Art. 6 
 
                  Libera circolazione e dispositivi 
                     a destinazione particolare 
 
  1.  E'  consentita  la  presentazione  di  dispositivi  medici  non
conformi al presente decreto  in  occasione  di  fiere,  esposizioni,
dimostrazioni o manifestazioni simili, a condizione che sia  indicato
in modo chiaramente visibile  che  tali  dispositivi  sono  destinati
unicamente alla presentazione o alla dimostrazione e che non  possono
essere messi a disposizione se  non  conformi  al  regolamento  e  al
presente decreto. 
  2. Le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi  tipologia
di  dispositivo  medico,  fornite  per   iscritto   dal   fabbricante
all'utilizzatore  e  al  paziente   conformemente   all'allegato   I,
paragrafo 23, del regolamento, sono espresse in  lingua  italiana  al
momento della consegna all'utilizzatore finale, per uso professionale
o per qualsiasi altra utilizzazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse.