Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento. 2. Ai fini del presente decreto si applica, altresi', la seguente definizione: a) reclamo: comunicazione scritta, in formato elettronico o orale che dichiara carenze correlate a identita', qualita', durabilita', affidabilita', usabilita', sicurezza o prestazioni di un dispositivo o relative a un servizio che influisce sulle prestazioni di tali dispositivi.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 5 aprile 2017, n. 2017/746/UE, si veda nelle note alle premesse.