Art. 5 
 
                   Requisiti generali di sicurezza 
                            e prestazione 
 
  1. I  requisiti  generali  di  sicurezza  e  prestazione  che  ogni
dispositivo  deve  soddisfare   sono   quelli   pertinenti   previsti
nell'allegato I del regolamento. 
  2. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1,  paragrafo  12,
del  regolamento,  laddove  esista  un  rischio  per  la  salute  dei
pazienti, degli operatori tecnici e dei terzi, i dispositivi che sono
anche macchine, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  lettera  a),  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,  rispettano  i  requisiti
essenziali in materia di salute e sicurezza stabiliti nell'allegato I
del citato decreto legislativo, qualora  tali  requisiti  siano  piu'
specifici  rispetto  a   quelli   stabiliti   nell'allegato   I   del
regolamento. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma  2,  lett.  a)
          del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 17, recante
          «Attuazione  della  direttiva  2006/42/CE,  relativa   alle
          macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli
          ascensori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio
          2010, n. 41, S.O.: 
                «Art. 2 (Definizioni). - Omissis. 
                2. Si applicano le definizioni seguenti: 
                  a) «macchina» propriamente detta: 
                    1) insieme equipaggiato  o  destinato  ad  essere
          equipaggiato di un sistema  di  azionamento  diverso  dalla
          forza umana o animale  diretta,  composto  di  parti  o  di
          componenti, di cui almeno uno mobile,  collegati  tra  loro
          solidamente per un'applicazione ben determinata; 
                    2) insieme di cui al numero 1), al quale  mancano
          solamente elementi di collegamento al sito di impiego o  di
          allacciamento alle fonti di energia e di movimento; 
                    3) insieme di cui ai numeri 1) e 2),  pronto  per
          essere installato e che puo' funzionare  solo  dopo  essere
          stato montato su un mezzo di trasporto o installato  in  un
          edificio o in una costruzione; 
                    4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e
          3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera  g),  che  per
          raggiungere uno stesso risultato sono disposti e  comandati
          in modo da avere un funzionamento solidale; 
                    5) insieme di  parti  o  di  componenti,  di  cui
          almeno  uno  mobile,  collegati  tra  loro  solidalmente  e
          destinati al sollevamento di pesi e la cui unica  fonte  di
          energia e' la forza umana diretta; 
                    Omissis.».