Art. 21 
 
                       Dispositivi falsificati 
 
  1. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi sul mercato  e
razionalizzare le attivita' di  segnalazione  previste  dall'articolo
13, paragrafo 2 e dall'articolo 14, paragrafo 2  del  regolamento  in
materia di dispositivi falsificati, il Ministero  della  salute  puo'
definire termini e modalita' di segnalazione. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 5 aprile  2017,
          n. 2017/746/UE, si veda nelle note alle premesse.