Art. 10 
 
                 Banca dati europea dei dispositivi 
                           medici Eudamed 
 
  1.  Il  Ministero  della  salute,  gli  organismi  notificati,  gli
operatori economici e gli sponsor inseriscono nella  Banca  dati  dei
dispositivi medici (Eudamed) predisposta dalla Commissione  ai  sensi
dell'articolo 30 del regolamento, i  dati,  secondo  le  disposizioni
riguardanti i seguenti sistemi elettronici: 
    a)  il  sistema  elettronico  relativo  alla  registrazione   dei
dispositivi di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento; 
    b) la banca dati UDI di cui all'articolo 25 del regolamento; 
    c) il  sistema  elettronico  relativo  alla  registrazione  degli
operatori economici di cui all'articolo 27 del regolamento; 
    d) il sistema  elettronico  per  gli  organismi  notificati  e  i
certificati di cui all'articolo 52 del regolamento; 
    e) il sistema elettronico per gli studi delle prestazioni di  cui
all'articolo 69 del regolamento; 
    f) il sistema elettronico per  la  vigilanza  e  la  sorveglianza
post-commercializzazione di cui all'articolo 87 del regolamento; 
    g) il sistema elettronico per la sorveglianza del mercato di  cui
all'articolo 95 del regolamento. 
  2. Il Ministero della salute garantisce l'implementazione di misure
informatiche che assicurino la connessione della banca  dati  Eudamed
alle banche dati esistenti o in via di implementazione e il  rispetto
da  parte  degli  operatori   economici   degli   obblighi   previsti
dall'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 5 aprile  2017,
          n. 2017/746/UE, si veda nelle note alle premesse.