Art. 20 
 
Offerta in vendita a distanza dei dispositivi  medico-diagnostici  in
                                vitro 
 
  1. Al fine di garantire la sicurezza  dei  dispositivi  offerti  in
vendita a distanza al pubblico  mediante  i  servizi  della  societa'
dell'informazione di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero  della  salute
e'  l'autorita'  cui  compete  emanare  provvedimenti  per   impedire
l'accesso  agli  indirizzi  internet  corrispondenti  ai   siti   web
individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti  dal
territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3,  15,  comma
2, e 16, comma 3, del medesimo decreto. 
  2.  Qualora  necessario,  il  Ministero  della  salute  indice  una
conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei  casi  segnalati  o
riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei
carabinieri  per  la  tutela  della  salute   (N.A.S.),   finalizzata
all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita  a
distanza   al   pubblico   mediante   i   servizi   della    societa'
dell'informazione  dei  dispositivi.  Alla  conferenza   di   servizi
partecipano, come amministrazioni  interessate,  il  Ministero  dello
sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la  tutela  della
salute  (N.A.S.)  e,  come  osservatori,  l'Autorita'  garante  della
concorrenza e  del  mercato  e  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni. 
  3.  Il  Ministero   della   salute   dispone,   anche   a   seguito
dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma  2,  con
provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione  di  pratiche
commerciali consistenti  nell'offerta  di  dispositivi  attraverso  i
mezzi  della   societa'   dell'informazione   in   violazione   delle
disposizioni del regolamento. 
  4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal Comando  dei
carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.). 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto  legislativo  9  aprile  2003,   n.   70,   recante
          «Attuazione della direttiva 2000/31/CE  relativa  a  taluni
          aspetti    giuridici    dei    servizi    della    societa'
          dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare
          riferimento al  commercio  elettronico»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  14  aprile  2003,  n.  87,  S.O,  cosi'
          recita: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) "servizi della societa'  dell'informazione":  le
          attivita' economiche svolte in linea - on line - nonche'  i
          servizi definiti dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),
          della  legge  21  giugno  1986,  n.   317,   e   successive
          modificazioni; 
                  b) "prestatore": la persona fisica o giuridica  che
          presta un servizio della societa' dell'informazione; 
                  c)  "prestatore  stabilito":  il   prestatore   che
          esercita effettivamente un'attivita' economica mediante una
          stabile  organizzazione  per  un  tempo  indeterminato.  La
          presenza e l'uso  dei  mezzi  tecnici  e  delle  tecnologie
          necessarie per prestare un servizio  non  costituiscono  di
          per se' uno stabilimento del prestatore; 
                  d) "destinatario del servizio": il soggetto che,  a
          scopi professionali  e  non,  utilizza  un  servizio  della
          societa' dell'informazione, in particolare per ricercare  o
          rendere accessibili informazioni; 
                  e)  "consumatore":  qualsiasi  persona  fisica  che
          agisca   con   finalita'   non   riferibili   all'attivita'
          commerciale, imprenditoriale o professionale  eventualmente
          svolta; 
                  f) "comunicazioni commerciali": tutte le  forme  di
          comunicazione destinate, in modo  diretto  o  indiretto,  a
          promuovere beni, servizi o  l'immagine  di  un'impresa,  di
          un'organizzazione   o   di   un   soggetto   che   esercita
          un'attivita'    agricola,     commerciale,     industriale,
          artigianale o una libera professione. Non sono di  per  se'
          comunicazioni commerciali: 
                    1) le  informazioni  che  consentono  un  accesso
          diretto  all'attivita'   dell'impresa,   del   soggetto   o
          dell'organizzazione,  come  un  nome  di  dominio,   o   un
          indirizzo di posta elettronica; 
                    2) le comunicazioni relative a  beni,  servizi  o
          all'immagine di tale impresa,  soggetto  o  organizzazione,
          elaborate in modo indipendente, in particolare senza  alcun
          corrispettivo; 
                  g)   "professione    regolamentata":    professione
          riconosciuta  ai  sensi  dell'articolo   2,   del   decreto
          legislativo 27  gennaio  1992,  n.  115,  ovvero  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio  1994,  n.
          319; 
                  h)   "ambito   regolamentato":   le    disposizioni
          applicabili ai prestatori di servizi  o  ai  servizi  della
          societa' dell'informazione, indipendentemente dal fatto che
          siano  di  carattere   generale   o   loro   specificamente
          destinate. L'ambito regolamentato riguarda le  disposizioni
          che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne: 
                    1)  l'accesso  all'attivita'  di  servizi   della
          societa'   dell'informazione,   quali    le    disposizioni
          riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di
          notifica; 
                    2)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  servizio
          della societa' dell'informazione,  quali,  ad  esempio,  le
          disposizioni riguardanti il comportamento  del  prestatore,
          la  qualita'  o  i  contenuti  del  servizio,  comprese  le
          disposizioni applicabili alla pubblicita' e  ai  contratti,
          ovvero alla responsabilita' del prestatore. 
                2.  L'ambito  regolamentato  comprende  unicamente  i
          requisiti riguardanti le attivita' in linea e non comprende
          i requisiti legali relativi a: 
                  a) le merci in quanto tali nonche' le merci, i beni
          e i prodotti per le quali  le  disposizioni  comunitarie  o
          nazionali nelle materie di cui  all'articolo  1,  comma  3,
          prevedono  il  possesso  e   l'esibizione   di   documenti,
          certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori  di
          qualunque specie; 
                  b) la consegna o il trasporto delle merci; 
                  c) i servizi non prestati per via elettronica. 
                3. Sono fatte salve, ove non espressamente  derogate,
          le   disposizioni   in   materia   bancaria,   finanziaria,
          assicurativa e dei sistemi di  pagamento  e  le  competenze
          degli organi  amministrativi  e  degli  organi  di  polizia
          aventi funzioni di vigilanza e di  controllo,  compreso  il
          controllo sulle reti informatiche  di  cui  alla  legge  31
          luglio 1997, n. 249,  e  delle  autorita'  indipendenti  di
          settore.». 
              - Il testo degli  articoli  14,  15  e  16  del  citato
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, cosi' recita: 
                «Art. 14 (Responsabilita' nell'attivita' di  semplice
          trasporto - Mere conduit). - 1.  Nella  prestazione  di  un
          servizio della societa' dell'informazione  consistente  nel
          trasmettere, su una  rete  di  comunicazione,  informazioni
          fornite da un destinatario del servizio, o nel  fornire  un
          accesso alla rete di comunicazione, il  prestatore  non  e'
          responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: 
                  a) non dia origine alla trasmissione; 
                  b)   non   selezioni    il    destinatario    della
          trasmissione; 
                  c) non  selezioni  ne'  modifichi  le  informazioni
          trasmesse. 
                2. Le attivita' di trasmissione  e  di  fornitura  di
          accesso, di cui al comma  1,  includono  la  memorizzazione
          automatica, intermedia  e  transitoria  delle  informazioni
          trasmesse,  a  condizione  che  questa  serva   solo   alla
          trasmissione sulla rete  di  comunicazione  e  che  la  sua
          durata non ecceda il  tempo  ragionevolmente  necessario  a
          tale scopo. 
                3. L'autorita' giudiziaria  o  quella  amministrativa
          avente funzioni di vigilanza puo'  esigere,  anche  in  via
          d'urgenza,  che   il   prestatore,   nell'esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 2, impedisca o  ponga  fine  alle
          violazioni commesse." 
                «Art.   15   (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione  temporanea   -   caching).   -   1.   Nella
          prestazione    di    un     servizio     della     societa'
          dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete
          di comunicazione, informazioni fornite da  un  destinatario
          del servizio,  il  prestatore  non  e'  responsabile  della
          memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di  tali
          informazioni effettuata  al  solo  scopo  di  rendere  piu'
          efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a  loro
          richiesta, a condizione che: 
                  a) non modifichi le informazioni; 
                  b) si conformi  alle  condizioni  di  accesso  alle
          informazioni; 
                  c) si conformi alle norme  di  aggiornamento  delle
          informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e
          utilizzato dalle imprese del settore; 
                  d) non interferisca con l'uso lecito di  tecnologia
          ampiamente  riconosciuta  e  utilizzata  nel  settore   per
          ottenere dati sull'impiego delle informazioni; 
                  e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni
          che ha  memorizzato,  o  per  disabilitare  l'accesso,  non
          appena venga effettivamente a conoscenza del fatto  che  le
          informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
          inizialmente sulla rete o che l'accesso  alle  informazioni
          e' stato disabilitato oppure che un organo  giurisdizionale
          o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o
          la disabilitazione. 
                2. L'autorita' giudiziaria  o  quella  amministrativa
          avente funzioni di vigilanza puo'  esigere,  anche  in  via
          d'urgenza,  che   il   prestatore,   nell'esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 1, impedisca o  ponga  fine  alle
          violazioni commesse.» 
                «Art.   16   (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione di  informazioni  -  hosting).  -  1.  Nella
          prestazione    di    un     servizio     della     societa'
          dell'informazione.  consistente  nella  memorizzazione   di
          informazioni fornite da un destinatario  del  servizio,  il
          prestatore   non   e'   responsabile   delle   informazioni
          memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio,  a
          condizione che detto prestatore: 
                  a) non sia effettivamente a  conoscenza  del  fatto
          che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per  quanto
          attiene ad azioni risarcitorie,  non  sia  al  corrente  di
          fatti o di circostanze che rendono  manifesta  l'illiceita'
          dell'attivita' o dell'informazione; 
                  b) non  appena  a  conoscenza  di  tali  fatti,  su
          comunicazione   delle    autorita'    competenti,    agisca
          immediatamente  per  rimuovere  le   informazioni   o   per
          disabilitarne l'accesso. 
                2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita'  o
          il controllo del prestatore. 
                3. L'autorita' giudiziaria  o  quella  amministrativa
          competente puo' esigere, anche in  via  d'urgenza,  che  il
          prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al  comma
          1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.».