Art. 8 
 
Tessera per il portatore di impianto e informazioni che devono essere
  fornite ai pazienti portatori di impianto 
  1. Il fabbricante fornisce insieme al dispositivo  impiantabile  la
tessera per il portatore  di  impianto  e  le  informazioni  previste
dall'articolo 18 del regolamento, che devono essere redatte in lingua
italiana e in lingua inglese. 
  2. Le istituzioni sanitarie sono tenute a rendere  le  informazioni
disponibili al paziente cui e' stato impiantato il dispositivo con il
mezzo ritenuto piu' idoneo a consentire un rapido e completo  accesso
alle informazioni stesse, tenuto conto delle richieste  eventualmente
formulate dal paziente medesimo. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2017/745  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle
          premesse.