Art. 4 
 
         Messa a disposizione sul mercato, messa in servizio 
                e obblighi degli operatori economici 
 
  1. Per l'immissione sul mercato, la messa a disposizione, la  messa
in servizio dei dispositivi e gli obblighi degli operatori economici,
si osservano le pertinenti disposizioni contenute  nel  capo  II  del
regolamento. 
  2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 5, del
regolamento, il Ministero della salute puo' chiedere alle istituzioni
sanitarie stabilite nel territorio nazionale di trasmettere eventuali
informazioni che esso ritenga di richiedere. 
  3. Resta ferma la possibilita' per il  Ministero  della  salute  di
disporre ispezioni in loco, nonche' limitazioni alla fabbricazione  e
all'utilizzo di qualsiasi tipologia specifica di dispositivi messi in
servizio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento. 
  4. Con decreto del Ministro della salute, secondo  quanto  previsto
dall'articolo  1,  paragrafo  14,  del  regolamento  possono   essere
stabilite limitazioni all'uso di  qualsiasi  tipologia  specifica  di
dispositivo,  relativamente   ad   aspetti   non   disciplinati   dal
regolamento. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse.