Art. 19 
 
                      Commercio dei dispositivi 
 
  1. In attuazione dell'articolo 98 del regolamento con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, possono essere individuati, anche per singole tipologie di
dispositivi, i soggetti autorizzati alla vendita nonche' stabilite le
prescrizioni che  devono  essere  osservate  per  assicurare  che  la
conservazione  e  la  distribuzione  dei  dispositivi  stessi   siano
conformi agli interessi sanitari, nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 5 del presente decreto. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 5 aprile  2017,
          n. 2017/746/UE, si veda nelle note alle premesse.