Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni
contenute nell'articolo 2 del regolamento. 
  2. Ai fini del presente decreto si applica, altresi',  la  seguente
definizione: 
    a) reclamo: comunicazione scritta, in formato elettronico o orale
che dichiara carenze correlate a  identita',  qualita',  durabilita',
affidabilita', usabilita', sicurezza o prestazioni di un  dispositivo
o relative a un servizio che  influisce  sulle  prestazioni  di  tali
dispositivi. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 5 aprile  2017,
          n. 2017/746/UE, si veda nelle note alle premesse.