 
                2.Gli  operatori  sanitari  pubblici  o  privati  che
          nell'esercizio della loro attivita' rilevano un  incidente,
          come definito dal comma 1, lettera  a),  che  coinvolga  un
          dispositivo medico, sono tenuti a  darne  comunicazione  al
          Ministero della salute, nei  termini  e  con  le  modalita'
          stabilite con uno o piu' decreti ministeriali. 
                3. La comunicazione di cui al comma 2  e'  effettuata
          direttamente o tramite la struttura sanitaria  ove  avviene
          l'incidente   segnalato,   nel   rispetto   di    eventuali
          disposizioni  regionali  che  prevedano  la   presenza   di
          referenti per la vigilanza sui dispositivi medici. 
                4. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere
          inviata altresi' al fabbricante o al suo mandatario,  anche
          per il tramite del fornitore del dispositivo medico. 
                5. Fatto salvo l'obbligo di comunicazione previsto al
          comma  4,   il   Ministero   della   salute   assicura   la
          comunicazione al fabbricante  o  al  suo  mandatario  delle
          informazioni ricevute ai sensi dei commi 2 e 3,  anche  per
          il tramite del fornitore del dispositivo medico. 
                6. Gli operatori sanitari  pubblici  o  privati  sono
          tenuti  a  comunicare  al  fabbricante  o  al   mandatario,
          direttamente  o   tramite   la   struttura   sanitaria   di
          appartenenza e, quindi, anche per il tramite del  fornitore
          del dispositivo medico, ogni altro inconveniente  che,  pur
          non integrando le caratteristiche dell'incidente di cui  al
          comma 1, lettera  a),  possa  consentire  l'adozione  delle
          misure atte a garantire  la  protezione  e  la  salute  dei
          pazienti e degli utilizzatori. 
                7. Nei termini e con le modalita' stabilite con uno o
          piu'  decreti  ministeriali,  il  fabbricante  o   il   suo
          mandatario hanno l'obbligo di dare immediata  comunicazione
          al Ministero della  salute  di  qualsiasi  incidente,  come
          definito al comma 1, di  cui  siano  venuti  a  conoscenza,
          nonche' delle azioni correttive  di  campo  intraprese  per
          ridurre i rischi di decesso o di grave peggioramento  dello
          stato di salute associati all'utilizzo  di  un  dispositivo
          medico. 
                8. Il Ministero della salute registra i dati relativi
          agli incidenti, come definiti al  comma  1,  riguardanti  i
          dispositivi medici. 
                9. Il Ministero della salute dopo aver effettuato una
          valutazione, se possibile insieme al fabbricante o  al  suo
          mandatario, informa immediatamente la Commissione europea e
          gli altri Stati membri in merito  alle  misure  adottate  o
          previste per ridurre al minimo il ripetersi  di  incidenti,
          ivi incluse le informazioni sugli incidenti  dai  quali  la
          valutazione ha avuto origine.» 
                «Art. 13 (Registrazione  delle  persone  responsabili
          dell'immissione in commercio).  -  1.  Il  fabbricante  che
          immette in commercio dispositivi a nome proprio secondo  le
          procedure  previste  all'articolo  11,  commi  5  e  6,   e
          qualsiasi altra persona fisica o giuridica che esercita  le
          attivita' di cui all'articolo 12  se  ha  sede  legale  nel
          territorio italiano, comunica al Ministero della salute  il
          proprio indirizzo  e  la  descrizione  dei  dispositivi  in
          questione. 
                2. Se non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante
          che immette in commercio a nome proprio un dispositivo,  di
          cui al comma 1 o di cui al successivo comma 3-bis,  designa
          un unico mandatario nell'Unione europea. Il mandatario  che
          ha  sede  legale  nel  territorio  italiano   comunica   al
          Ministero   della   salute   le   informazioni    di    cui
          rispettivamente ai commi 1 o 3-bis. 
                3. Il Ministero della salute, su richiesta,  comunica
          agli altri Stati membri e alla Commissione le  informazioni
          fornite dal fabbricante o dal suo  mandatario,  di  cui  al
          comma 1. 
                3-bis.  Il  fabbricante  che  immette  in   commercio
          dispositivi a nome proprio delle classi III,  II-b  e  II-a
          informa il Ministero della sanita' di tutti i dati atti  ad
          identificare tali dispositivi, unitamente alle etichette  e
          alle istruzioni per l'uso,  quando  tali  dispositivi  sono
          messi in servizio in Italia. 
                3-ter. Il  Ministero  della  salute  stabilisce,  con
          decreto, le modalita' per la trasmissione dei dati  di  cui
          al presente articolo. 
                3-quater.  Il   Ministero   della   salute   verifica
          annualmente la compatibilita'  dell'ulteriore  vigenza  del
          presente articolo con lo stato di attivazione  della  banca
          dati europea di cui all'articolo 13-bis.» 
                «Art. 13-bis (Banca dati europea). - 1. Il  Ministero
          della salute trasmette alla banca dati europea le  seguenti
          informazioni: 
                  a)  i  dati   relativi   alla   registrazione   dei
          fabbricanti e dei mandatari, nonche' dei dispositivi di cui
          all'articolo  13,  ad  esclusione  dei  dati  relativi   ai
          dispositivi su misura; 
                  b)  i  dati  relativi  ai  certificati  rilasciati,
          modificati,  integrati,  sospesi,  ritirati   o   rifiutati
          secondo le procedure di cui agli allegati II, III,  IV,  V,
          VI e VII; 
                  c) i  dati  ottenuti  in  base  alla  procedura  di
          vigilanza definita dall'articolo 9; 
                  d) i dati relativi alle indagini  cliniche  di  cui
          all'articolo 14. 
                2. L'applicazione del comma 1 non  comporta  oneri  a
          carico del bilancio dello Stato.» 
                «Art.  15  (Organismi  designati  ad   attestare   la
          conformita'). - 1. Possono essere autorizzati ad  espletare
          le  procedure  di  valutazione  di   conformita'   di   cui
          all'articolo 11, nonche' i compiti specifici  per  i  quali
          sono  stati  autorizzati,  i  soggetti  che  soddisfano   i
          requisiti fissati con decreto del Ministro della salute, di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico.  Con  lo
          stesso  decreto  e'   disciplinato   il   procedimento   di
          autorizzazione  e  fino  alla  sua  entrata  in  vigore,  i
          requisiti e le prescrizioni  procedimentali  sono  fissati,
          rispettivamente, negli allegati XI e XII. 
                2.  I  soggetti  interessati  inoltrano  istanza   al
          Ministero  della  salute  che  provvede  d'intesa  con   il
          Ministero   dello   sviluppo   economico   alla    relativa
          istruttoria    ed    alla    verifica    dei     requisiti.
          L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della  salute,
          di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
          entro novanta  giorni;  decorso  tale  termine  si  intende
          rifiutata. 
                3. L'autorizzazione di  cui  al  comma  2  ha  durata
          quinquennale e puo' essere rinnovata.  L'autorizzazione  e'
          revocata quando i requisiti di cui al comma 1 vengano  meno
          ovvero nel caso in cui siano accertate  gravi  o  reiterate
          irregolarita' da parte dell'organismo. 
                4.  All'aggiornamento  delle  prescrizioni,   nonche'
          all'aggiornamento dei  requisiti  in  attuazione  di  norme
          comunitarie, si provvede con  decreto  del  Ministro  della
          salute,  di  concerto  con  il  Ministro   dello   sviluppo
          economico. 
                5. Il Ministero della salute  e  il  Ministero  dello
          sviluppo economico vigilano sull'attivita' degli  organismi
          designati. Il Ministero della salute  per  il  tramite  del
          Ministero degli affari  esteri  notifica  alla  Commissione
          europea e agli altri Stati membri l'elenco degli  organismi
          designati ad espletare le procedure  di  certificazione  ed
          ogni successiva variazione. 
                5-bis. Copia dei certificati CE di conformita' emessi
          dagli organismi notificati deve essere inviata al Ministero
          della salute e al Ministero  dello  sviluppo  economico,  a
          cura degli stessi. L'organismo notificato fornisce altresi'
          al  Ministero  della  salute  tutte  le  informazioni   sui
          certificati  rilasciati,  modificati,  integrati,  sospesi,
          ritirati  o  rifiutati  e  informa  gli   altri   organismi
          designati sui certificati sospesi, ritirati o rifiutati  e,
          su  richiesta,  sui  certificati  rilasciati.  Esso   mette
          inoltre a disposizione, su richiesta, tutte le informazioni
          supplementari pertinenti. 
                5-ter. Qualora un organismo notificato constati che i
          requisiti pertinenti  della  presente  direttiva  non  sono
          stati o non sono piu' soddisfatti  dal  fabbricante  oppure
          che un certificato non avrebbe  dovuto  essere  rilasciato,
          esso  sospende,  ritira  o  sottopone  a   limitazioni   il
          certificato rilasciato, tenendo conto del  principio  della
          proporzionalita',  a  meno  che  la  conformita'  con  tali
          requisiti non sia  assicurata  mediante  l'applicazione  di
          appropriate misure correttive  da  parte  del  fabbricante.
          L'organismo notificato informa il Ministero della salute in
          caso di sospensione, ritiro o limitazioni del certificato o
          nei  casi  in  cui  risulti  necessario  l'intervento   del
          Ministero della salute. Il Ministero della  salute  informa
          gli altri Stati membri e la Commissione europea. 
                5-quater.   L'organismo   notificato   fornisce    al
          Ministero della salute, su richiesta dello stesso, tutte le
          informazioni e i documenti pertinenti, compresi i documenti
          di bilancio, necessari per verificare la conformita' con  i
          requisiti di cui all'allegato XI e al decreto del  Ministro
          della salute 1° luglio 1998, n. 318. 
                5-quinquies. L'organismo notificato e il  fabbricante
          o il suo mandatario decidono di comune  accordo  i  termini
          per il completamento delle operazioni di valutazione  e  di
          verifica di cui agli allegati da II a VI.». 
              - Il testo degli articoli 5, 7-bis e 7-ter, del  citato
          decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, cosi' recita: 
                «Art.  5  (Certificazione   CE).   -   1.   Ai   fini
          dell'apposizione della marcatura  CE  di  conformita',  per
          dimostrare che un dispositivo medico  impiantabile  attivo,
          che non  sia  un  dispositivo  su  misura  o  destinato  ad
          indagini cliniche, corrisponde ai requisiti  essenziali  di
          cui  all'allegato  1,  il  fabbricante  sceglie  una  delle
          seguenti procedure: 
                  a) la  procedura  relativa  alla  dichiarazione  di
          conformita' CE di cui all'allegato 2; 
                  b) la procedura relativa alla certificazione CE  di
          cui all'allegato 3 insieme con: 
                    1) la procedura relativa alla verifica CE di  cui
          all'allegato 4; 
                    2) la procedura relativa alla dichiarazione CE di
          conformita' di cui all'allegato 5. 
                1-bis. Le procedure  di  cui  agli  allegati  3  e  4
          possono  essere   eseguite   anche   dal   mandatario   del
          fabbricante del dispositivo. 
                2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dello sviluppo  economico  sono  fissati  i
          requisiti dei quali devono essere in possesso gli organismi
          da designare ai  fini  dello  svolgimento  delle  procedure
          relative al rilascio delle certificazioni CE  previste  dal
          presente decreto. 
                3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dello sviluppo economico sono designati gli
          organismi  autorizzati   allo   svolgimento   dei   compiti
          attinenti  alle  procedure  relative  al   rilascio   delle
          certificazioni CE. L'autorizzazione ha durata  quinquennale
          rinnovabile ed e' revocata se vengono meno i  requisiti  di
          cui al comma 2, ovvero se sono accertate gravi o  reiterate
          irregolarita' da parte dell'organismo notificato. 
                4.  Le  spese  necessarie   per   l'attestazione   di
          conformita' dei dispositivi sono a carico del richiedente. 
                5. Copia dei certificati  CE  di  conformita'  emessi
          dagli organismi designati ai sensi del comma 3, deve essere
          inviata  ai  Ministeri  della  salute  e   dello   sviluppo
          economico a cura degli stessi. 
                5-bis.  Nel   procedimento   di   valutazione   della
          conformita'  del  dispositivo  di  cui  al  comma   1,   il
          fabbricante o l'organismo notificato ai sensi del comma  3,
          tengono  conto  di  tutti  i  risultati  disponibili  delle
          operazioni  di  valutazione  e  di  verifica  eventualmente
          svolte, secondo la disciplina del presente decreto  in  una
          fase intermedia della fabbricazione. 
                5-ter.  Se  il  procedimento  di  valutazione   della
          conformita'  presuppone  l'intervento   di   un   organismo
          notificato, il fabbricante, o  il  suo  mandatario  possono
          rivolgersi ad un organismo di loro scelta nell'ambito delle
          competenze  per  le  quali  l'organismo  stesso  e'   stato
          designato. 
                5-quater.  L'organismo  puo'  esigere,  giustificando
          debitamente la richiesta, informazioni o dati necessari per
          rilasciare o non ritirare il certificato di conformita'  ai
          fini della procedura scelta dall'interessato. 
                5-quinquies. Le decisioni  adottate  dagli  organismi
          notificati a norma degli  allegati  2,  3  e  5  hanno  una
          validita' massima di cinque anni e possono essere prorogati
          per i successivi di cinque anni al  massimo,  su  richiesta
          presentata entro il termine convenuto nel contratto firmato
          dalle due parti. 
                5-quinquies.1.  L'organismo  notificato  fornisce  al
          Ministero  della   salute   tutte   le   informazioni   sui
          certificati  rilasciati,  modificati,  integrati,  sospesi,
          ritirati  o  rifiutati  e  informa  parimenti   gli   altri
          organismi, designati in forza del comma 3, sui  certificati
          sospesi,  ritirati  o  rifiutati  e,  su   richiesta,   sui
          certificati rilasciati. Esso mette inoltre a  disposizione,
          su   richiesta,   tutte   le   informazioni   supplementari
          pertinenti. 
                5-quinquies.2.  Qualora   un   organismo   notificato
          constati che i requisiti pertinenti  del  presente  decreto
          non sono stati o non sono piu' soddisfatti dal fabbricante,
          oppure  che  un  certificato  non  avrebbe  dovuto   essere
          rilasciato, esso sospende, ritira o sottopone a limitazioni
          il certificato  rilasciato,  tenendo  conto  del  principio
          della proporzionalita', a meno che la conformita' con  tali
          requisiti non sia  assicurata  mediante  l'applicazione  di
          appropriate misure correttive  da  parte  del  fabbricante.
          L'organismo notificato informa il Ministero della salute in
          caso di sospensione, ritiro o limitazioni del certificato o
          nei  casi  in  cui  risulti  necessario  l'intervento   del
          Ministero. Il Ministero  della  salute  informa  gli  altri
          Stati membri e la Commissione europea. 
                5-quinquies.3.  L'organismo  notificato  fornisce  al
          Ministero della salute, su richiesta dello stesso, tutte le
          informazioni e i documenti pertinenti, compresi i documenti
          di bilancio, necessari per  verificare  la  conformita'  ai
          requisiti di cui all'allegato 8. 
                5-sexies. Il Ministero  della  salute  autorizza,  su
          richiesta motivata, l'immissione in commercio e la messa in
          servizio, nel territorio nazionale, di singoli  dispositivi
          per i quali le procedure di cui agli articoli 5, comma 1, e
          6, comma 1, non sono state espletate o completate,  il  cui
          impiego e' nell'interesse della protezione della salute. La
          domanda d'autorizzazione deve contenere la descrizione  del
          dispositivo, dell'azione principale cui e' destinato e  dei
          motivi per i quali  la  domanda  e'  stata  presentata.  Il
          Ministero della salute comunica, entro  trenta  giorni,  il
          provvedimento in merito alla autorizzazione. 
                5-sexies.1. Per il trattamento di singoli pazienti, a
          scopo compassionevole, in casi eccezionali di necessita' ed
          urgenza e con le modalita' stabilite con successivo decreto
          ministeriale, il Ministero della salute autorizza l'uso  di
          dispositivi medici per i quali le procedure  indicate  agli
          articoli  5,  comma  1,  e  6,  comma  1,  non  sono  state
          espletate. 
                5-septies. Il Ministero della salute, d'intesa con il
          Ministero  dello   sviluppo   economico   puo'   stabilire,
          conformemente alla procedura comunitaria, che in deroga  al
          comma 1 e all'art. 6, comma 1, ai fini della conformita' di
          un dispositivo o di una  categoria  di  dispositivi,  venga
          obbligatoriamente seguita una  delle  procedure  specifiche
          previste in dette disposizioni.» 
                «Art. 7-bis (Registrazione delle persone responsabili
          dell'immissione in commercio.). -  1.  Il  fabbricante  che
          immette in commercio dispositivi medici impiantabili attivi
          a nome proprio, secondo la procedura di cui all'articolo 6,
          comma 1, e che  ha  sede  legale  nel  territorio  italiano
          comunica al Ministero della salute il proprio  indirizzo  e
          la descrizione dei dispositivi in questione. 
                2. A richiesta, il Ministero della salute informa gli
          Stati membri e la Commissione circa i dati di cui ai  commi
          1 e 3. 
                3.  Il   fabbricante   che   immette   in   commercio
          dispositivi medici  impiantabili  attivi  a  nome  proprio,
          secondo le  procedure  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          informa il Ministero della salute di tutti i dati  atti  ad
          identificare tali dispositivi  unitamente  all'etichetta  e
          alle istruzioni per l'uso, quando i dispositivi sono  messi
          in servizio in Italia. 
                4. Se non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante
          che immette in commercio a nome proprio un dispositivo,  di
          cui ai commi 1 o 3, designa un unico mandatario nell'Unione
          europea. Il mandatario comunica al Ministero  della  salute
          le informazioni richieste al comma 3 e, se ha  sede  legale
          nel territorio italiano, quelle di cui al comma 1.» 
                «Art. 7-ter (Banca dati europea.) - 1.  Il  Ministero
          della salute trasmette alla banca dati europea le  seguenti
          informazioni: 
                  a)  i  dati  relativi  ai  certificati  rilasciati,
          modificati,  integrati,  sospesi,  ritirati   o   rifiutati
          secondo le procedure di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5; 
                  b) i  dati  ottenuti  in  base  alle  procedure  di
          vigilanza definite agli art. 11; 
                  c) i dati relativi alle indagini  cliniche  di  cui
          all'articolo 7. 
                2. L'applicazione del comma 1 non  comporta  oneri  a
          carico del bilancio dello Stato.». 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse.