Art. 18 
 
               Valutazione delle tecnologie sanitarie 
 
  1. Al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli  nazionale,
regionali e delle aziende accreditate del SSN,  per  il  governo  dei
consumi dei dispositivi medici a tutela dell'unitarieta' del sistema,
della  sicurezza  nell'uso  della  tecnologia  e  della  salute   dei
cittadini e di garantire che i processi  decisionali  del SSN,  siano
informati da evidenze scientifiche sul  potenziale  impatto  clinico,
organizzativo, economico, sociale, legale ed etico  dell'introduzione
nella pratica clinica di tecnologie sanitarie,  nonche'  al  fine  di
introdurre specifiche classificazioni  e  condizioni  di  acquisto  a
carico del SSN, per l'uso di dispositivi medico-diagnostici in  vitro
successivamente alla loro  commercializzazione,  il  Ministero  della
salute, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma  587,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il tramite della Cabina  di
regia per l'Health technology assessment (HTA),  istituita  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 587, lettera a), della medesima legge  n.  190
del 2014, promuove l'attuazione del Programma nazionale  di  HTA  dei
dispositivi medici. Alla realizzazione del Programma nazionale di HTA
dei dispositivi medici concorre l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali (AGENAS) di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che,  anche  mediante  la
stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, svolge i seguenti
compiti: 
    a) presentazione di proposte alla Cabina di  regia,  ai  fini  di
approvazione,  per  l'identificazione  e  valutazione  precoce  delle
tecnologie sanitarie innovative riconosciute a potenzialmente elevato
impatto clinico, economico, organizzativo  e  comunque  in  grado  di
rispondere alle esigenze assistenziali, anche emergenziali,  espresse
dal SSN; 
    b)  elaborazione  degli  indirizzi  metodologici   che   verranno
applicati per la  produzione  dei  rapporti  di  valutazione  tecnica
multidimensionale nel Programma  nazionale  di  HTA  dei  dispositivi
medici; 
    c)  in  coerenza  con  le  indicazioni  della  Cabina  di  regia,
realizzazione    delle    attivita'    di     valutazione     tecnica
multidimensionale  e  coordinamento  delle  attivita'  dei   soggetti
iscritti nell'Albo nazionale dei Centri Collaborativi  del  Programma
nazionale di HTA dei dispositivi medici; 
    d) partecipazione alla fase di elaborazione delle raccomandazioni
sull'uso delle tecnologie valutate (appraisal), svolgendo compiti  di
coordinamento metodologico nell'ambito delle  commissioni  consultive
che propongono alla Cabina di regia le Raccomandazioni, ai fini della
loro adozione, e che sono costituite da esperti, delegati degli  Enti
istituzionali  coinvolti  e  rappresentanti  delle  associazioni   di
portatori di interessi collettivi; 
    e)  in  coerenza  con  le  indicazioni  della  Cabina  di  regia,
attivita' per la pubblicazione, la diffusione  e  la  verifica  degli
impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla
lettera c), secondo  i  metodi  validati  di  cui  alla  lettera  b),
promuovendone l'utilizzo da  parte  delle  regioni  e  delle  Aziende
sanitarie  per  informare  le  decisioni  in  merito  all'adozione  e
all'introduzione delle tecnologie sanitarie e al disinvestimento. 
  2. Il Ministero della  salute,  su  proposta  tecnica  dell'Agenzia
nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS)  approvata  dalla
Cabina di regia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, adotta con decreto, entro centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, il Programma nazionale HTA
dei dispositivi medici, da aggiornarsi con cadenza triennale. 
  3. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
da adottare entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabilite le modalita' operative per rendere i
procedimenti  di  acquisto  piu'  efficienti  tenendo   conto   delle
risultanze conseguenti all'esercizio delle funzioni di  HTA,  di  cui
all'articolo 1, comma 587, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
nonche'  sulla  base  degli  obiettivi  individuati   dal   Programma
nazionale di HTA. 
  4. Restano ferme  le  disposizioni  che  attribuiscono  all'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA) competenze in materia di HTA. 
  5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabiliti i compiti e la composizione dell'Osservatorio nazionale dei
prezzi dei dispositivi medici di cui al decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, del quale fanno parte il Ministero della  salute,  il  Ministero
dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia  e  finanze,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, l'Agenzia
nazionale per  i  Servizi  sanitari  regionali  (AGENAS),  l'Istituto
superiore di sanita', l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli   Infortuni   sul   lavoro,   una   qualificata    rappresentanza
dell'industria e delle associazioni dei pazienti e dei cittadini. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 587, della  legge  23
          dicembre  2014,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di  stabilita'  2015)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O., cosi' recita: 
                «Omissis 
                587. In attuazione delle disposizioni contenute nella
          direttiva  2011/24/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 9 marzo 2011, e per promuovere il  razionale
          uso  dei  dispositivi  medici  sulla  base  del   principio
          costo-efficacia, il  Ministero  della  salute,  avvalendosi
          dell'Agenzia nazionale per  i  servizi  sanitari  regionali
          (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del  farmaco  (AIFA),  per
          gli aspetti di relativa competenza, al  fine  di  garantire
          l'azione coordinata  dei  livelli  nazionale,  regionali  e
          delle aziende accreditate del Servizio sanitario  nazionale
          per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela
          dell'unitarieta'  del  sistema,  della  sicurezza  nell'uso
          della tecnologia e della salute dei cittadini, con  proprio
          decreto, provvede, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, a: 
                  a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina
          di regia, con il coinvolgimento delle regioni,  dell'AGENAS
          e dell'AIFA, sentiti i  rappresentanti  dei  pazienti,  dei
          cittadini  e  dell'industria,  anche  in  conformita'  alle
          indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorita'  ai
          fini assistenziali; 
                  b)  individuare,   per   la   predisposizione   dei
          capitolati  di  gara,  i   requisiti   indispensabili   per
          l'acquisizione dei dispositivi medici a livello  nazionale,
          regionale, intra-regionale  o  aziendale,  e  indicare  gli
          elementi per la classificazione dei dispositivi  medici  in
          categorie omogenee,  garantendo,  al  fine  delle  esigenze
          terapeutiche, piu' tipologie per i presidi  utilizzati  per
          la terapia domiciliare delle patologie croniche  adattabili
          ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della
          valutazione costo-efficacia,  e  per  l'individuazione  dei
          prezzi di riferimento; 
                  c)  istituire  una   rete   nazionale,   coordinata
          dall'AGENAS,  di  collaborazione  tra  le  regioni  per  la
          definizione e per l'utilizzo di strumenti  per  il  governo
          dei dispositivi medici e per Health  Technology  Assessment
          (HTA),  denominato  «Programma   nazionale   di   HTA   dei
          dispositivi medici. 
                  Omissis.». 
              - L'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,
          n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanita',
          a norma dell'art. 1, comma  1,  lettera  h),  della  L.  23
          ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          3 agosto 1993, n. 180, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 5 (Agenzia per i servizi sanitari regionali). -
          1.  E'  istituita  una  agenzia  dotata   di   personalita'
          giuridica e sottoposta alla vigilanza del  Ministero  della
          sanita', con compiti di supporto delle attivita' regionali,
          di valutazione comparativa dei costi e dei  rendimenti  dei
          servizi resi ai cittadini e di segnalazione di  disfunzioni
          e  sprechi  nella  gestione  delle  risorse   personali   e
          materiali   e    nelle    forniture,    di    trasferimento
          dell'innovazione  e  delle   sperimentazioni   in   materia
          sanitaria. 
                2. 
                3. Il direttore dell'agenzia e' nominato con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro  della  sanita',  tra  esperti   di   riconosciuta
          competenza in materia di  organizzazione  e  programmazione
          dei servizi sanitari, anche  estranei  all'amministrazione.
          Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di
          durata quinquennale non rinnovabile. 
                4. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti  con  rapporto
          di collaborazione  coordinata  e  continuativa  nel  limite
          massimo di dieci unita'. 
                5. Alle spese di  funzionamento  dell'Agenzia  si  fa
          fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari  a
          lire 12,8 miliardi a partire dall'anno  2001.  Al  relativo
          onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,  comma
          2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502, e successive modificazioni, come  rideterminata  dalla
          tabella C della legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (legge
          finanziaria 2001). 
                6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art.  53  della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833.». 
              - Il decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  recante
          «Disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
          Disposizioni per garantire la continuita'  dei  dispositivi
          di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni industriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          14  agosto  2015,  n.  188,  S.O.,   e'   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2015,   n.   125,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2015, n. 188,
          S.O.