Art. 13 
 
                       Procedure di vigilanza 
 
  1. I fabbricanti di dispositivi medico-diagnostici in vitro messi a
disposizione sul territorio nazionale, diversi  da  quelli  destinati
allo studio delle prestazioni, segnalano al  Ministero  della  salute
gli incidenti gravi, ivi inclusi i risultati errati  inattesi,  e  le
azioni correttive di sicurezza, secondo le tempistiche e le modalita'
previste dall'articolo 82 del regolamento. I  fabbricanti  segnalano,
altresi', ai sensi dell'articolo 83  del  regolamento,  ogni  aumento
statisticamente significativo della frequenza  o  della  gravita'  di
incidenti diversi da quelli gravi  che  hanno  comportato  o  possono
comportare rischi inaccettabili per  la  salute  o  la  sicurezza  di
pazienti,  utilizzatori  o  altre   persone   o   qualsiasi   aumento
significativo dei risultati errati  inattesi  stabilito  in  rapporto
alle prestazioni dichiarate del dispositivo di  cui  all'allegato  I,
punto 9.1, lettere  a)  e  b),  del  regolamento  e  precisato  nella
documentazione tecnica e nelle informazioni sul prodotto. 
  2. Gli operatori sanitari pubblici  o  privati  che  nell'esercizio
della loro attivita'  rilevano  un  incidente  grave,  come  definito
dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 68), del regolamento, anche solo
sospetto,  che  coinvolga  un  dispositivo,  sono  tenuti   a   darne
comunicazione al  Ministero  della  salute,  nei  termini  e  con  le
modalita' stabilite da uno o piu' decreti del Ministro della salute. 
  3.  Gli  operatori  sanitari  pubblici  o  privati   che,   durante
l'utilizzo,  rilevano  un  incidente  diverso  da   quello   definito
dall'articolo 2, paragrafo 1,  numero  68),  del  regolamento  e  gli
utilizzatori profani e i pazienti che rilevano un  incidente  che,  a
prescindere dalla gravita', coinvolga un dispositivo,  possono  darne
comunicazione al  Ministero  della  salute,  nei  termini  e  con  le
modalita' stabilite da uno o piu' decreti del Ministro della salute. 
  4. La comunicazione di cui ai commi  2  e  3  e'  effettuata  dagli
operatori sanitari pubblici o  privati,  direttamente  o  tramite  la
struttura  sanitaria  coinvolta  o,  a  seconda   dei   casi,   dagli
utilizzatori profani e dai pazienti, sempre nel  rispetto  di  quanto
stabilito dalla disciplina  nazionale  e  di  eventuali  disposizioni
regionali che prevedano la presenza di referenti per la vigilanza sui
dispositivi. 
  5. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 da parte degli  operatori
sanitari  pubblici  o  privati  deve  essere  inviata,  altresi',  al
fabbricante  o  al  suo  mandatario,  anche  per   il   tramite   del
distributore del dispositivo, cosi' come  definito  dall'articolo  2,
paragrafo 1, numero 27) del regolamento. Gli utilizzatori profani e i
pazienti che segnalano incidenti secondo quanto previsto al  comma  3
possono darne comunicazione al fabbricante o al suo mandatario, anche
per il tramite del distributore del dispositivo, contestualmente alla
comunicazione verso il Ministero della salute. 
  6. Gli  operatori  sanitari  pubblici  o  privati,  direttamente  o
tramite la struttura sanitaria coinvolta, sono tenuti a  segnalare  i
reclami al fabbricante, anche per il tramite dei  relativi  operatori
economici, al fine di  consentire  l'adozione  delle  misure  atte  a
garantire  la  protezione  e  la  salute  pubblica.  Della   predetta
comunicazione deve  essere  informato  contestualmente  il  Ministero
della salute, ai  fini  delle  attivita'  di  gestione  dei  dati  di
vigilanza e dei reclami, prevista dall'articolo 88, paragrafo  1  del
regolamento. Gli utilizzatori profani e i pazienti possono  segnalare
eventuali reclami al fabbricante, anche per il tramite  dei  relativi
operatori economici. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute
sono definiti  i  termini  e  le  modalita'  della  segnalazione  dei
reclami. Gli  operatori  economici,  quali  mandatario,  importatore,
distributore, una volta ricevuti reclami e segnalazioni da  parte  di
operatori sanitari, utilizzatori profani e pazienti, hanno  l'obbligo
di informare il fabbricante, ai sensi degli articoli 11, paragrafo 3,
lettera g), 13, paragrafo 8, e 14, paragrafo 5, del  regolamento.  Il
fabbricante, anche per il tramite dei relativi  operatori  economici,
su  richiesta  del  Ministero  della  salute,  mette  a  disposizione
tempestivamente dati e informazioni relativi ai reclami. 
  7.  Il  Ministero  della  salute  adotta  misure  adeguate,   quali
l'organizzazione di  campagne  di  informazione  e  di  comunicazione
mirate a sensibilizzare e incoraggiare la segnalazione  di  incidenti
gravi sospetti da parte di operatori sanitari, utilizzatori profani e
pazienti. 
  8. In  seguito  alla  segnalazione  di  un  incidente  grave  o  di
risultati errati inattesi, il fabbricante provvede tempestivamente  a
svolgere  le  indagini  necessarie  di  cui   all'articolo   84   del
regolamento, inclusa, se del caso, un'azione correttiva di sicurezza,
cooperando con il Ministero della salute  e  l'organismo  notificato,
ove coinvolto. Il Ministero della salute valuta  i  rischi  derivanti
dalle segnalazioni ricevute e i contenuti  dell'avviso  di  sicurezza
proposto  dal  fabbricante,  richiedendo,  qualora  ne   ravvisi   la
necessita', adeguamenti, misure integrative e ulteriori  adempimenti,
con oneri a carico del medesimo fabbricante, al fine di preservare la
tutela  della  salute  e  la   sicurezza   di   operatori   sanitari,
utilizzatori profani e pazienti. Il fabbricante fornisce al Ministero
della salute l'avviso di sicurezza in lingua italiana.  Il  Ministero
della  salute  valuta,  altresi',  ai  sensi  dell'articolo  83   del
regolamento, gli incidenti di cui alle  relazioni  sulle  tendenze  e
impone al fabbricante, con oneri a proprio carico, di adottare misure
appropriate per la tutela della salute pubblica e della sicurezza dei
pazienti. 
  9. Con decreto del Ministro della salute sono individuati  i  tempi
di   conservazione   dei   dati   personali   eventualmente   forniti
contestualmente alle comunicazioni  di  incidenti  verificatisi  dopo
l'immissione in commercio di un dispositivo. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 5 aprile  2017,
          n. 2017/746/UE, si veda nelle note alle premesse.