Art. 15 
 
                      Sorveglianza del mercato 
 
  1.  La  sorveglianza  sull'applicazione  del  presente  decreto  e'
demandata al Ministero della salute che  puo'  disporre  verifiche  e
controlli mediante i propri uffici  centrali  e  periferici,  nonche'
avvalendosi di soggetti appositamente incaricati. 
  2. Il fabbricante,  il  mandatario  e  tutti  gli  altri  operatori
economici coinvolti nel procedimento di sorveglianza, sono tenuti  ad
improntare le proprie interlocuzioni con il  Ministero  della  salute
nel rispetto dei principi  di  correttezza,  buona  fede,  lealta'  e
collaborazione, rispondendo alle richieste di accertamento di cui  al
presente  articolo  in  modo  puntuale,  pertinente,   tempestivo   e
completo. 
  3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con  metodo  a
campione,  presso  gli  operatori  economici,   i   fornitori   e   i
subfornitori o presso gli utilizzatori professionali. A tal  fine  e'
consentito: 
    a) l'accesso ai locali degli operatori economici, dei fornitori e
dei subfornitori e alle strutture degli  utilizzatori  professionali,
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, lettera b), del regolamento; 
    b) l'acquisizione della documentazione e di tutte le informazioni
necessarie all'accertamento, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo  3,
lettera a), del regolamento; 
    c) il prelievo di un campione o l'accesso ai dispositivi a titolo
gratuito per l'esecuzione di esami e prove,  ai  sensi  dell'articolo
88, paragrafo 3, lettera a), del regolamento. 
  4. Per l'effettuazione  degli  accertamenti  di  cui  al  comma  3,
lettera c), il Ministero della salute  puo'  avvalersi  di  organismi
tecnici  dello  Stato  o  di  laboratori  accreditati  per  le  prove
richieste ai sensi dei pertinenti standard armonizzati, ove presenti.
Qualora non presenti sul  territorio  italiano,  il  Ministero  della
salute puo' valutare l'opportunita' di rivolgersi  a  laboratori  non
accreditati per la specifica prova. 
  5. I costi delle attivita' di verifica,  accertamento  e  controllo
svolte dal  Ministero  della  salute  sono  a  carico  dell'operatore
economico. 
  6. Ai fini dell'attivita' di sorveglianza, il fabbricante o il  suo
mandatario mantiene a disposizione  del  Ministero  della  salute  la
documentazione prevista per la valutazione della conformita', incluse
etichette  ed  istruzioni  per  l'uso,  per   il   periodo   indicato
nell'allegato  IX,  capo   III,   nell'allegato   X,   paragrafo   6,
nell'allegato XI, paragrafo 6, del regolamento. 
  7. Il fabbricante o, se del caso, il mandatario rende  disponibile,
su richiesta  del  Ministero  della  salute,  le  informazioni  e  la
documentazione, inclusi i rapporti di audit, valutazione e  ispezione
riguardanti le procedure di cui all'articolo 48, paragrafi da 1 a  10
del  regolamento,  necessari  per  dimostrare  la   conformita'   del
dispositivo, in lingua italiana. 
  8.  Qualora  sulla  base  dei  dati  ottenuti  dalle  attivita'  di
vigilanza o di  sorveglianza  del  mercato  o  sulla  base  di  altre
informazioni il Ministero della salute abbia motivo di ritenere che i
dispositivi possano presentare un rischio  inaccettabile  o  un'altra
non conformita', oppure che un dispositivo o una categoria  o  gruppo
di dispositivi specifici possano presentare  un  rischio  potenziale,
adotta le conseguenti iniziative osservando le disposizioni contenute
negli articoli da 90 a 93 nel regolamento. 
  9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
27 del presente decreto, il Ministero della salute, quando accerta la
violazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  ordina   al
fabbricante, al mandatario e a tutti gli  altri  operatori  economici
interessati, di  intraprendere  ogni  azione  idonea  a  far  cessare
l'infrazione assegnando un  termine  per  l'adempimento,  chiaramente
definito.  Le  azioni  da  intraprendere  sono  a  cura  e  a   spese
dell'operatore economico destinatario del provvedimento. 
  10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, il  Ministero
della salute adotta adeguate misure per vietare o limitare la messa a
disposizione del dispositivo sul mercato nazionale, per ritirarlo  da
tale mercato o richiamarlo; le misure da intraprendere sono  a  spese
dell'operatore economico destinatario della misura. 
  11. Le misure previste dai commi 8, 9 e 10 si adottano anche se  la
marcatura CE e' stata apposta impropriamente su prodotti che non sono
contemplati dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 5 aprile  2017,
          n. 2017/746/UE, si veda nelle note alle premesse.